IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  precedente  decreto  ministeriale  del  25  ottobre 1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  269  del  17  novembre  1995
contenente  le  modalita'  per  la  certificazione  del  bilancio  di
previsione 1996 da parte delle amministrazioni comunali,  provinciali
e delle comunita' montane;
  Visto  l'art.  4,  comma  1, del decreto-legge n. 32 del 26 gennaio
1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del  26  gennaio  1996
che  ha  prorogato  il  termine  per la deliberazione del bilancio di
previsione 1996 al 29 febbraio 1996;
  Sentite l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  l'unione
delle  province  d'Italia  e  l'unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine per l'invio da parte dell'organo regionale di controllo,
di un originale e tre copie dei certificati relativi al  bilancio  di
previsione  1996  alle  prefetture  competenti  per  territorio, alla
Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e
le comunita' montane di  quella  regione,  ed  al  Commissariato  del
Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province
di Bolzano e Trento, e' prorogato al 30 aprile 1996.
  Il  Comitato  regionale  di  controllo deve inviare, inoltre, entro
tale data, copia del certificato alla regione e deve restituirne  una
all'ente interessato.