(all. 1 - art. 1)
                      SUCCURSALI DI BANCHE (1)
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. PREMESSA.
   In  armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi
in materia bancaria  e  creditizia  ha  accolto  il  principio  della
liberta'  di  stabilimento  di  succursali  da  parte delle banche in
Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).
   Le scelte in tema di articolazione territoriale  rappresentano  un
aspetto  rilevante  dell'attivita'  dell'imprenditore  bancario. Tali
scelte vanno effettuate perseguendo le  strategie  di  posizionamento
sul  mercato  che  l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli
obiettivi di redditivita'  e  di  efficienza  e  nel  rispetto  delle
condizioni di equilibrio finanziario.
   Le  banche  e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la
convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto,
in particolare,  dell'impatto  sulla  struttura  dei  costi  e  della
capacita'   dell'assetto  organizzativo  di  sostenere  un  eventuale
ampliamento della rete.
   Per i gruppi bancari, e' compito  della  capogruppo  integrare  le
strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.
   Le  banche  italiane  possono  espandersi e operare sui mercati in
condizioni di parita' con le banche degli altri paesi dell'UE.
   La Banca d'Italia puo'  intervenire  vietando  l'apertura  di  una
succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture
organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   e
patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.
   Per  l'apertura  di succursali in paesi non appartenenti all'UE e'
necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia,  che  -  oltre  a
esaminare   l'adeguatezza   delle  strutture  organizzative  o  della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della  banca  o  del
gruppo  bancario  di  appartenenza  -  verifica  che sia garantito il
rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del
gruppo dei Dieci.
   L'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie  gia'
operanti  in  Italia  e' consentita previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
   Viene   disciplinata,   inoltre,   l'apertura   di    uffici    di
rappresentanza  di  banche  in Italia e all'estero e di succursali di
societa'  finanziarie  ammesse  al  mutuo  riconoscimento  in   paesi
comunitari,  coerentemente con le disposizioni previste per le banche
italiane.
   Al fine  di  garantire  un  ordinato  svolgimento  del  mercato  e
un'adeguata  tutela  della clientela non e' consentito l'insediamento
di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei  locali  di
altre banche o societa' finanziarie.
   Le  presenti istruzioni disciplinano, infine, l'attivita' bancaria
svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attivita'  a
domicilio  della  clientela.  Tale  norma  e'  posta essenzialmente a
tutela  del  risparmiatore  e  quindi  deve  essere  considerata   di
interesse  generale.  A  essa si attengono, pertanto, anche le banche
estere che intendano operare in Italia con proprie  succursali  o  in
regime di libera prestazione di servizi.
   Le  procedure  per  lo  stabilimento  di succursali previste dalle
presenti istruzioni sono sintetizzate negli allegati A, B e C.
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   (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. FONTI NORMATIVE.
   La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
    art.  15,  che  disciplina  lo  stabilimento  delle succursali di
banche italiane, in Italia e in paesi esteri, nonche' lo stabilimento
in Italia delle succursali di banche extracomunitarie;
    art. 18, che estende  la  disciplina  delle  succursali  e  della
libera  prestazione  di  servizi alle societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento;
    art. 161, comma 5, che stabilisce  che  le  disposizioni  emanate
dalle  Autorita'  creditizie  ai sensi di norme abrogate o sostituite
continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del T.U.
   Si rammentano, infine:
    l'art. 78, che prevede la possibilita', per la Banca d'Italia, di
ordinare la chiusura di succursali a banche autorizzate in Italia per
violazioni di disposizioni legislative, amministrative  o  statutarie
che  ne  regolano  l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero,
nel  caso  di  succursali  di  banche  extracomunitarie,  anche   per
insufficienza di fondi;
    l'art.  144,  che  prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei
casi di inosservanza delle disposizioni  dell'art.  53  del  medesimo
T.U.
3. DEFINIZIONI.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    "banca  italiana", la banca avente sede legale in Italia (art. 1,
comma 2, lettera a), del T.U.);
    "banca   comunitaria",   la   banca   avente   sede   legale    e
amministrazione  centrale  in  un  medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia (art. 1, comma 2, lettera b), del T.U.). Sono  assimilati
agli  Stati  comunitari  i paesi che hanno ratificato l'accordo sullo
Spazio Economico Europeo (SEE) che estende ad  essi  la  legislazione
bancaria comunitaria: Islanda e Norvegia;
   "banca extracomunitaria", la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario (art. 1, comma 2, lettera c), del T.U.);
    "banche   autorizzate   in  Italia",  le  banche  italiane  e  le
succursali di banche extracomunitarie in Italia;
    "gruppo bancario", il gruppo bancario definito nel capitolo  LII,
sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;
    "capogruppo",  la  capogruppo di un gruppo bancario come definita
nel capitolo LII,  sezione  II,  paragrafo  1,  delle  Istruzioni  di
vigilanza;
    "succursale",  un  punto operativo che svolge direttamente con il
pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' della banca (1).
