Art. 7. Operazioni di "Prestito titoli" 1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonche', per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi. 2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su detti beni atti di disposizione. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualita' di intermediario. 5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.
Riferimenti normativi: - Si trascrivono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 56 (Dividendi e interessi), comma 3-ter, primo periodo. - Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti 'pronti contro termine' che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto". "Art. 61 (Valutazione dei titoli), comma 1-bis. - Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di 'pronti contro termine' che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli". - Per il testo dell'art. 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con R.D. n. 3278/1923, si veda in nota all'art. 3. - Il comma 1 dell'art. 1 e l'art. 8 del D.L. n. 167/1990 (Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori) sono cosi' formulati: "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari), comma 1. - Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione". "Art. 8 (Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero). - 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. 2. Ai titoli esteri ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'art. 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo decreto-legge. 3-bis. (Abrogato)".