SUCCURSALI DI BANCHE (1) Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. PREMESSA. In armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha accolto il principio della liberta' di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE). Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attivita' dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditivita' e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario. Le banche e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacita' dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete. Per i gruppi bancari, e' compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo. Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parita' con le banche degli altri paesi dell'UE. La Banca d'Italia puo' intervenire vietando l'apertura di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza. Per l'apertura di succursali in paesi non appartenenti all'UE e' necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia, che - oltre a esaminare l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza - verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci. L'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie gia' operanti in Italia e' consentita previa autorizzazione della Banca d'Italia. Viene disciplinata, inoltre, l'apertura di uffici di rappresentanza di banche in Italia e all'estero e di succursali di societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche italiane. Al fine di garantire un ordinato svolgimento del mercato e un'adeguata tutela della clientela non e' consentito l'insediamento di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei locali di altre banche o societa' finanziarie. Le presenti istruzioni disciplinano, infine, l'attivita' bancaria svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attivita' a domicilio della clientela. Tale norma e' posta essenzialmente a tutela del risparmiatore e quindi deve essere considerata di interesse generale. A essa si attengono, pertanto, anche le banche estere che intendano operare in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Le procedure per lo stabilimento di succursali previste dalle presenti istruzioni sono sintetizzate negli allegati A, B e C. ------------ (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 2. FONTI NORMATIVE. La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): art. 15, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane, in Italia e in paesi esteri, nonche' lo stabilimento in Italia delle succursali di banche extracomunitarie; art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento; art. 161, comma 5, che stabilisce che le disposizioni emanate dalle Autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del T.U. Si rammentano, infine: l'art. 78, che prevede la possibilita', per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali a banche autorizzate in Italia per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi; l'art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni dell'art. 53 del medesimo T.U. 3. DEFINIZIONI. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "banca italiana", la banca avente sede legale in Italia (art. 1, comma 2, lettera a), del T.U.); "banca comunitaria", la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lettera b), del T.U.). Sono assimilati agli Stati comunitari i paesi che hanno ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che estende ad essi la legislazione bancaria comunitaria: Islanda e Norvegia; "banca extracomunitaria", la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario (art. 1, comma 2, lettera c), del T.U.); "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie in Italia; "gruppo bancario", il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza; "capogruppo", la capogruppo di un gruppo bancario come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle Istruzioni di vigilanza; "succursale", un punto operativo che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' della banca (1). Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operativita' particolare (stagionali, saltuari, quelli di cassa mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23 maggio 1959, cassa cambiali). Non rientrano nella definizione di succursale: a) le apparecchiature di "home banking" nonche' gli sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non e' presente personale della banca (2); b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela; "ufficio di rappresentanza", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attivita' promozionale e di studio dei mercati (cfr. anche cap. LV, par. 10, delle Istruzioni di vigilanza) (1); "societa' finanziarie", le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U., numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera (art. 59, lettera b), del T.U.); "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento", le attivita' elencate all'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U.; "promotori finanziari", i promotori iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. 4. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA. Le presenti Istruzioni si rivolgono a: banche italiane e succursali in Italia di banche extracomunitarie (3); capogruppo di gruppi bancari; societa' finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U. ------------ (1) Le succursali e gli uffici di rappresentanza di una banca non possono essere insediati nei locali di altre banche o societa' finanziarie. (2) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) le banche di credito cooperativo si attengono alla disciplina prevista nella sezione IV del capitolo LVIII delle Istruzioni di vigilanza. (3) In conformita' alle disposizioni dell'art. 159, comma 3, del T.U. la disciplina prevista nel presente capitolo si applica anche alle banche con sede legale o comunque operanti nelle regioni a statuto speciale. Sezione II SUCCURSALI DI BANCHE ITALIANE 1. SUCCURSALI IN ITALIA. 1.1. Apertura di nuove succursali. Le banche possono istituire succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia. Le banche possono dar corso all'apertura delle succursali trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, salvo che questa sospenda l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. La scelta della localizzazione delle succursali rientra nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per favorire una aggiornata valutazione dei mercati di nuovo insediamento, la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le informazioni circa le comunicazioni ad essa pervenute concernenti aperture di succursali, per le quali siano gia' decorsi i termini del silenzio-assenso. La procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un anno (2), delle banche che non risultano dotate dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione e delle banche in amministrazione straordinaria. Queste banche devono all'occorrenza presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d'Italia. Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive relative all'apertura di succursali vanno effettuate dalle banche tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. sez. VI e allegato B delle presenti Istruzioni). In caso di simultanea apertura di piu' succursali le banche inviano contemporaneamente tutti i modelli 3 S.I.O.T.E.C. accompagnandoli con una relazione scritta che illustri gli obiettivi relativi ai progetti di espansione territoriale. 2. SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI. 2.1. Primo insediamento. Le banche che intendano insediare una succursale in un paese appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'allegato A delle presenti Istruzioni. Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione e' inoltrata dalla capogruppo. La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorita' competente del paese ospitante entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. In caso di comunicazione incompleta, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni aggiuntive. La richiesta di informazioni aggiuntive sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni. La Banca d'Italia da' comunicazione alla banca interessata dell'avvenuta notifica all'Autorita' competente del paese ospitante (3). La banca puo' stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorita' competente del paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa Autorita'. Le succursali di banche italiane possono esercitare in paesi appartenenti all'UE le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento e, inoltre, le attivita' bancarie (di cui all'art. 10 del T.U.) non ammesse al mutuo riconoscimento. L'esercizio di queste ultime attivita' e' sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante. Le banche che, attraverso proprie succursali, intendono svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del paese ospitante. La comunicazione preventiva relativa all'apertura di una succursale in un paese appartenente all'UE va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. B delle presenti Istruzioni). 2.2. Modifiche delle informazioni comunicate. Le banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del paese ospitante le eventuali modifiche che intendono apportare all'operativita' della succursale per quanto attiene alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito. Le banche gia' insediate in un paese appartenente all'UE comunicano inoltre l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali. La comunicazione va inviata almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche. La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorita' del paese ospitante entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata. Le banche che, in un momento successivo allo stabilimento, intendono svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del paese ospitante. 2.3. Interventi della Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4). La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 2.1 o 2.2 della presente sezione. Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali. 3. SUCCURSALI IN PAESI EXTRACOMUNITARI. 3.1. Richiesta di autorizzazione. Le banche possono stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le informazioni elencate all'allegato A delle presenti Istruzioni. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda. In caso di domanda incompleta, la Banca d'Italia puo' chiedere alla banca informazioni aggiuntive. Tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione delle nuove informazioni. La Banca d'Italia puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorita' competente del paese estero. In tal caso il termine di novanta giorni e' interrotto. La Banca d'Italia comunica alla banca interessata l'interruzione dei termini. Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci: l'esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; la possibilita' di agevole accesso alle informazioni, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorita' di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli "in loco" sulla succursale estera. La Banca d'Italia, inoltre, puo' non rilasciare l'autorizzazione per gli stessi motivi per cui puo' vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario (cfr. par. 2.3 della presente sezione). Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' comunicato alla banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano. La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una nuova succursale va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. B delle presenti Istruzioni). 4. UFFICI DI RAPPRESENTANZA. 4.1. In Italia e in paesi comunitari. Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e nei paesi dell'UE (5). L'apertura di uffici di rappresentanza in paesi comunitari e' sottoposta alle procedure previste dall'Autorita' competente del paese ospitante. Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio dell'attivita' degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all. B delle presenti Istruzioni). 4.2. In paesi extracomunitari. L'apertura di uffici di rappresentanza in paesi extracomunitari e' soggetta alla procedura prevista dal paragrafo 3.1 della presente sezione. Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia tiene conto delle particolarita' operative di tali strutture. Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. solo l'inizio dell'attivita' degli uffici di rappresentanza (cfr. sez. VI e all. B delle presenti Istruzioni). ------------ (1) Per l'apertura di succursali le banche di credito cooperativo si attengono alle disposizioni relative alla "zona di competenza territoriale" previste al Capitolo LVIII delle Istruzioni di vigilanza. (2) Il termine decorre dalla data di inizio dell'operativita'. (3) La Banca d'Italia notifica inoltre all'Autorita' competente del paese ospitante l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilita' della banca e fornisce precisazioni sul sistema di garanzia dei depositi nel caso in cui la copertura assicurativa riguardi anche i depositi effettuati fuori dell'Italia. (4) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche italiane si applicano le disposizioni in materia di controlli interni aziendali previste dal Capitolo XXXIX, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza. (5) Le banche di credito cooperativo non possono aprire uffici di rappresentanza fuori della zona di competenza territoriale. Sezione III SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE GIA' INSEDIATE IN ITALIA Lo stabilimento di succursali in Italia di banche extracomunitarie gia' insediate richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso. Le banche inviano la domanda alla filiale della Banca d'Italia ove e' stabilita la prima succursale ovvero a quella che, in presenza di piu' succursali, e' stata identificata dalla banca stessa come succursale principale. Le banche possono procedere allo stabilimento della succursale trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, salvo che questa ne sospenda l'attuazione. Nella domanda vanno indicati: l'attivita' che la succursale intende svolgere, il recapito della succursale, la data prevista di apertura, il nominativo dei dirigenti responsabili. La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale - previste nella disciplina per l'autorizzazione all'attivita' bancaria (1) - e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa. Ai fini della presente disciplina non si ritiene gia' insediata in Italia la banca extracomunitaria presente con un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'attivita' bancaria. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza. La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una succursale va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. sez. VI e all. B delle presenti Istruzioni). ------------ (1) In sintesi, tali condizioni prevedono: l'esistenza nel paese d'origine di una regolamentazione di vigilanza adeguata; l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con l'Autorita' di vigilanza del paese d'origine; il consenso preventivo da parte di questa Autorita'; l'attestazione da parte dell'Autorita' del paese d'origine sull'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa della banca. Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non verra' verificata l'esistenza della condizione di reciprocita'. Sezione IV UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE Il primo insediamento in Italia di uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie che non dispongono di succursali non e' soggetto alla disciplina sull'autorizzazione all'attivita' bancaria. Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione contiene informazioni riguardanti l'attivita' che si intende svolgere, il recapito, la data prevista di apertura, i nominativi dei responsabili dell'ufficio. Alla comunicazione e' allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle Autorita' competenti del paese di origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalita' previste dalla disciplina del paese d'origine. L'ufficio di rappresentanza puo' iniziare a operare trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia (1). La Banca d'Italia puo' esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio stesso non eserciti di fatto attivita' bancarie. Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. l'inizio dell'attivita' degli uffici di rappresentanza. ------------ (1) La Banca d'Italia non verifica l'esistenza della condizione di reciprocita' per l'apertura di uffici di rappresentanza nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC. Sezione V DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE AUTORIZZATE IN ITALIA. Decorso il termine di dodici mesi senza che le iniziative di apertura di succursali e uffici di rappresentanza presentate abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi. Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione almeno quindici giorni prima alla Banca d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C. Sezione VI PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI Le banche inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza. In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle banche per le comunicazioni preventive relative a: l'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in paesi esteri; l'apertura di succursali di banche extracomunitarie in Italia, da inviare unitamente alla domanda di autorizzazione. Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per: le segnalazioni di inizio effettivo dell'attivita' di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri e di banche extracomunitarie in Italia. Tali segnalazioni vanno inviate entro cinque giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla filiale della Banca d'Italia che ha sede nel capoluogo della provincia dove e' insediata la propria direzione centrale (1); la chiusura di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri e di banche extracomunitarie in Italia; le comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi da banche italiane e da banche extracomunitarie, in relazione a succursali e uffici di rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro cinque giorni dall'evento, alla competente filiale della Banca d'Italia. A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di piu' succursali o uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. sez. II, par. 1.1). I trasferimenti di succursali o uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro trenta giorni dalla ricezione del prospetto. ------------ (1) Le banche extracomunitarie effettuano analoga comunicazione alla filiale della Banca d'Italia dove hanno stabilito la prima succursale. Sezione VII ATTIVITA' BANCARIA FUORI SEDE 1. VALORI MOBILIARI E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE. Le banche effettuano al di fuori delle proprie succursali la promozione e il collocamento di valori mobiliari e di servizi di intermediazione mobiliare nel rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' di intermediazione mobiliare (1). 2. ALTRI PRODOTTI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. 2.1. Promozione, collocamento e servizi di cassa. Le banche possono effettuare attivita' di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonche' dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e i promotori finanziari (2) al di fuori delle succursali. Le banche collocano prodotti bancari e finanziari al di fuori delle succursali tramite intermediari (altre banche o SIM (3)) ovvero tramite propri dipendenti e promotori finanziari presso il domicilio del cliente (4). Le banche possono effettuare servizi di cassa anche al domicilio della clientela. 2.2. Gestione delle attivita'. Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attivita' fuori sede. Per l'attivita' a domicilio svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attivita' identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di cessazione dell'attivita' a domicilio da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato. Nello svolgimento dell'attivita' a domicilio i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalita' e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attivita' della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attivita' a domicilio. Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento al domicilio del cliente, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito. Nello svolgimento dell'attivita' a domicilio il dipendente bancario puo' ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purche' siano muniti di clausola di non trasferibilita' e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attivita'. Per lo svolgimento dei servizi di cassa a domicilio, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente e' opportuno che la banca utilizzi societa' specializzate nel trasporto valori. ------------ (1) Quando effettuano la promozione e il collocamento dei valori mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare prestati da terzi, le banche devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) della legge n. 1/1991 (cfr. l'art. 35, comma 4, del regolamento CONSOB approvato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994, relativo alla sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio); le modalita' di rilascio dell'autorizzazione sono indicate al Capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza. (2) Se l'attivita' viene svolta dal dipendente/promotore nell'esercizio dell'attivita' stessa il dipendente si attiene a tutte le norme CONSOB che regolano i promotori. (3) L'esercizio di attivita' fuori sede tramite intermediari deve ovviamente avvenire nel rispetto della disciplina che regola l'attivita' dell'intermediario stesso. (4) II collocamento di prodotti assicurativi e' soggetto alla disciplina dettata in materia dall'ISVAP e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sezione VIII SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI DI SOCIETA' FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO (1). 1. CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO DELLA SUCCURSALE. Una societa' finanziaria puo' svolgere in un paese comunitario attivita' ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni: a) e' controllata da una o piu' banche italiane; b) le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla societa' nel paese nel quale intende operare; d) e' inclusa nella vigilanza consolidata alla quale e' sottoposta la banca o le banche controllanti; e) il suo statuto consente l'esercizio delle attivita' che intende svolgere in ambito comunitario e queste attivita' sono gia' effettivamente esercitate in Italia. Le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. (2). La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verra' allegata alle comunicazioni previste al paragrafo 2 della presente sezione. Le societa' finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale. 2. PROCEDURA PER LO STABILIMENTO E INTERVENTI. Le societa' finanziarie che intendano svolgere in un paese comunitario attivita' ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale, seguono la procedura indicata per le banche alla sezione II, paragrafo 2, effettuando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate all'allegato A delle presenti istruzioni (3). La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di succursali in un paese comunitario in relazione alla situazione tecnico-organizzativa della societa' finanziaria. Quando la societa' finanziaria appartiene a un gruppo bancario la Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza, secondo i criteri generali fissati per l'apertura di succursali all'estero. Nel caso in cui la societa' non e' inclusa in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti (4). ------------ (1) Per la disciplina dell'apertura di succursali nei paesi UE da parte di SIM e di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al mutuo riconoscimento cfr. le disposizioni contenute nelle circolari della Banca d'Italia n. 164 del 25 giugno 1992 ("Intermediari del Mercato Mobiliare - Regolamento applicativo emanato dalla Banca d'Italia e Istruzioni di Vigilanza") e n. 212 del 18 ottobre 1995 ("Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ammessi al mutuo riconoscimento che intendono operare in altri Stati dell'Unione europea"). (2) Restano escluse dall'obbligo dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., ovviamente, le societa' di intermediazione mobiliare e le societa' fiduciarie per le quali e' prevista l'iscrizione in un apposito Albo. (3) La societa' finanziaria interessata all'apertura di una succursale invia la comunicazione preventiva alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sulla societa' stessa. Qualora questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima. (4) Quando la societa' non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attivita' di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attivita' di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti. Sezione IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. PREMESSA. Le disposizioni della presente sezione, concernenti la cessione di sportelli bancari, risalgono al dicembre 1990. Esse rimangono in vigore fino all'emanazione delle nuove Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia che daranno attuazione all'art. 58 del T.U. in materia di "cessioni di rapporti giuridici a banche". 2. CESSIONE DI SPORTELLI BANCARI. Le aziende di credito non possono procedere alla cessione di proprie dipendenze senza la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, ex art. 53 L.B., e fatta salva la competenza in materia attribuita ad altre Autorita'. Le operazioni di cessione di sportelli bancari assumono rilevanza per la Banca d'Italia per gli effetti che determinano sull'organizzazione territoriale del sistema creditizio. Esse favoriscono una redistribuzione delle dipendenze atta ad accrescere la produttivita' delle reti aziendali, consentendo l'adeguamento delle stesse all'evoluzione della domanda dei servizi bancari e finanziari. In particolare, le operazioni di cessione offrono soluzioni alternative alla chiusura delle dipendenze che non siano piu' rispondenti alle strategie delle banche cedenti e permettono ad esse di conseguire miglioramenti patrimoniali e reddituali. Per le banche cessionarie, si prospetta l'opportunita' di accedere ad aree di mercato potenzialmente interessanti avvalendosi di strutture operative gia' esistenti, con prevedibili minori costi di inserimento nell'economia locale. Nel valutare le operazioni di cessione, la Banca d'Italia tiene conto dell'esigenza di assicurare in linea di massima un adeguato grado di diversificazione nell'assetto della struttura creditizia dei mercati locali, al fine di evitare che le operazioni della specie comportino effetti negativi sulle condizioni di concorrenza dei mercati interessati, e di mantenere la bancabilita' di singoli comuni. In conformita' delle direttive di massima stabilite dal CICR (1) la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri che le competono, valuta le operazioni di cessione attenendosi ai seguenti criteri: vengono esaminate favorevolmente solo quelle operazioni nelle quali la banca cessionaria risulti in possesso dei necessari requisiti di ordinato funzionamento e idonea struttura tecnico organizzativa; assume rilevanza la capacita' dell'azienda cessionaria di far fronte all'onere finanziario connesso all'acquisizione delle dipendenze; a tale proposito, si valuta l'adeguatezza della situazione patrimoniale della banca. Il prezzo di cessione degli sportelli e' rimesso alla autonoma valutazione delle banche proponenti; ogni responsabilita' in ordine alla congruita' del corrispettivo pattuito non puo' che far carico ai competenti organi aziendali. Peraltro, qualora la cessione abbia per oggetto una rilevante quota di sportelli della banca cedente, tale da modificare l'assetto strutturale di quest'ultima, l'iniziativa viene riguardata tenendo anche conto dei criteri di valutazione impiegati dalla Banca d'Italia nell'esame di operazioni di concentrazione. Nel caso in cui il valore si discosti nettamente da quelli desumibili dall'insieme delle operazioni similari gia' concluse, la Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi e, se necessario, invitare i responsabili organi aziendali a riconsiderare il prezzo proposto per la cessione. * * * L'acquisizione di sportelli da parte di banche estere non ancora insediate in Italia e' ovviamente subordinata all'autorizzazione prevista per l'istituzione di filiali di primo impianto nel nostro Paese. Allo scopo di evitare che gli sportelli in cessione formino oggetto di contestuali interessamenti di piu' banche e per prevenire eventuali turbative sui mercati interessati, le aziende di credito che abbiano raggiunto un'intesa di massima devono preventivamente informare le competenti filiali della Banca d'Italia della disponibilita' a dar corso all'operazione, con l'intesa che l'azienda cedente deve nel contempo astenersi dallo stabilire contatti con altri possibili compratori. La Banca d'Italia fa quindi conoscere se vi siano ragioni che ostino all'attuazione delle operazioni o se le aziende possano passare dalla fase del progetto a quella delle trattative per la sua realizzazione. Eventuali ulteriori candidature possono essere prese in considerazione dalla Banca d'Italia solo quando le banche che abbiano gia' ottenuto l'assenso di massima della Banca d'Italia dichiarino formalmente di aver interrotto le trattative e rendano note le motivazioni di tale decisione. Qualora, invece, le parti interessate raggiungano l'accordo, esse devono trasmettere alle competenti filiali della Banca d'Italia - per un preventivo esame - lo schema di convenzione che regolera' l'operazione di cessione; tale schema deve contenere elementi informativi riguardo alle attivita' e passivita' che formano oggetto del contratto, al prezzo pattuito e ai relativi criteri di determinazione, al personale delle dipendenze oggetto di cessione. Qualora le aziende contraenti adottino la forma della scrittura privata autenticata, esse avranno cura di depositare la convenzione presso un notaio al quale venga conferita l'incombenza di farne prendere visione ai terzi interessati che ne facciano richiesta. Copia dell'atto di deposito deve essere trasmessa dalle banche interessate alla Banca d'Italia. In generale, l'autorizzazione ex art. 53 L.B. all'esecuzione della convenzione puo' essere accordata dalla Banca d'Italia solo in presenza di atti aventi piena efficacia tra le parti, fermo restando che l'efficacia nei confronti dei terzi decorre inderogabilmente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento autorizzativo. Pertanto, le aziende interessate devono indicare nel testo dell'atto la data precisa d'efficacia tra le parti, qualora non si intenda far decorrere gli effetti dell'operazione stessa dalla data di stipula dell'atto. La previsione in esame va integrata con il richiamo nel testo "fermi restando gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 53 e 54 L.B.". Una volta autorizzata la convenzione ai sensi dell'art. 53 L.B., la Banca d'Italia provvede a richiedere la pubblicazione del relativo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale per gli effetti di cui all'art. 54 della legge bancaria. Al fine di non ingenerare disorientamento negli utenti dei servizi bancari, le aziende di credito - ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia - devono tempestivamente adoperarsi per portare a conoscenza della clientela l'operazione, mediante apposito avviso al pubblico nei locali delle dipendenze oggetto della cessione, rendendo ivi note le facolta' che la legge accorda ai creditori della banca cedente nel caso di operazioni della specie. Va da se' che le aziende, ove lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche di avvisi a mezzo stampa. ------------ (1) Cfr. delibera CICR del 21 maggio 1987 (in Boll. Vig. n. 100, pag. 6).