Art. 15.
       Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS
  1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore  dei
regolamenti  di  organizzazione, di amministrazione e di contabilita'
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  26  febbraio
1994,  n.  143,  continuano  ad  applicarsi  all'ANAS le disposizioni
contabili gia' vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade
statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1 marzo 1996.
Per  lo   stesso   periodo   restano   ferme   le   competenze   gia'
rispettivamente  esercitate  nei confronti della medesima azienda dal
sistema informativo ragioneria  generale  dello  Stato,  dai  servizi
periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della
Banca  d'Italia.  Il controllo della Corte dei conti viene svolto con
le modalita' di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto  legislativo
26 febbraio 1994, n. 143.
  2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in
servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma
per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di
cui all'articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ha diritto di
essere  trasferito,  a  domanda,  da presentarsi entro il 31 dicembre
1995,  nei  ruoli  dell'ANAS,  conservando  ai  sensi  del  comma   8
dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il
trattamento   giuridico   ed  economico  in  possesso  alla  data  di
presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1
marzo 1996.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il D.Lgs. n. 143/1944 istituisce l'Ente nazionale  per
          le  strade.    Si  trascrive il testo delle disposizioni di
          detto decreto alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art.  6  (Il  consiglio),  comma  2.  -  Il   Consiglio
          sottopone  al  Ministro  dei  lavori  pubblici lo schema di
          programma annuale  di  attivita'  dell'Ente  ed  approva  i
          bilanci   preventivo  e  consuntivo,  gli  accordi  di  cui
          all'art.   3,   i   regolamenti   di   organizzazione,   di
          amministrazione,   di   contabilita'  e  del  personale,  i
          capitolati   generali,   gli   schemi   delle   concessioni
          autostradali ed i progetti di lavori di importo superiore a
          100 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione
          attribuita dalla legge o dallo statuto".
             "Art. 9 (Ordinamento contabile), comma 3. - Il controllo
          della  Corte  dei  conti,  si  svolge  secondo le modalita'
          previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259".
             "Art. 11 (Norme transitorie), comma 8. - Il  trattamento
          economico  e  giuridico  vigente  alla  data  di entrata in
          vigore del  presente  decreto  continua  ad  applicarsi  ai
          dipendenti  dell'Ente  fino  alla  stipulazione  del  primo
          contratto collettivo di lavoro.
             -  Il testo dell'art. 48 della legge n. 59/1961, recante
          riordinamento strutturale e revisione  dei  ruoli  organici
          dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), e'
          il seguente:
             "Art.  48.  -  Al servizio di ragioneria dell'Azienda si
          provvede con personale di ruolo del Ministero  del  tesoro,
          Ragioneria generale dello Stato.
             Per  le  funzioni  di cui al precedente comma valgono le
          disposizioni vigenti per le ragionerie centrali.
             Il direttore capo della ragioneria centrale esercita  le
          attribuzioni  ed  e' responsabile degli adempimenti a norma
          della vigente legge di contabilita' generale dello Stato  e
          del relativo regolamento e successive modificazioni".