Art. 4. Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dal precedente art. 1, sono: a) quelli indicati nel successivo art. 14 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari; b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi riportati nei successivi articoli; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese; lingua francese; lingua spagnola; lingua tedesca; d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per il corso di laurea e gli indirizzi attivati presso la facolta'. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'.