Art. 6.
              Interessi su depositi e conti dello Stato
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1994,  gli  interessi  a  favore  del
Tesoro  sui  depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro,
nonche' gli interessi sul "Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato",  di  cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta
alla fonte.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto  anche  ai  fini
dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.