Art. 8. (Monete commemorative o celebrative) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalita' commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione e' affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui e' demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi. 2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito. 3. Nulla e' innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalita' relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.
Riferimenti normativi: - Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 154/1978 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato) prevede, fra gli altri compiti assegnati all'Istituto, tramite la sezione Zecca, il conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni.