(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DI
   PRIME SUCCURSALI IN PAESI ESTERI.
Succursali di banche in paesi comunitari.
   La  comunicazione,  da  inviare per ciascun paese di insediamento,
deve indicare:
    lo Stato dell'UE nel cui territorio la  banca  intende  stabilire
una succursale;
    un  programma di attivita' nel quale siano indicate le operazioni
che la banca intende effettuare nel paese ospitante. In  particolare,
la  banca  deve specificare se intende svolgere attivita' non ammesse
al mutuo riconoscimento;
    la struttura organizzativa che assumera' la succursale;
    il recapito della succursale  nel  paese  estero  ospitante  dove
possono essere richiesti i documenti;
    i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
   Per  le  banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di
vigilanza inferiore a 200 miliardi di lire (1), la comunicazione deve
contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti
gia' in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante.
   La  comunicazione  deve  essere  accompagnata  da  una  traduzione
certificata  di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di
insediamento.
Succursali di banche in paesi extracomunitari.
   La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:
    lo Stato estero nel cui territorio la banca intende stabilire una
succursale;
    l'inquadramento dell'iniziativa nella  complessiva  strategia  di
espansione sull'estero;
    le attivita' che la banca intende effettuare nel paese ospitante;
    la struttura organizzativa che assumera' la succursale;
    il recapito della succursale nel paese estero dove possono essere
richiesti i documenti;
    i   nominativi   e   un   curriculum  informativo  dei  dirigenti
responsabili della succursale;
    l'ammontare  del  fondo  di  dotazione  della   succursale,   ove
richiesto.
   Per  le  banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di
vigilanza inferiore a 2.000 miliardi di lire  (1),  la  comunicazione
deve  contenere  indicazioni  che  dimostrino l'esistenza di positivi
rapporti gia' in essere con clientela che risiede o opera  nel  paese
ospitante.
Succursali di societa' finanziarie in paesi comunitari.
   Oltre  alle informazioni richieste alle banche per l'espansione in
paesi comunitari, la comunicazione contiene:
    una  dichiarazione  che  indichi  il  rispetto  delle  condizioni
stabilite alla sezione VIII, paragrafo 1, delle presenti Istruzioni;
    una  dichiarazione  della  banca  controllante,  o  delle  banche
controllanti, che attesti  l'esistenza  del  requisito  di  controllo
(cfr.  sez.  VIII,  par.  1,  lettera  a)), la garanzia in solido dei
soggetti controllanti per gli impegni presi dalla societa' e  da  cui
risulti   il   loro  impegno  ad  assicurare  anche  nel  seguito  il
mantenimento dei suddetti requisiti (2);
    una  dichiarazione  della  societa'  capogruppo,  o  dei soggetti
controllanti per le societa'  non  appartenti  a  gruppi,  contenente
dettagli  informativi  sui  sistemi  di  controllo  che  si intendono
adottare nei confronti  della  succursale  della  societa'  insediata
all'estero.
   La  comunicazione  deve  essere  accompagnata  da  una  traduzione
certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese  di
insediamento.
------------
   (1)  Per  le  banche  non  appartenenti  a  gruppi  bancari  si fa
ovviamente riferimento al patrimonio di vigilanza individuale.
   (2) Alla Banca d'Italia devono essere comunicate  anche  eventuali
modifiche successive alle suddette informazioni.