Art. 11.
                       Gabinetti dei Ministri
  1. Tra gli enti ed istituti amministrati  di  cui  all'articolo  3,
primo  comma,  del  regio  decreto-legge  10  luglio  1924,  n. 1100,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli  enti
sottoposti a vigilanza.
  2.  Il  personale  degli  enti  ed  istituti di cui al comma 1 puo'
essere assegnato  agli  uffici  di  gabinetto  del  Ministro  con  il
consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta,
a  carico  dell'amministrazione,  ente  o  istituto  di  provenienza,
l'intero  trattamento  economico   previsto   dalla   normativa   che
disciplina il relativo rapporto di impiego.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  primo  comma  dell'art. 3 del R.D.L. n. 1100/1924
          (Norme sulla costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri  e
          delle  segreterie  particolari dei sottosegretari di Stato)
          prevede  che:  "Il  personale  addetto  ai  gabinetti   dei
          Ministri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato deve
          essere  scelto  tra  funzionari  di  ruolo  in attivita' di
          servizio  che  appartengono  od  abbiano  appartenuto  alle
          rispettive  amministrazioni  od  a  quegli  altri  enti  ed
          istituti  che  sono  amministrati   dalle   amministrazioni
          medesime".