IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il precedente decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995 contenente le modalita' per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunita' montane; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 26 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1996 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 al 29 febbraio 1996; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'unione delle province d'Italia e l'unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. Il termine per l'invio da parte dell'organo regionale di controllo, di un originale e tre copie dei certificati relativi al bilancio di previsione 1996 alle prefetture competenti per territorio, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al Commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, e' prorogato al 30 aprile 1996. Il Comitato regionale di controllo deve inviare, inoltre, entro tale data, copia del certificato alla regione e deve restituirne una all'ente interessato.