   Rientrano  nella  definizione  di  succursale  gli  sportelli   ad
operativita'  particolare  (stagionali,  saltuari,  quelli  di  cassa
mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23  maggio  1959,
cassa cambiali).
   Non rientrano nella definizione di succursale:
     a)  le  apparecchiature  di "home banking" nonche' gli sportelli
automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non e' presente personale
della banca (2);
     b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso  la
clientela;
    "ufficio  di rappresentanza", una struttura che la banca utilizza
esclusivamente per svolgere attivita' promozionale e  di  studio  dei
mercati  (cfr. anche cap. LV, par. 10, delle Istruzioni di vigilanza)
(1);
    "societa'  finanziarie",  le  societa'  che  esercitano,  in  via
esclusiva  o  prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni
aventi  le  caratteristiche  indicate   dalla   Banca   d'Italia   in
conformita'  delle delibere CICR; una o piu' delle attivita' previste
dall'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U., numeri da 2 a  12;  altre
attivita'  finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera (art. 59, lettera b), del T.U.);
   "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento", le attivita' elencate
all'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U.;
   "promotori finanziari", i  promotori  iscritti  all'albo  previsto
dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
4. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA.
   Le presenti Istruzioni si rivolgono a:
    banche italiane e succursali in Italia di banche extracomunitarie
(3);
    capogruppo di gruppi bancari;
    societa'  finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.
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   (1) Le succursali e gli uffici di rappresentanza di una banca  non
possono  essere  insediati  nei  locali  di  altre  banche o societa'
finanziarie.
   (2) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M. e  P.O.S.)
le  banche  di  credito  cooperativo  si  attengono  alla  disciplina
prevista nella sezione IV del  capitolo  LVIII  delle  Istruzioni  di
vigilanza.
   (3)  In  conformita' alle disposizioni dell'art. 159, comma 3, del
T.U. la disciplina prevista nel presente capitolo  si  applica  anche
alle  banche  con  sede  legale  o  comunque operanti nelle regioni a
statuto speciale.
                              Sezione II
                    SUCCURSALI DI BANCHE ITALIANE
1. SUCCURSALI IN ITALIA.
1.1. Apertura di nuove succursali.
   Le banche possono istituire succursali previa  comunicazione  alla
Banca  d'Italia.  Le  banche  possono  dar  corso  all'apertura delle
succursali trascorsi sessanta giorni dalla data  di  ricezione  della
comunicazione  da  parte  della  Banca  d'Italia,  salvo  che  questa
sospenda l'attuazione  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle
strutture  organizzative  o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza.
   La   scelta   della   localizzazione   delle   succursali  rientra
nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per
favorire  una   aggiornata   valutazione   dei   mercati   di   nuovo
insediamento,  la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le
informazioni circa le comunicazioni  ad  essa  pervenute  concernenti
aperture di succursali, per le quali siano gia' decorsi i termini del
silenzio-assenso.
   La  procedura  autorizzativa semplificata del silenzio assenso non
trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di  un
anno  (2),  delle  banche  che  non  risultano  dotate  dei requisiti
patrimoniali minimi richiesti per la costituzione e delle  banche  in
amministrazione  straordinaria.  Queste  banche devono all'occorrenza
presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d'Italia.
   Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive  relative
all'apertura  di  succursali vanno effettuate dalle banche tramite il
mod. 3 S.I.O.T.E.C.  (cfr.  sez.  VI  e  allegato  B  delle  presenti
Istruzioni).  In  caso  di  simultanea apertura di piu' succursali le
banche inviano contemporaneamente  tutti  i  modelli  3  S.I.O.T.E.C.
accompagnandoli  con una relazione scritta che illustri gli obiettivi
relativi ai progetti di espansione territoriale.
2. SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI.
2.1. Primo insediamento.
   Le banche che intendano  insediare  una  succursale  in  un  paese
appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca
d'Italia,  contenente  le informazioni indicate nell'allegato A delle
presenti Istruzioni.
   Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la  comunicazione  e'
inoltrata dalla capogruppo.
   La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorita'
competente  del  paese  ospitante entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione preventiva. In  caso  di  comunicazione
incompleta,  la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni aggiuntive.
La richiesta di informazioni  aggiuntive  sospende  il  termine,  che
riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.
   La   Banca  d'Italia  da'  comunicazione  alla  banca  interessata
dell'avvenuta notifica all'Autorita' competente del  paese  ospitante
(3).
   La  banca  puo'  stabilire la succursale e renderla operativa dopo
aver ricevuto apposita comunicazione  dell'Autorita'  competente  del
paese  ospitante  o,  in  ogni  caso, trascorsi sessanta giorni dalla
trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a  questa
Autorita'.
   Le  succursali  di  banche  italiane  possono  esercitare in paesi
appartenenti all'UE le attivita' ammesse al mutuo  riconoscimento  e,
inoltre,  le  attivita'  bancarie  (di  cui all'art. 10 del T.U.) non
ammesse  al  mutuo  riconoscimento.  L'esercizio  di  queste   ultime
attivita'  e'  sottoposto  alle disposizioni vigenti nell'ordinamento
del paese ospitante.
