Art. 14.
                 Ente "Colombo '92" in liquidazione
  1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo  6,  comma
1,  lettera  i),  della  legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono
ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.
 
          Riferimenti normativi:
             - La lettera i) del comma 1 dell'art. 6 della  legge  n.
          579/1993  (Norme  per  il trasferimento agli enti locali ed
          alle regioni di  beni  immobili  demaniali  e  patrimoniali
          dello  Stato) stabilisce che, in sede di prima applicazione
          della  legge,  il  Ministro  delle  finanze  procede   alla
          cessione,  su  istanza  degli  enti interessati, secondo le
          disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli  2,  3,
          4,  5  e  8 della legge stessa, degli immobili compresi nel
          perimetro  dell'Esposizione  internazionale   specializzata
          "Colombo  '92"  che  ha  avuto luogo a Genova dal 15 maggio
          1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'art. 3,  comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 373.