Art. 7.
  La  struttura  didattica  competente  puo' integrare l'elenco degli
insegnamenti caratterizzanti il  corso  di  laurea  e  gli  indirizzi
all'interno  del  corso  di  laurea in economia e commercio con altri
quattro   insegnamenti   a   sua   scelta,   che   sono   considerati
caratterizzanti a tutti gli effetti.
  La   struttura   didattica   competente  garantisce  che,  tra  gli
insegnamenti attivati nella  facolta',  ve  ne  siano  almeno  dodici
compresi  nell'elenco  degli insegnamenti caratterizzanti il corso di
laurea e predispone percorsi didattici  ed  eventuali  indirizzi  nel
rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e
prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  La  struttura  didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento,
individua i criteri per la formazione del piano  di  studio  e  degli
eventuali  indirizzi  nell'ambito  del  corso di laurea, anche con la
determinazione di un sistema di crediti didattici.
  La struttura didattica  competente  puo'  assegnare  ai  corsi  (ad
esclusione  di  quelli  fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in  cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.