   Le banche che, attraverso proprie succursali,  intendono  svolgere
attivita'   non   ammesse   al   mutuo   riconoscimento  inviano  una
comunicazione  preventiva  alla  Banca   d'Italia   e   all'Autorita'
competente del paese ospitante.
   La   comunicazione   preventiva   relativa   all'apertura  di  una
succursale in un paese appartenente all'UE  va  inviata  dalla  banca
unitamente  al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le
segnalazioni successive  (cfr.  sez.  VI  e  all.  B  delle  presenti
Istruzioni).
2.2. Modifiche delle informazioni comunicate.
   Le   banche   comunicano   alla  Banca  d'Italia  e  all'Autorita'
competente del paese ospitante le eventuali modifiche  che  intendono
apportare  all'operativita'  della succursale per quanto attiene alle
attivita'   ammesse   al   mutuo   riconoscimento,   alla   struttura
organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.
   Le   banche   gia'  insediate  in  un  paese  appartenente  all'UE
comunicano  inoltre  l'intenzione  di   procedere   all'apertura   di
ulteriori succursali.
   La   comunicazione  va  inviata  almeno  trenta  giorni  prima  di
procedere alle modifiche.
   La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorita'  del
paese  ospitante  entro  trenta giorni dalla ricezione della predetta
comunicazione e ne informa la banca interessata.
   Le  banche  che,  in  un  momento  successivo  allo  stabilimento,
intendono  svolgere  attivita'  non  ammesse  al mutuo riconoscimento
inviano  una  comunicazione  preventiva   alla   Banca   d'Italia   e
all'Autorita' competente del paese ospitante.
2.3. Interventi della Banca d'Italia.
   La  Banca  d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale
in un paese comunitario per motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle
strutture  organizzative  o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale della banca e del gruppo bancario  di  appartenenza.  Le
valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori
difficolta'   che   le   banche   possono  incontrare  nel  garantire
l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4).
   La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto  entro  trenta
giorni  dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 2.1 o
2.2 della presente sezione.
   Nel  provvedimento  sono  chiariti  gli  aspetti  tecnici  che  lo
motivano  e  illustrati  i problemi che la banca o il gruppo bancario
deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.
3. SUCCURSALI IN PAESI EXTRACOMUNITARI.
3.1. Richiesta di autorizzazione.
   Le banche possono stabilire succursali  in  paesi  extracomunitari
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
   Le   banche   presentano   alla  Banca  d'Italia  una  domanda  di
autorizzazione contenente le  informazioni  elencate  all'allegato  A
delle presenti Istruzioni.
   La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di novanta
giorni dalla ricezione della domanda.
   In  caso  di  domanda  incompleta, la Banca d'Italia puo' chiedere
alla  banca  informazioni  aggiuntive.  Tale  richiesta  sospende  il
termine,  che  riprende  a  decorrere  dalla  ricezione  delle  nuove
informazioni.
   La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  un  parere  sull'iniziativa
all'Autorita'  competente del paese estero. In tal caso il termine di
novanta giorni e' interrotto. La Banca d'Italia comunica  alla  banca
interessata l'interruzione dei termini.
   Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica, ai
fini  del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i
paesi del gruppo dei Dieci:
    l'esistenza,  nel paese di insediamento, di una legislazione e di
un sistema di vigilanza adeguati;
    la possibilita' di agevole accesso alle  informazioni,  da  parte
della  casa  madre  italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso
accordi in materia di scambio  di  informazioni  con  l'Autorita'  di
vigilanza   competente   del   paese   ospitante,  ovvero  attraverso
l'espletamento di controlli "in loco" sulla succursale estera.
   La Banca d'Italia, inoltre, puo' non  rilasciare  l'autorizzazione
per  gli  stessi  motivi  per cui puo' vietare lo stabilimento di una
succursale in un paese comunitario  (cfr.  par.  2.3  della  presente
sezione).  Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' comunicato alla
banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.
   La domanda di autorizzazione relativa all'apertura  di  una  nuova
succursale  va  inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C.
che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez.
VI e all. B delle presenti Istruzioni).
4. UFFICI DI RAPPRESENTANZA.
4.1. In Italia e in paesi comunitari.
   Le banche possono aprire uffici di rappresentanza  sul  territorio
nazionale e nei paesi dell'UE (5).
   L'apertura  di  uffici  di  rappresentanza  in paesi comunitari e'
sottoposta alle  procedure  previste  dall'Autorita'  competente  del
paese ospitante.
   Le  banche  segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio
dell'attivita' degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all.  B
delle presenti Istruzioni).
4.2. In paesi extracomunitari.
   L'apertura di uffici di rappresentanza in paesi extracomunitari e'
soggetta  alla  procedura  prevista  dal paragrafo 3.1 della presente
sezione.
   Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia tiene  conto
delle particolarita' operative di tali strutture.
   Le  banche  segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio
dell'attivita' degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all.  B
delle presenti Istruzioni).
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   (1)  Per l'apertura di succursali le banche di credito cooperativo
si attengono alle disposizioni  relative  alla  "zona  di  competenza
territoriale"   previste   al  Capitolo  LVIII  delle  Istruzioni  di
vigilanza.
   (2) Il termine decorre dalla data di inizio dell'operativita'.
   (3) La Banca d'Italia notifica  inoltre  all'Autorita'  competente
del  paese  ospitante l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente
di solvibilita' della banca e fornisce precisazioni  sul  sistema  di
garanzia  dei  depositi  nel  caso  in  cui la copertura assicurativa
riguardi anche i depositi effettuati fuori dell'Italia.
   (4) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche  italiane
si   applicano  le  disposizioni  in  materia  di  controlli  interni
aziendali previste dal Capitolo XXXIX, paragrafo 3, delle  Istruzioni
di vigilanza.
   (5)  Le banche di credito cooperativo non possono aprire uffici di
rappresentanza fuori della zona di competenza territoriale.
                             Sezione III
                SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
                      GIA' INSEDIATE IN ITALIA
   Lo stabilimento di succursali in Italia di banche extracomunitarie
gia'  insediate  richiede  un'autorizzazione  della  Banca  d'Italia.
L'autorizzazione e' rilasciata  con  la  procedura  semplificata  del
silenzio-assenso.
   Le banche inviano la domanda alla filiale della Banca d'Italia ove
e'  stabilita la prima succursale ovvero a quella che, in presenza di
piu' succursali,  e'  stata  identificata  dalla  banca  stessa  come
succursale principale.
   Le  banche  possono  procedere  allo stabilimento della succursale
trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione  della  domanda  da
parte   della   Banca   d'Italia,   salvo   che  questa  ne  sospenda
l'attuazione.
   Nella  domanda  vanno  indicati:  l'attivita'  che  la  succursale
intende  svolgere,  il recapito della succursale, la data prevista di
apertura, il nominativo dei dirigenti responsabili.
   La Banca d'Italia valuta  le  domande  di  autorizzazione  tenendo
conto  del  permanere  delle condizioni richieste per lo stabilimento
della   prima   succursale   -   previste   nella   disciplina    per
l'autorizzazione  all'attivita'  bancaria  (1)  -  e dell'adeguatezza
della situazione tecnico-organizzativa di essa.
   Ai fini della presente disciplina non si ritiene gia' insediata in
Italia  la  banca  extracomunitaria  presente  con  un   ufficio   di
rappresentanza.  Le  banche  che  intendano trasformare un ufficio di
rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla
disciplina sull'autorizzazione all'attivita' bancaria. In tal caso la
Banca  d'Italia,  nel  rilasciare   l'autorizzazione,   verifica   la
correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.
   La   domanda   di  autorizzazione  relativa  all'apertura  di  una
succursale va inviata dalla banca unitamente al mod.  3  S.I.O.T.E.C.
che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez.
VI e all. B delle presenti Istruzioni).
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   (1)  In  sintesi, tali condizioni prevedono: l'esistenza nel paese
d'origine   di   una   regolamentazione   di   vigilanza    adeguata;
l'inesistenza   di   ostacoli   allo   scambio  di  informazioni  con
l'Autorita' di vigilanza del paese d'origine; il consenso  preventivo
da  parte di questa Autorita'; l'attestazione da parte dell'Autorita'
del    paese    d'origine    sull'adeguatezza    della     situazione
tecnico-organizzativa della banca.
   Nei  confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi
che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione  dei
servizi   finanziari   in   ambito  GATS/OMC  non  verra'  verificata
l'esistenza della condizione di reciprocita'.
                              Sezione IV
                      UFFICI DI RAPPRESENTANZA
                     DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
   Il primo insediamento in Italia di  uffici  di  rappresentanza  di
banche  extracomunitarie  che  non  dispongono  di  succursali non e'
soggetto alla disciplina sull'autorizzazione all'attivita' bancaria.
   Le banche extracomunitarie che  intendano  aprire  un  ufficio  di
rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Banca
d'Italia.
   La comunicazione contiene informazioni riguardanti l'attivita' che
si  intende  svolgere,  il  recapito, la data prevista di apertura, i
nominativi dei responsabili dell'ufficio.
   Alla comunicazione e' allegata copia dello statuto della  banca  e
un'attestazione  delle  Autorita' competenti del paese di origine che
dimostri  che  la  banca  segnalante  ha  adempiuto  alle   eventuali
formalita' previste dalla disciplina del paese d'origine.
   L'ufficio  di  rappresentanza  puo'  iniziare  a operare trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione  da  parte  della
Banca d'Italia (1).
   La  Banca  d'Italia puo' esercitare sull'ufficio di rappresentanza
controlli ispettivi volti  a  verificare  che  l'ufficio  stesso  non
eserciti di fatto attivita' bancarie.
