Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria 1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".
Riferimenti normativi: - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 483/1993 si veda in nota all'art. 1.