Art. 9.
              Modalita' di finanziamento delle imprese
                  operanti nel settore della Difesa
  1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre  1994,
n.  547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994,
n. 644, e' sostituito dal seguente:
  " 5. Per le finalita' di cui al comma 3,  il  Ministro  del  tesoro
concede  contributi  in conto capitale in misura pari al 20 per cento
del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti  e  comunque
nel  limite  delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri  il  Ministero  del  tesoro  provvede  mediante  la
contrazione  di  mutui  decennali  con istituzioni creditizie; per il
pagamento delle relative rate di ammortamento e' autorizzata la spesa
annua di lire 20 miliardi con  decorrenza  dal  1994  e  di  lire  70
miliardi  dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per
l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 547/1994  (Interventi
          urgenti  a  sostegno dell'economia), come sopra modificato,
          limitatamente ai commi 3 e 5, e' il seguente:
             "Art. 2 (Interventi nei diversi comparti  economici).  -
          1.-2.  (Omissis).
             3.  Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro
          per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di
          imprese operanti nel settore della difesa e interessate  da
          contratti   internazionali,  anche  al  fine  di  agevolare
          processi di ricapitalizzazione necessari  per  adeguare  le
          condizioni   di   competitivita'  internazionale.  Ai  fini
          dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi,  il
          Ministero  del  tesoro, che puo' avvalersi di un soggetto a
          capitale pubblico, cui spettera'  solo  il  rimborso  delle
          spese,   provvede   con   uno   o   piu'   decreti  tenendo
          prioritariamente conto:
               a) della rilevanza qualitativa e  quantitativa,  delle
          presenze  industriali  nei  vari  comparti  delle attivita'
          della difesa e nei comparti ad esse connessi;
               b)  della  rilevanza   delle   iniziative   volte   al
          potenziamento  strutturale  delle  imprese anche attraverso
          adeguate     razionalizzazioni     e      diversificazioni,
          all'accrescimento   delle   risorse   tecnologiche  e  allo
          sviluppo  della  competitivita'   internazionale   e   alla
          riconversione  da  produzioni militari a produzioni civili,
          eccezion fatta per quelle attivita' che non sono  possibili
          di riconversione.
              3-bis - 4. (Omissis).
            5.  Per  le  finalita' di cui al comma 3, il Ministro del
          tesoro concede contributi in conto capitale in misura  pari
          al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli
          investimenti   e   comunque   nel   limite   delle  risorse
          disponibili sulla base  del  presente  comma.  Ai  relativi
          oneri   il   Ministero  del  tesoro  provvede  mediante  la
          contrazione di mutui decennali con istituzioni  creditizie;
          per  il  pagamento  delle  relative rate di ammortamento e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  20  miliardi   con
          decorrenza  dal  1994  e  di  lire 70 miliardi dal 1995. Al
          conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno  1994
          ed  a  lire  90  miliardi a decorrere dal 1995, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale  1994-1996, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro    per   l'anno   1994,   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
             6.-14-bis. (Omissis)".