   Le  banche  segnalano  tramite  il  mod.  3  S.I.O.T.E.C. l'inizio
dell'attivita' degli uffici di rappresentanza.
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   (1) La Banca d'Italia non verifica l'esistenza della condizione di
reciprocita' per l'apertura di uffici di rappresentanza nei confronti
delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito
all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari
in ambito GATS/OMC.
                              Sezione V
DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI
   RAPPRESENTANZA DI BANCHE AUTORIZZATE IN ITALIA.
   Decorso il termine di dodici  mesi  senza  che  le  iniziative  di
apertura  di succursali e uffici di rappresentanza presentate abbiano
trovato  attuazione,  le  relative  autorizzazioni   si   considerano
decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, puo' essere
consentito  un  limitato periodo di proroga, di norma non superiore a
sei mesi.
   Le  banche  possono  procedere  autonomamente  alla  chiusura   di
succursali  e  uffici  di rappresentanza dandone comunicazione almeno
quindici giorni prima alla Banca d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C.
                             Sezione VI
                    PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI
   Le banche inviano il  mod.  3  S.I.O.T.E.C.  per  le  segnalazioni
relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.
   In  particolare,  il  mod.  3  S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle
banche per le comunicazioni preventive relative a:
    l'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in  paesi
esteri;
    l'apertura di succursali di banche extracomunitarie in Italia, da
inviare unitamente alla domanda di autorizzazione.
   Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:
    le  segnalazioni di inizio effettivo dell'attivita' di succursali
e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia  e  in  paesi
esteri  e  di  banche  extracomunitarie  in Italia. Tali segnalazioni
vanno  inviate  entro   cinque   giorni   dall'apertura   dei   nuovi
insediamenti  alla  filiale  della  Banca  d'Italia  che  ha sede nel
capoluogo della provincia dove  e'  insediata  la  propria  direzione
centrale (1);
    la  chiusura  di  succursali e uffici di rappresentanza di banche
italiane in Italia e in paesi esteri e di banche extracomunitarie  in
Italia;
    le  comunicazioni  di  rettifica  dei  dati  trasmessi  da banche
italiane e da banche extracomunitarie, in relazione  a  succursali  e
uffici  di  rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B.,
correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse,  entro  cinque
giorni dall'evento, alla competente filiale della Banca d'Italia.
   A  ciascun  insediamento  deve  corrispondere l'invio di un mod. 3
S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura  di  piu'  succursali  o
uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i
modd. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. sez. II, par. 1.1).
   I  trasferimenti  di  succursali  o uffici di rappresentanza da un
comune all'altro devono  essere  segnalati  compilando  due  distinti
moduli  3  S.I.O.T.E.C.,  uno di chiusura della sede di provenienza e
uno  di  apertura  della  sede  di  destinazione.   Analogamente   le
trasformazioni  da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa
devono essere  segnalate  compilando  due  moduli  distinti,  uno  di
chiusura e uno di richiesta di apertura.
   A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna
banca  un  prospetto  riepilogativo  che  contiene  riferimenti sulle
succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte  dai
propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e
segnala eventuali discordanze entro trenta giorni dalla ricezione del
prospetto.
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   (1)  Le  banche  extracomunitarie effettuano analoga comunicazione
alla filiale della Banca  d'Italia  dove  hanno  stabilito  la  prima
succursale.
                             Sezione VII
                    ATTIVITA' BANCARIA FUORI SEDE
1. VALORI MOBILIARI E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.
   Le  banche  effettuano  al  di  fuori  delle proprie succursali la
promozione e il collocamento di valori  mobiliari  e  di  servizi  di
intermediazione  mobiliare  nel rispetto delle norme che disciplinano
l'attivita' di intermediazione mobiliare (1).
2. ALTRI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI.
2.1. Promozione, collocamento e servizi di cassa.
   Le banche possono effettuare attivita' di  promozione  dei  propri
prodotti  e  servizi  bancari  e  finanziari, nonche' dei prodotti di
terzi   nei   confronti   dei   quali   svolgono   un   servizio   di
intermediazione,  utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri
dipendenti e i promotori finanziari (2) al di fuori delle succursali.
   Le banche collocano prodotti bancari  e  finanziari  al  di  fuori
delle succursali tramite intermediari (altre banche o SIM (3)) ovvero
tramite  propri dipendenti e promotori finanziari presso il domicilio
del cliente (4).
   Le banche possono effettuare servizi di cassa anche  al  domicilio
della clientela.
2.2. Gestione delle attivita'.
   Le  banche  e  i  gruppi  bancari  adottano  ogni  cautela volta a
garantire  un  continuo  controllo  dei   rischi   assunti   mediante
l'attivita' fuori sede.
