Alle imprese interessate All'ABI All'Assilea All'Assireme Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995), sono state fornite le indicazioni necessarie all'applicazione del regolamento concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992. Con la presente circolare si forniscono ulteriori elementi utili per l'accesso alle agevolazioni. 1. Business plan. 1.1. In ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Commissione dell'U.E., in allegato al modulo di domanda deve essere presentato anche un piano aziendale, il business plan, che consenta di valutare la validita' tecnico-economico-finanziaria della relativa iniziativa. Al fine di agevolare la redazione di detto business plan, si forniscono gli orientamenti di questa amministrazione, validi per il primo anno di applicazione della normativa, circa la corretta predisposizione dello stesso. 1.2. Detto piano aziendale dovrebbe essere composto convenzionalmente di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa (organizzazione, campo di attivita', solidita' finanziaria, ecc.), l'iniziativa e l'unita' produttiva nell'ambito della quale l'iniziativa medesima viene realizzata (ragioni che ne giustificano la realizzazione, presupposti tecnico-economici, prospettive di mercato, cicli tecnologici, ecc.); una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'unita' produttiva suddetta, sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, alle attivita' e passivita', alle fonti ed agli impieghi, per ciascun esercizio, da quello precedente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime della stessa che, si ricorda, avviene entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in funzione. Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere, per quelli fino a un miliardo di lire, promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma avviati a realizzazione antecedentemente all'esercizio di presentazione della domanda di agevolazioni nei termini di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento o finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'unita' produttiva, il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nel modulo di domanda. Per quanto concerne gli altri casi, viceversa, una corretta e completa redazione del business plan dovrebbe comprendere anche la seconda parte analitica. 1.3. Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si suggerisce inoltre alle imprese interessate allo sviluppo della seconda parte del business plan (conti economici, flussi di cassa, ecc.) di utilizzare almeno i dati di base elencati nei prospetti di cui all'allegato n. 1, ferma restando la massima liberta' per le imprese medesime in merito ai criteri di elaborazione dei dati stessi e di rappresentazione dell'elaborazione medesima. I citati prospetti di cui all'allegato n. 1, compilati dalle imprese interessate seguendo le istruzioni ivi riportate, devono essere allegati al modulo di domanda insieme al business plan. Alcuni di tali dati sono gia' richiesti attraverso il modulo di domanda; e' necessario che essi vengano indicati comunque, nella stessa maniera, con i medesimi criteri, le stesse grandezze ed unita' di misura. Resta fermo che tale richiesta di dati non riveste carattere imperativo, costituendo una semplice linea guida per la redazione del business plan medesimo. 2. Criteri di ammissibilita' alle agevolazioni per le attivita' di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla circolare 15 dicembre 1995, n. 38522. Ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento dell'U.E. delle attivita' di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all'ammissibilita' delle stesse alle sole risorse nazionali. I programmi di investimento finalizzati alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (G.U. C72 del 10 marzo 1994) sono ammissibili alle agevolazioni. In base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'U.E. (decisione 94/173/CE, pubblicata nella G.U.C.E. del 23 marzo 1994 e Orientamenti della Commissione 96/C 29/03 pubblicati nella G.U.C.E. del 2 febbraio 1996) per gli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di cui al punto 1.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE della Commissione del 22 marzo 1994 (v. allegato n. 2). Con riferimento alle divisioni, ai gruppi, alle classi ed alle categorie della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla citata circolare, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti che non rispettano le condizioni specifiche previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 (v. allegato n. 2), secondo il seguente dettaglio: ===================================================================== Punto dell'allegato ISTAT '91 alla decisione 94/173/CE _____________________________________________________________________ 15.11.1, limitatamente a: 2.10 produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in carcasse; produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli; fusione di grassi commestibili di origine animale; lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne. _____________________________________________________________________ 15.11.2 (tutta la categoria) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.12.1, limitatamente a: 2.10 macellazione di volatili e di conigli; preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli fresca. _____________________________________________________________________ 15.12.2 (tutta la categoria) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.13 (tutta la classe) 2.10 _____________________________________________________________________ 15.3 (tutto il gruppo) 2.2 e 2.7 _____________________________________________________________________ 15.4 (tutto il gruppo) 2.5 e 2.6 _____________________________________________________________________ 15.51 (tutta la classe) 2.3 _____________________________________________________________________ 15.61.1 (tutta la categoria) 2.1 _____________________________________________________________________ 15.61.2, limitatamente a: 2.1 lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria pasticceria e biscotteria. _____________________________________________________________________ 15.62 (tutta la classe) 2.1 e 2.8 _____________________________________________________________________ 15.7 (tutto il gruppo) 2.1 _____________________________________________________________________ 15.83 (tutta la classe) 2.8 _____________________________________________________________________ 15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto 2.11 _____________________________________________________________________ 15.92 (tutta la classe) 2.11 _____________________________________________________________________ 15.93 (tutta la classe) 2.11 _____________________________________________________________________ 15.97 (tutta la classe) 2.1 _____________________________________________________________________ 16 (tutta la divisione) 2.9 _____________________________________________________________________ Gli investimenti nei settori della produzione del sidro e di altri vini a base di frutta (ISTAT '91: 15.94) e della produzione di altre bevande fermentate non distillate (ISTAT '91: 15.95) sono ammissibili alle agevolazioni. In base agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dalla U.E. per gli aiuti alla trasformazione dei prodotti nel settore della pesca, sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti nell'ambito della classe 15.20 della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 che non rispettano il punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 (v. allegato n. 3). Ai fini della concessione delle agevolazioni, il legale rappresentante delle imprese che operano in uno dei settori in argomento deve sottoscrivere una specifica dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, attestante la conoscenza delle normative comunitarie in materia e la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 o al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993. 