Art. 12.
               Ritenute sui compensi ed altri redditi
            corrisposti dalla Presidenza della Repubblica
  1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  le  parole:  "Corte
costituzionale"  sono  inserite  le  seguenti:   ",   nonche'   della
Presidenza della Repubblica".
  2.  All'articolo  20,  terzo  comma, terzo periodo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   605,   come
modificato  dall'articolo  20,  comma  2,  lettera f), della legge 30
dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le
seguenti: "e  con  il  segretario  generale  della  Presidenza  della
Repubblica per quanto concerne quest'ultima".
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il   testo  dell'art.  29  del  D.P.R.  n.  600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come  modificato  da  ultimo,  dal
          presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  29  (Ritenuta  su  compensi   e   altri   redditi
          corrisposti dallo Stato). - Le amministrazioni dello Stato,
          comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono
          i  compensi  e  le  altre  somme  di cui all'art. 23 devono
          effettuare all'atto del pagamento una ritenuta  diretta  in
          acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
          dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
              1) sugli stipendi, pensioni,  vitalizi  e  retribuzioni
          aventi  carattere  fisso e continuativo, con i criteri e le
          modalita' di cui al secondo comma,  lettera  a),  dell'art.
          23;
              2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'   su   ogni   altro   compenso   o
          retribuzione  diversi  da  quelli  di  cui al n. 1) e sulla
          parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo
          comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota
          applicabile allo scaglione di reddito  piu'  elevato  della
          categoria  o  classe  di stipendio del percipiente all'atto
          del pagamento o, in mancanza, con  l'aliquota  del  10  per
          cento;
              3)  sugli  arretrati degli emolumenti di cui ai n. 1) e
          2), con i criteri di cui all'art. 13 del  decreto  indicato
          nel  numero  precedente, intendendo per reddito complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
              4)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita'  e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
          decreto indicato nel n. 2), con i criteri di  cui  all'art.
          14 dello stesso decreto.
             Gli  uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti
          di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine
          dell'anno o  dalla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro,  se  questa  e'  anteriore  alla fine dell'anno, il
          conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli  emolumenti
          di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  corrisposti al dipendente e
          l'imposta   dovuta   sull'ammontare    complessivo    degli
          emolumenti  stessi,  tenendo  conto  delle  sole detrazioni
          considerate nella lettera a) dell'art. 23.  A  tal  fine  i
          soggetti  e gli altri organi che corrispondono i compensi e
          le retribuzioni di  cui  al  n.  2)  devono  comunicare  ai
          predetti  uffici,  entro  la  fine dell'anno e comunque non
          oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme corrisposte al  lordo  ed  al  netto  delle  ritenute
          operate;   per   i   compensi  a  carattere  ricorrente  la
          comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative
          annuali; entro  lo  stesso  termine  deve  essere  altresi'
          effettuata  la comunicazione per gli arretrati di cui al n.
          3). Le comunicazioni devono essere redatte  in  conformita'
          ad  apposito  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  ;  la
          trasmissione   puo'   avvenire   anche   tramite   supporto
          magnetico. Qualora alla data di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  l'ammontare  degli  emolumenti dovuti non consenta
          l'integrale applicazione della ritenuta di  conguaglio,  la
          differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
          di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
          in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
             Per  i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato
          di durata inferiore all'anno si applicano  le  disposizioni
          del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 23. Nel caso in
          cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto
          di  lavoro  a  tempo  indeterminato nello stesso periodo di
          imposta si applica la disposizione dell'art.   23,  settimo
          comma.
             Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato
          e  della  Corte  costituzionale,  nonche'  della Presidenza
          della Repubblica per i compensi e le altre somme di cui  al
          primo  comma  corrisposti  ai  propri dipendenti effettuano
          all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche con  i  criteri  indicati
          nello  stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al
          secondo  e  terzo  comma.  Le   medesime   amministrazioni,
          all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera
          d)  dell'art.  47  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 597,
          applicano una ritenuta a  titolo  di  acconto  dell'imposta
          stessa  commisurata  al  quaranta  per  cento  del relativo
          ammontare al netto dei  contributi  previdenziali,  con  le
          aliquote  determinate  secondo i criteri indicati nel primo
          comma. Per le pensioni, i vitalizi e indennita'  dovuti  in
          dipendenza  della cessazione delle cariche e delle funzioni
          la ritenuta deve  essere  applicata  sull'intero  ammontare
          delle  pensioni  e  dei  vitalizi  e sulla parte imponibile
          delle indennita'.
             Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui
          al  quarto  comma  che  corrispondono i compensi e le altre
          somme di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-bis, 26,
          quinto comma e 28  effettuano  all'atto  del  pagamento  le
          ritenute stabilita' dalle disposizioni stesse".
             -   Il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  n.  605/1973,
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale  dei contribuenti), come modificato, da ultimo, dal
          presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 20. - Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  gli
          estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e  di
          trasporto   conclusi   mediante  scrittura  privata  e  non
          registrati. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  il  contenuto,  i  termini e le modalita', della
          comunicazione.
             Fino a  quando  non  sara'  diversamente  stabilito  con
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,   in  relazione
          all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
          finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono  ad
          imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
          acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          devono comunicare all'ufficio delle imposte  del  domicilio
          fiscale  dell'impresa  percipiente l'ammontare e la causale
          dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute  effettuate.
          La  comuinicazione  deve essere fatta entro il 30 giugno di
          ciascun  anno  con  riferimento  alle   somme   corrisposte
          nell'anno precedente.
             I  soggetti,  indicati nell'art. 29 (v. nota precedente,
          (n.d.r.)  del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni, che
          hanno operato  le  relative  ritenute  di  acconto,  devono
          trasmettere   all'anagrafe   tributaria,  gli  elenchi  dei
          percipienti ai quali  sono  stati  corrisposti  compensi  o
          emolumenti  assoggettati  a ritenute d'acconto. Con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, verranno stabiliti il contenuto,  i  termini  e  le
          modalita'  della  comunicazione  per  i  soggetti di cui al
          primo comma del citato art.  29. Per i soggetti di  cui  al
          quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini
          e  le  modalita'  della comunicazione saranno stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze, previa  intesa  con  le
          rispettive Presidenze (( e con il segretario generale della
          Presidenza    della    Repubblica   per   quanto   concerne
          quest'ultima. ))
             Le comunicazioni previste  dal  secondo  e  terzo  comma
          dell'art.  7  devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
          1977, all'ufficio delle imposte  nella  cui  circoscrizione
          hanno  sede  le camere di commercio, industria, artigianato
          ed agricoltura, gli ordini professionali e gli  altri  enti
          ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
          di cui alla lettera f) dell'art. 6".