Art. 3.
       Trattamento tributario di talune transazioni in titoli
           ammessi alla trattazione sul mercato telematico
  1.  L'esenzione  prevista  dall'articolo  1,  terzo  comma,   terzo
periodo,  del  testo  di  legge  delle  tasse sui contratti di borsa,
approvato  con  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3278,   come
sostituito  dall'articolo  1  del decreto-legge 17 settembre 1992, n.
378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
437,  non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla
trattazione sul mercato telematico  dei  titoli  di  Stato  poste  in
essere  al  di  fuori  del predetto mercato da soggetti residenti con
soggetti  non  residenti  aderenti  al  mercato   stesso.   Ai   fini
dell'applicazione  della  tassa,  tali  transazioni si considerano in
ogni caso perfezionate nel  territorio  dello  Stato  e  il  soggetto
residente,  ove  non  autorizzato al pagamento in modo virtuale, puo'
corrispondere la tassa anche mediante versamento  in  conto  corrente
postale nel termine di trenta giorni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti
          di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, come  sostituito
          dall'art. 1 del D.L.  n. 378/1992, e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  I  contratti di borsa sono soggetti ad una
          tassa speciale che si applica nei modi e  nelle  misure  in
          seguito determinati.
             Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti
          della tassa, si intendono compresi:
               a)  i  contratti,  siano  fatti in borsa o anche fuori
          borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a  premio
          o  di  riporto,  ed  ogni altro contratto conforme agli usi
          commerciali, di cui formino  oggetto  i  titoli  di  debito
          dello  Stato,  delle province, dei comuni e di enti morali;
          le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle
          degli  istituti  di  credito  fondiario,  e   in   generale
          qualunque  titolo  di  analoga  natura,  sia nazionale, sia
          estero, siano o no quotati in borsa;
               b) le compre-vendite a termine di valori in  moneta  o
          verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
               c)  le  compre-vendite, a termine, di derrate e merci,
          stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori,
          purche' in questo caso vi sia l'intervento di  uno  o  piu'
          mediatori   iscritti.  Non  sono  comprese  nella  presente
          disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
             La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso,
          aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle  lettere
          a)   e   b)   del   secondo  comma,  nonche'  le  quote  di
          partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per  atto
          pubblico  o  scrittura privata o comunque in altro modo non
          conforme agli usi di  borsa,  esclusi  quelli  soggetti  ad
          imposta  di  registro  in  misura  proporzionale  e  quelli
          riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa'
          od  enti,  tra  i  quali esista un rapporto di controllo ai
          sensi dell'art. 2359, primo comma,  numeri  1)  e  2),  del
          codice  civile,  o  fra societa' controllate direttamente o
          indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un
          medesimo soggetto.  Le  quote  di  partecipazione  in  enti
          aventi  per  oggetto  esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita'  commerciali  sono   assimilate   a   quelle   di
          partecipazione  in  societa'.    Sono esenti dalla tassa le
          transazioni fatte con non residenti. Sono  altresi'  esenti
          le  negoziazioni  e  i trasferimenti dei contratti trattati
          nel mercato dei contratti uniformi  a  termine  relativi  a
          titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2
          gennaio 1991, n. 1".