   Per  l'attivita' a domicilio svolta da propri dipendenti, la banca
deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono
tale attivita' identificabili  dalla  clientela  come  rappresentanti
della  banca.  I  dipendenti  devono  essere  forniti, inoltre, di un
tesserino  di  riconoscimento  munito di fotografia riportante i dati
anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera.  In
caso   di   cessazione   dell'attivita'  a  domicilio  da  parte  del
dipendente, il tesserino deve essere ritirato.
   Nello svolgimento dell'attivita' a domicilio i dipendenti  bancari
si   comportano  con  diligenza,  correttezza  e  professionalita'  e
osservano   le   disposizioni   legislative   e   regolamentari   che
disciplinano  l'attivita'  della banca per conto della quale operano,
anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza  delle
operazioni  e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti
a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla
clientela  di  cui   siano   venuti   a   conoscenza   nell'esercizio
dell'attivita' a domicilio.
   Per  quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento
al domicilio del cliente, le banche fissano limiti  massimi  riferiti
alle  singole  operazioni  di finanziamento effettuabili in autonomia
dagli  intermediari,  dai  promotori  o  dai  propri   dipendenti   e
definiscono  procedure  atte a garantire una corretta valutazione del
merito del credito.
   Nello  svolgimento  dell'attivita'  a  domicilio   il   dipendente
bancario  puo'  ricevere  dalla  clientela  esclusivamente  titoli di
credito che assolvono la funzione  di  mezzi  di  pagamento,  purche'
siano  muniti  di  clausola  di non trasferibilita' e siano intestati
alla banca per la quale il dipendente presta la propria attivita'.
   Per lo svolgimento dei servizi di cassa  a  domicilio,  le  banche
valutano  i  problemi  di  sicurezza  pubblica  connessi al ritiro di
contante e valori presso il cliente e adottano le  necessarie  misure
di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per
il  materiale  ritiro  di  fondi e valori al domicilio del cliente e'
opportuno che la banca utilizzi societa' specializzate nel  trasporto
valori.
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   (1)  Quando  effettuano la promozione e il collocamento dei valori
mobiliari e dei servizi  di  intermediazione  mobiliare  prestati  da
terzi,  le  banche  devono  essere  autorizzate ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera f) della legge n. 1/1991 (cfr. l'art. 35,  comma  4,
del  regolamento CONSOB approvato con delibera n. 8850 del 9 dicembre
1994,  relativo  alla  sollecitazione  del   pubblico   risparmio   a
domicilio);   le   modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  sono
indicate al Capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza.
   (2)  Se  l'attivita'   viene   svolta   dal   dipendente/promotore
nell'esercizio dell'attivita' stessa il dipendente si attiene a tutte
le norme CONSOB che regolano i promotori.
   (3)  L'esercizio di attivita' fuori sede tramite intermediari deve
ovviamente  avvenire  nel  rispetto  della  disciplina   che   regola
l'attivita' dell'intermediario stesso.
   (4)  II  collocamento  di  prodotti  assicurativi e' soggetto alla
disciplina  dettata   in   materia   dall'ISVAP   e   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                             Sezione VIII
SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI DI SOCIETA' FINANZIARIE ITALIANE
   AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO (1).
1. CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO DELLA SUCCURSALE.
   Una  societa'  finanziaria  puo'  svolgere in un paese comunitario
attivita' ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo  stabilimento
di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
     a) e' controllata da una o piu' banche italiane;
     b)  le  banche  che  la  controllano detengono almeno il 90% dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
     c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate  garanti
in  solido  degli  impegni  presi  dalla societa' nel paese nel quale
intende operare;
     d)  e'  inclusa  nella  vigilanza  consolidata  alla  quale   e'
sottoposta la banca o le banche controllanti;
     e)  il  suo  statuto  consente  l'esercizio  delle attivita' che
intende svolgere in ambito comunitario e queste attivita'  sono  gia'
effettivamente esercitate in Italia.
   Le  societa'  finanziarie  ammesse  al  mutuo  riconoscimento sono
tenute all'iscrizione all'elenco speciale di  cui  all'art.  107  del
T.U. (2).
   La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e
rilascia  un'attestazione  che  verra'  allegata  alle  comunicazioni
previste al paragrafo 2 della presente sezione.
   Le societa'  finanziarie  comunicano  tempestivamente  alla  Banca
d'Italia  ogni  modifica  riguardante  le  condizioni previste per lo
stabilimento della succursale.
2. PROCEDURA PER LO STABILIMENTO E INTERVENTI.
   Le  societa'  finanziarie  che  intendano  svolgere  in  un  paese
comunitario  attivita'  ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo
stabilimento di una succursale, seguono la procedura indicata per  le
banche  alla  sezione  II, paragrafo 2, effettuando una comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia contenente  le  informazioni  indicate
all'allegato A delle presenti istruzioni (3).
   La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di succursali in un
paese  comunitario in relazione alla situazione tecnico-organizzativa
della societa' finanziaria.
   Quando la societa' finanziaria appartiene a un gruppo bancario  la
Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa del
gruppo  di  appartenenza,  secondo  i  criteri  generali  fissati per
l'apertura di succursali all'estero. Nel caso in cui la societa'  non
e'  inclusa  in  un  gruppo,  tali valutazioni attengono al complesso
delle banche partecipanti (4).
