Art. 5.
Emissione di titoli di Stato da  assegnare  alla  Banca  d'Italia  in
   conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
  1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  7. - 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si
aggiunge  all'importo  massimo  di  emissione  dei  titoli   pubblici
indicato  nella  legge  23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del
bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1993,
qualora  l'emissione  dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a
quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  1994,
qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 3 della legge n.
          483/1993 si veda in nota all'art. 1.