Art. 4.
  Gli  insegnamenti  attivabili  per  il corso di laurea previsto dal
precedente art. 1, sono:
    a) quelli  indicati  nel  successivo  art.  14  articolati  nelle
quattro  aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica
e nei relativi settori scientifico-disciplinari;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti il  corso  di  laurea  e  gli
indirizzi riportati nei successivi articoli;
    c)  le  seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua
francese; lingua spagnola; lingua tedesca;
    d) insegnamenti di settori  scientifico-disciplinari  diversi  da
quelli  di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il
corso di laurea e gli indirizzi attivati presso la facolta'.
  Gli insegnamenti che compaiono  in  piu'  settori  potranno  essere
scelti   da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle  esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.