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   (1) Per la disciplina dell'apertura di succursali nei paesi UE  da
parte  di  SIM  e  di  intermediari  finanziari  iscritti  all'elenco
speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al mutuo riconoscimento
cfr. le disposizioni contenute nelle circolari della  Banca  d'Italia
n.  164  del  25  giugno  1992 ("Intermediari del Mercato Mobiliare -
Regolamento applicativo emanato dalla Banca d'Italia e Istruzioni  di
Vigilanza")  e  n.  212 del 18 ottobre 1995 ("Intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al
mutuo riconoscimento che intendono operare in altri Stati dell'Unione
europea").
   (2)  Restano  escluse  dall'obbligo   dell'iscrizione   all'elenco
speciale  di  cui  all'art.  107 del T.U., ovviamente, le societa' di
intermediazione mobiliare e le societa' fiduciarie per  le  quali  e'
prevista l'iscrizione in un apposito Albo.
   (3)  La  societa'  finanziaria  interessata  all'apertura  di  una
succursale invia la comunicazione preventiva alla filiale della Banca
d'Italia territorialmente competente  per  la  vigilanza  individuale
sulla  societa'  stessa.  Qualora  questa  faccia  parte di un gruppo
bancario,  la  comunicazione  deve  essere   trasmessa   tramite   la
capogruppo   alla   filiale  della  Banca  d'Italia  territorialmente
competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.
   (4) Quando la societa' non appartiene a  un  gruppo  bancario,  ai
fini  della  vigilanza  consolidata  le  attivita'  di  rischio della
finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche  controllanti
che  si  sono  dichiarate  garanti in solido. Se le banche stesse, ai
sensi dell'art.  1298,  comma  2,  del  codice  civile,  stabiliscono
diversamente  la ripartizione del rischio connesso con la prestazione
della garanzia, l'attribuzione delle attivita'  di  rischio  ai  fini
della   vigilanza   consolidata  avviene  sulla  base  degli  accordi
intervenuti fra le banche garanti.
                              Sezione IX
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. PREMESSA.
   Le disposizioni della presente sezione, concernenti la cessione di
sportelli bancari, risalgono al  dicembre  1990.  Esse  rimangono  in
vigore  fino all'emanazione delle nuove Istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia che daranno attuazione all'art. 58 del T.U. in materia
di "cessioni di rapporti giuridici a banche".
2. CESSIONE DI SPORTELLI BANCARI.
   Le aziende di credito  non  possono  procedere  alla  cessione  di
proprie  dipendenze  senza  la  preventiva autorizzazione della Banca
d'Italia, ex art. 53 L.B., e fatta salva  la  competenza  in  materia
attribuita ad altre Autorita'.
   Le  operazioni di cessione di sportelli bancari assumono rilevanza
per   la   Banca   d'Italia   per   gli   effetti   che   determinano
sull'organizzazione   territoriale   del   sistema  creditizio.  Esse
favoriscono una redistribuzione delle dipendenze atta  ad  accrescere
la  produttivita'  delle  reti  aziendali,  consentendo l'adeguamento
delle stesse all'evoluzione  della  domanda  dei  servizi  bancari  e
finanziari.
   In  particolare,  le  operazioni  di  cessione  offrono  soluzioni
alternative  alla  chiusura  delle  dipendenze  che  non  siano  piu'
rispondenti  alle strategie delle banche cedenti e permettono ad esse
di conseguire miglioramenti patrimoniali e reddituali.
   Per le banche cessionarie, si prospetta l'opportunita' di accedere
ad  aree  di  mercato  potenzialmente  interessanti  avvalendosi   di
strutture  operative  gia' esistenti, con prevedibili minori costi di
inserimento nell'economia locale.
   Nel valutare le operazioni di cessione, la  Banca  d'Italia  tiene
conto  dell'esigenza  di  assicurare  in linea di massima un adeguato
grado di diversificazione nell'assetto della struttura creditizia dei
mercati locali, al fine di evitare che  le  operazioni  della  specie
comportino  effetti  negativi  sulle  condizioni  di  concorrenza dei
mercati interessati,  e  di  mantenere  la  bancabilita'  di  singoli
comuni.
   In  conformita'  delle direttive di massima stabilite dal CICR (1)
la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri che le competono, valuta
le operazioni di cessione attenendosi ai seguenti criteri:
    vengono esaminate favorevolmente  solo  quelle  operazioni  nelle
quali   la  banca  cessionaria  risulti  in  possesso  dei  necessari
requisiti  di  ordinato  funzionamento  e  idonea  struttura  tecnico
organizzativa;
    assume  rilevanza  la  capacita'  dell'azienda cessionaria di far
fronte  all'onere   finanziario   connesso   all'acquisizione   delle
dipendenze;   a   tale   proposito,  si  valuta  l'adeguatezza  della
situazione patrimoniale della banca.
