Art. 14. Ente "Colombo '92" in liquidazione 1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.
Riferimenti normativi: - La lettera i) del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 579/1993 (Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato) stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza degli enti interessati, secondo le disposizioni e alle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge stessa, degli immobili compresi nel perimetro dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" che ha avuto luogo a Genova dal 15 maggio 1992 al 15 agosto 1992, definito in base all'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 373.