Art. 7.
                   Operazioni di "Prestito titoli"
  1.  I  redditi  di  capitale  corrisposti  per  le  operazioni   di
finanziamento  in  valori  mobiliari  sono  soggetti  alla ritenuta a
titolo d'imposta del 12,50 per cento,  ovvero,  se  superiore,  nella
misura  pari  a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del
contratto che risultino di pertinenza del  mutuatario.  Detto  regime
non  si  applica  qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente
assoggettabili a ritenuta a  titolo  di  acconto  nei  confronti  del
mutuante  e  risultino  di  pertinenza del mutuatario, nonche', per i
titoli azionari,  quando  nel  periodo  di  efficacia  del  contratto
vengono pagati i dividendi.
  2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in
valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari
garantito,  nonche'  ogni  altro  contratto  che persegue le medesime
finalita' economiche. A tali contratti si applicano  le  disposizioni
contenute  negli  articoli  56,  primo periodo del comma 3-ter, e 61,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli
stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui  all'articolo  1  del
regio decreto 30 dicembre 1923, n.  3278, e successive modificazioni.
  3.  Qualora  la  garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno
irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia
spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo
di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non  compia  su
di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di
disposizione  la  costituzione  in  garanzia  da  parte del creditore
pignoratizio che  avvenga  nell'ambito  di  ulteriori  operazioni  di
prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la
garanzia   e'   costituita   non  compiano  su  detti  beni  atti  di
disposizione.
  4. La ritenuta di cui al  comma  1  e'  operata  dal  soggetto  che
corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e' sostituto
d'imposta,  da  uno  degli altri soggetti che comunque interviene nel
contratto, anche in qualita' di intermediario.
  5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono  corrisposti  da
soggetti  non  residenti, essi si considerano redditi di fonte estera
ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
si applicano le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  1  del
citato decreto-legge.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrivono le disposizioni del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle
          quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 56 (Dividendi e  interessi),  comma  3-ter,  primo
          periodo.  -  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
          base a contratti  'pronti  contro  termine'  che  prevedono
          l'obbligo  di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto".
             "Art.  61  (Valutazione  dei  titoli), comma 1-bis. - Le
          cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o  di
          'pronti  contro  termine'  che prevedono per il cessionario
          l'obbligo  di  rivendita  a   termine   dei   titoli,   non
          determinano variazioni delle rimanenze dei titoli".
             -  Per  il  testo  dell'art.  1 del testo di legge delle
          tasse  sui  contratti  di  borsa,  approvato  con  R.D.  n.
          3278/1923, si veda in nota all'art. 3.
             - Il comma 1 dell'art. 1 e l'art. 8 del D.L. n. 167/1990
          (Rilevazione  ai  fini fiscali di taluni trasferimenti da e
          per  l'estero  di  denaro  titoli  e  valori)  sono   cosi'
          formulati:
             "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari), comma
          1. - Le aziende  di  credito  e  gli  istituti  di  credito
          speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di
          legge  in  materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo
          1988, n. 148, devono  mantenere  evidenza,  anche  mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari,  di  importo
          superiore  a  lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso
          movimentazione di conti, per conto o a  favore  di  persone
          fisiche,  enti non commerciali e soggetti indicati all'art.
          5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917, residenti in Italia. Tali
          evidenze  riguardano le generalita' o la denominazione o la
          ragione  sociale,  il  domicilio,  il  codice  fiscale  del
          soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale
          e'   effettuato  il  trasferimento,  nonche'  la  data,  la
          causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi
          identificativi degli eventuali conti di destinazione".
             "Art. 8 (Tassazione dei  redditi  di  capitali  prodotti
          all'estero).  -  1.  I  redditi di capitale di fonte estera
          percepiti da  soggetti  nei  cui  confronti  in  Italia  si
          applica,  sui  redditi  della  stessa natura, la ritenuta a
          titolo di imposta sono assoggettati a  tassazione  separata
          con  la  stessa  aliquota  prevista a titolo di ritenuta di
          imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della
          tassazione separata ed in tal caso compete  il  credito  di
          imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di
          capitale   di   fonte  estera  sono  ricompresi  anche  gli
          interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
          altri titoli di cui all'art. 31  del  D.P.R.  29  settembre
          1973,  n.  601,  e di quelli con regime fiscale equiparato,
          emessi  all'estero  a  decorrere  dal  10  settembre  1992,
          nonche'   gli   interessi   premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni medesime e di quelle emesse da  non  residenti
          che   vengono  riconosciuti,  sia  in  modo  esplicito  che
          implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli  stessi
          da soggetti non residenti.
             2. Ai titoli esteri ivi compresi quelli obbligazionari e
          similari,  depositati  presso i soggetti di cui all'art. 1,
          con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia  i
          relativi  redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni
          di cui agli articoli 26, terzo comma, e  27,  ultimo  comma
          del   D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             3. Per i titoli e certificati  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge  30  settembre  1983, n. 512, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi
          da soggetti non residenti  nel  territorio  dello  Stato  e
          collocati  nel  territorio stesso, continuano ad applicarsi
          le  disposizioni   di   cui   all'art.   8   del   medesimo
          decreto-legge.
             3-bis. (Abrogato)".