3. Locazione finanziaria. Nel caso di iniziativa realizzata in tutto o in parte con il sistema della locazione finanziaria, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni delle relative spese, la stessa non puo' essere realizzata da piu' di una societa' locatrice, che deve essere compresa tra gli istituti collaboratori di cui all'art. 1, comma 3 del regolamento. Si avverte altresi' che sulla domanda da presentare alla societa' locatrice dev'essere comunque indicata, quale destinatario, la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria. 4. Ultimazione ed entrata in funzione del programma di investimenti. Con riferimento a quanto indicato all'art. 6, comma 10, del regolamento, si precisa che la data di entrata in funzione si intende coincidente con quella di ultimazione del programma o, nel caso di leasing, con quella di consegna dei beni. Nel caso in cui, per uno stesso programma, vengano indicate piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, e' l'ultima di esse che coincide con la data di ultimazione. In quest'ultimo caso l'entrata a regime, disciplinata dall'art. 9, comma 5, lettera a), dello stesso regolamento, deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'ultima delle date di entrata in funzione. 5. Misura dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita. Con riferimento alla misura dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita, da indicare in punti percentuali interi, in cifre ed in lettere, sul frontespizio del modulo di domanda ai fini del calcolo dell'indicatore n. 3 (cfr. punto 6.4 della circolare n. 38522/95) e della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni concedibili, si precisa che nel caso in cui le suddette indicazioni in cifre ed in lettere siano riferite a percentuali diverse, verra' assunta, ai fini di cui sopra, la misura espressa in lettere. 6. Acquisto di immobili gia' agevolati. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese relative all'acquisto di immobili che abbiano gia' beneficiato di altre agevolazioni nei dieci anni precedenti, si precisa che detto decennio decorre dalla data di entrata in funzione relativa alla precedente agevolazione e deve risultare completamente decorso alla data di acquisto dell'immobile (data della prima fattura). 7. Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni. Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni, di cui all'allegato n. 5 alla circolare n. 38522/95, punti 6 e 7, si precisa che i certificati ivi previsti, fatto salvo quello relativo alle ditte individuali, si intendono sostituiti dal certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, comprensivo delle notizie relative alla vigenza dell'impresa. 8. Spese ammissibili relative alle domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento. Con riferimento al punto 11.5 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, si precisa che l'ammissibilita' della spesa della domanda ripresentata nei limiti di quella originaria si riferisce all'ipotesi di ripresentazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento e non ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento stesso. 9. Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda. Con riferimento al punto C3 delle istruzioni per la compilazione del modulo di domanda, si conferma che l'unita' di misura ivi richiamata deve essere espressa per unita' di tempo (kg/ora, tonn/turno, pezzi/giorno, ecc.) e si segnala che la stessa deve intendersi riferita alla sola produzione massima e non anche a quella effettiva. 10. Duplicazione delle domande. Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, piu' domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di piu' banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalita' previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. 11. Ammissibilita' delle iniziative ubicate in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige - Ammissibilita' delle iniziative promosse dalle imprese artigiane. Le iniziative produttive ubicate nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, non possono essere ammesse al cofinanziamento U.E. a valere sugli interventi della legge n. 488/1992. Pertanto, l'ammissione delle predette iniziative alle agevolazioni in argomento puo' essere disposta esclusivamente sulla base delle risorse nazionali che verranno destinate alle suddette regioni. Le medesime considerazioni si applicano, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione U.E., alle iniziative delle imprese artigiane che, in tutte le regioni Obiettivo 2 e 5b, possono essere ammesse alle agevolazioni utilizzando le sole risorse nazionali disponibili per la regione di riferimento. 12. Ammissibilita' delle iniziative ubicate in comune di Livorno. La Commissione U.E., con nota dell'8 febbraio 1996, ha comunicato l'esigenza di una rettifica alle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del Trattato di Roma. Tale rettifica riguarda in particolare il comune di Livorno, che e' ammesso alla predetta deroga solo limitatamente alla comunita' urbana facente parte dell'Obiettivo 2. 13. Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento - tempi di realizzazione. Nel caso di iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento, tra la prima delle date di avvio a realizzazione e l'ultima delle date di ultimazione delle singole iniziative non puo' intercorrere un periodo superiore a quarantotto mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del regolamento. La proroga si intende automaticamente concessa nel caso in cui tra dette domande ve ne siano una o piu' ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento medesimo. 14. Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma 4 del regolamento e iniziative realizzate in parte con il sistema della locazione finanziaria - data di sottoscrizione delle domande. Nel caso di iniziative da valutare unitariamente o realizzate in parte con il sistema ordinario ed in parte con quello della locazione finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della firma) deve essere la stessa. 15. Rettifiche. Con riferimento alla circolare n. 38522/95, si ritiene opportuno rettificare i seguenti errori materiali ivi contenuti: all'allegato n. 1, Obiettivo 5b senza deroga 92.3.c, regione Emilia-Romagna, il termine "Prato" deve intendersi sostituito da "Parma"; all'allegato n. 6, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente "(punto 3.10 della circolare)"; all'allegato n. 7, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente "(punto 11.5 della circolare)"; all'allegato n. 8, il testo del titolo riportato tra parentesi deve intendersi sostituito dal seguente "(punto 11.5 della circolare)". Il Ministro: CLO'