Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonche' gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.