Art. 11. Gabinetti dei Ministri 1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza. 2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 puo' essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.
Riferimenti normativi: - Il primo comma dell'art. 3 del R.D.L. n. 1100/1924 (Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato) prevede che: "Il personale addetto ai gabinetti dei Ministri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attivita' di servizio che appartengono od abbiano appartenuto alle rispettive amministrazioni od a quegli altri enti ed istituti che sono amministrati dalle amministrazioni medesime".