   Il prezzo di cessione degli sportelli  e'  rimesso  alla  autonoma
valutazione  delle  banche proponenti; ogni responsabilita' in ordine
alla congruita' del corrispettivo pattuito non puo' che far carico ai
competenti organi aziendali.
   Peraltro, qualora la cessione  abbia  per  oggetto  una  rilevante
quota  di sportelli della banca cedente, tale da modificare l'assetto
strutturale di quest'ultima, l'iniziativa  viene  riguardata  tenendo
anche conto dei criteri di valutazione impiegati dalla Banca d'Italia
nell'esame di operazioni di concentrazione. Nel caso in cui il valore
si  discosti  nettamente  da  quelli  desumibili  dall'insieme  delle
operazioni similari gia' concluse, la Banca d'Italia puo'  richiedere
ulteriori   elementi   informativi   e,  se  necessario,  invitare  i
responsabili organi aziendali a riconsiderare il prezzo proposto  per
la cessione.
                                * * *
   L'acquisizione  di  sportelli da parte di banche estere non ancora
insediate in  Italia  e'  ovviamente  subordinata  all'autorizzazione
prevista  per  l'istituzione  di filiali di primo impianto nel nostro
Paese.
   Allo scopo di  evitare  che  gli  sportelli  in  cessione  formino
oggetto  di contestuali interessamenti di piu' banche e per prevenire
eventuali turbative sui mercati interessati, le  aziende  di  credito
che  abbiano  raggiunto  un'intesa  di massima devono preventivamente
informare  le  competenti  filiali   della   Banca   d'Italia   della
disponibilita' a dar corso all'operazione, con l'intesa che l'azienda
cedente  deve  nel  contempo  astenersi  dallo stabilire contatti con
altri possibili compratori. La Banca d'Italia fa quindi conoscere  se
vi  siano  ragioni che ostino all'attuazione delle operazioni o se le
aziende possano passare  dalla  fase  del  progetto  a  quella  delle
trattative per la sua realizzazione.
   Eventuali   ulteriori   candidature   possono   essere   prese  in
considerazione dalla Banca d'Italia solo quando le banche che abbiano
gia' ottenuto l'assenso di massima della  Banca  d'Italia  dichiarino
formalmente  di  aver  interrotto  le  trattative  e  rendano note le
motivazioni di tale decisione.
   Qualora, invece, le parti interessate raggiungano l'accordo,  esse
devono trasmettere alle competenti filiali della Banca d'Italia - per
un  preventivo  esame  -  lo  schema  di  convenzione  che  regolera'
l'operazione  di  cessione;  tale  schema  deve  contenere   elementi
informativi  riguardo alle attivita' e passivita' che formano oggetto
del  contratto,  al  prezzo  pattuito  e  ai  relativi   criteri   di
determinazione, al personale delle dipendenze oggetto di cessione.
   Qualora  le  aziende  contraenti adottino la forma della scrittura
privata autenticata, esse avranno cura di depositare  la  convenzione
presso  un  notaio  al  quale  venga  conferita l'incombenza di farne
prendere visione ai terzi  interessati  che  ne  facciano  richiesta.
Copia  dell'atto  di  deposito  deve  essere  trasmessa  dalle banche
interessate alla Banca d'Italia.
   In generale, l'autorizzazione ex art. 53 L.B. all'esecuzione della
convenzione puo'  essere  accordata  dalla  Banca  d'Italia  solo  in
presenza  di atti aventi piena efficacia tra le parti, fermo restando
che l'efficacia nei  confronti  dei  terzi  decorre  inderogabilmente
dalla  data  di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento
autorizzativo.
   Pertanto,  le  aziende  interessate  devono  indicare  nel   testo
dell'atto  la  data  precisa d'efficacia tra le parti, qualora non si
intenda far decorrere gli effetti dell'operazione stessa  dalla  data
di  stipula  dell'atto.  La  previsione  in esame va integrata con il
richiamo nel testo "fermi restando gli effetti di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 53 e 54 L.B.".
   Una  volta  autorizzata la convenzione ai sensi dell'art. 53 L.B.,
la Banca d'Italia provvede a richiedere la pubblicazione del relativo
provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 54 della legge bancaria.
   Al fine di non ingenerare disorientamento negli utenti dei servizi
bancari,  le  aziende  di  credito  - ottenuta l'autorizzazione della
Banca d'Italia - devono  tempestivamente  adoperarsi  per  portare  a
conoscenza  della clientela l'operazione, mediante apposito avviso al
pubblico nei locali delle dipendenze oggetto della cessione, rendendo
ivi note le facolta' che la legge accorda ai  creditori  della  banca
cedente  nel  caso  di  operazioni  della  specie.  Va  da se' che le
aziende, ove lo  ritengano  opportuno,  possono  avvalersi  anche  di
avvisi a mezzo stampa.
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   (1)  Cfr.  delibera CICR del 21 maggio 1987 (in Boll. Vig. n. 100,
pag. 6).