Art. 8.
                (Monete commemorative o celebrative)
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  la  produzione  delle  monete  a  corso legale, di speciale
scelta, da  cedere,  per  finalita'  commemorative  o  celebrative  a
privati,  enti  ed  associazioni,  la cui coniazione e' affidata alla
sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978,  n.  154,  fa
direttamente   carico   al  bilancio  dell'Istituto  stesso,  cui  e'
demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.
  2.  Con  i  decreti  del  Ministro  del  tesoro  che   fissano   le
caratteristiche  tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete
commemorative o celebrative e ne determinano i  relativi  contingenti
di   emissione,  sono  determinati  i  ricavi  netti  che  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato  versa  ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette
emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.
  3.  Nulla  e'  innovato  per  quanto  attiene alle procedure e alle
modalita' relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria
circolazione.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il secondo comma dell'art. 1 della legge  n.  154/1978
          (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
          Poligrafico  dello  Stato)  prevede,  fra gli altri compiti
          assegnati all'Istituto, tramite la sezione Zecca, il  conio
          di  monete  a  corso legale di speciale scelta da cedere, a
          norma di legge, a privati, enti ed associazioni.