Art. 2.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno  di corso puo' essere
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle esigenze del
mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.