Art. 15. Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS 1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili gia' vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1 marzo 1996. Per lo stesso periodo restano ferme le competenze gia' rispettivamente esercitate nei confronti della medesima azienda dal sistema informativo ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. 2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1 marzo 1996.
Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. n. 143/1944 istituisce l'Ente nazionale per le strade. Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 6 (Il consiglio), comma 2. - Il Consiglio sottopone al Ministro dei lavori pubblici lo schema di programma annuale di attivita' dell'Ente ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, gli accordi di cui all'art. 3, i regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilita' e del personale, i capitolati generali, gli schemi delle concessioni autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto". "Art. 9 (Ordinamento contabile), comma 3. - Il controllo della Corte dei conti, si svolge secondo le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259". "Art. 11 (Norme transitorie), comma 8. - Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. - Il testo dell'art. 48 della legge n. 59/1961, recante riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), e' il seguente: "Art. 48. - Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato. Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali. Il direttore capo della ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed e' responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni".