ALLEGATO A INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI ESTERI. Succursali di banche in paesi comunitari. La comunicazione, da inviare per ciascun paese di insediamento, deve indicare: lo Stato dell'UE nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale; un programma di attivita' nel quale siano indicate le operazioni che la banca intende effettuare nel paese ospitante. In particolare, la banca deve specificare se intende svolgere attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento; la struttura organizzativa che assumera' la succursale; il recapito della succursale nel paese estero ospitante dove possono essere richiesti i documenti; i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale. Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 200 miliardi di lire (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti gia' in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante. La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento. Succursali di banche in paesi extracomunitari. La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti: lo Stato estero nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale; l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero; le attivita' che la banca intende effettuare nel paese ospitante; la struttura organizzativa che assumera' la succursale; il recapito della succursale nel paese estero dove possono essere richiesti i documenti; i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale; l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto. Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 2.000 miliardi di lire (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti gia' in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante. Succursali di societa' finanziarie in paesi comunitari. Oltre alle informazioni richieste alle banche per l'espansione in paesi comunitari, la comunicazione contiene: una dichiarazione che indichi il rispetto delle condizioni stabilite alla sezione VIII, paragrafo 1, delle presenti Istruzioni; una dichiarazione della banca controllante, o delle banche controllanti, che attesti l'esistenza del requisito di controllo (cfr. sez. VIII, par. 1, lettera a)), la garanzia in solido dei soggetti controllanti per gli impegni presi dalla societa' e da cui risulti il loro impegno ad assicurare anche nel seguito il mantenimento dei suddetti requisiti (2); una dichiarazione della societa' capogruppo, o dei soggetti controllanti per le societa' non appartenti a gruppi, contenente dettagli informativi sui sistemi di controllo che si intendono adottare nei confronti della succursale della societa' insediata all'estero. La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento. ------------ (1) Per le banche non appartenenti a gruppi bancari si fa ovviamente riferimento al patrimonio di vigilanza individuale. (2) Alla Banca d'Italia devono essere comunicate anche eventuali modifiche successive alle suddette informazioni.