(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                               PARTE I
                          PRINCIPI E FONTI
                     CAPO I: PRINCIPI ISPIRATORI
                     Art. 1 - Principi generali
1.    L'Universita'  di  Lecce,  di  seguito denominata Universita' o
    Ateneo, e' un'istituzione pubblica che ha come  compito  primario
    l'istruzione  superiore  e  la ricerca scientifica e tecnologica.
    L'Universita' conferisce i titoli  previsti  dalla  legge  per  i
    Corsi di Studio attivati.
2.    L'Universita'  afferma  la  propia  indipendenza  da  qualsiasi
    orientamento ideologico, politico, religioso e economico.
3.  L'Universita' e' aperta al dialogo e al confronto  con  tutte  le
    strutture locali, nazionali ed internazionali.
4.  L'Universita' ritiene inscindibili l'attivita' didattica e quella
    di ricerca.
5.  L'Universita' garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto
    attiene ai temi che ai metodi.
6.    Ogni  valutazione  dell'attivita'  di ricerca e' riservata agli
    organismi scientifici competenti.
7.  L'Universita' garantisce la liberta' d'insegnamento  dei  singoli
    docenti,  nonche'  l'autonomia  delle strutture didattiche, fatti
    salvi i vincoli  derivanti  dalla  Legge,  dallo  Statuto  e  dai
    regolamenti d'Ateneo.
8.    La  valutazione  dell'attivita'  didattica  e'  riservata  agli
    organismi competenti, secondo strumenti e modalita' definiti  dal
    Regolamento Didattico.
9.  L'Universita' organizza i propri servizi in attuazione degli art.
    3  e  34  della  Costituzione e delle vigenti leggi in materia di
    diritto alla studio.
10. L'Universita' s'impegna a soddisfare le esigenze di  orientamento
    e  di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione
    alle attivita' universitarie.
11. L'Universita' Valorizza il contributo degli studenti e delle loro
    forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali,
    secondo  modalita'  dettate  dai  Regolamenti  d'Ateneo  e  delle
    singole strutture didattiche.
12.   L'Universita'  assicura  la  partecipazione  dei  docenti,  del
    personale  tecnico-amministrativo  e  degli  studenti  alla  vita
    dell'Ateneo.
12.  Gli  atti  normativi,  le deliberazioni e i decreti degli organi
    dell'Ateneo sono pubblici.
                   Art. 2 - Principi organizzativi
1.  L'Organizzazione dell'Universita' e' finalizzata alla  promozione
    e all'espletamento della didattica e della ricerca.
2.  A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
a)    collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche
    predisponendo organismi a tale scopo;
b)  valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle  proposte
    presentate  agli  organi  di  governo  dell'Ateneo,  alle singole
    strutture didattiche e ai Dipartimenti;
c)  articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche
    e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarita' delle  diverse
    situazioni;
d)  delegabilita' delle funzioni.
3.    L'Universita'  adotta  il  metodo  della  programmazione  e del
    controllo di gestione.
4.  L'attivita' dell'Universita' si conforma ai principi di
(a) pubblicita' degli atti e accesso ai documenti;
(b) semplicita' e snellimento delle procedure;
(c)  responsabilita'  individuale  nell'attuazione  delle  decisioni,
    controllo  della  regolarita' degli atti e verifica dei risultati
    raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente  Statuto  e  dai
    Regolamenti d'Ateneo.
5.    Il  Regolamento  per  l'Amministrazione, Finanza e Contabilita'
    disciplina,  tra  l'altro,  le  funzioni  del  responsabile   del
    procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi.
6.    L'Universita'  puo'  istituire  centri di servizio e dotarsi di
    organismi di consulenza tecnico-amministrativa.
                      CAPO II: FONTI NORMATIVE
                          Art. 3 - Statuto
1.  Il presente Statuto e' adottato ai sensi degli articoli  6  e  16
    della    legge    168/1989   ed   e'   espressione   fondamentale
    dell'autonomia  dell'Universita'  garantita  dall'art.  33  della
    Costituzione.
2.    La  facolta' di avanzare proposte di revisione dello Statuto e'
    riservata al Senato Accademico, al Consiglio di  Amministrazione,
    al  Senato  degli  Studenti,  ai singoli Consigli di Facolta', di
    Corso di Studio e di Dipartimento. La revisione dello Statuto  e'
    operata  dal  Senato  Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi
    componenti, sentiti i pareri del  Consiglio  d'Amministrazione  e
    del Senato degli Studenti.
                   Art. 4 - Regolamenti di Ateneo
1.  I Regolamenti d'Ateneo sono:
a)  il Regolamento di Organizzazione;
b)  il Regolamento Didattico;
c)  il Regolamento per gli Studenti;
d)  il Regolamento Quadro in Materia di Tutorato;
e)  il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilita'.
2.    I Regolamenti di cui ai punti a), b), c), d) sono approvati dal
    Senato Accademico sentiti il Consiglio  d'Amministrazione  ed  il
    Senato  degli  Studenti,  il  Regolamento  di  cui al punto e) e'
    approvato  dal  Consiglio  d'Amministrazione  sentito  il  Senato
    Accademico  e,  per  le parti di loro competenza, le Facolta' e i
    Dipartimenti.
3.  I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei
    componenti e possono essere modificati con  le  stesse  modalita'
    previste per l'approvazione.
                Art. 5 - Regolamenti delle Strutture
1.    I  regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in
    base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi  consigli
    a maggioranza assoluta dei componenti.
2.    I  regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, sentiti il
    Senato Accademico e il Consiglio  d'Amministrazione;  entrano  in
    vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla loro emanazione,
    salvo non sia diversamente stabilito.
3.      Entro   30  giorni  dalla  comunicazione  della  delibera  di
    approvazione di un regolamento, su conforme delibera  del  Senato
    Accademico  o  del  Consiglio  d'Amministrazione, il Rettore puo'
    richiederne il riesame al Consiglio della  Struttura  che  lo  ha
    adottato.
4.    Il  Regolamento,  se  riapprovato  a  maggioranza  assoluta dei
    componenti, e' emanato entro 10 giorni dalla nuova comunicazione,
    se non in contrasto con norme vincolanti previste dalla  Legge  o
    dallo  Statuto.  Se  comporta nuove o maggiori spese a carico del
    bilancio universitario e' necessaria la preventiva  assicurazione
    da parte del Consiglio d'Amministrazione della disponibilita' dei
    mezzi necessari per farvi fronte.
5.    La  modifica  di  tali Regolamenti e' approvata dalle strutture
    competenti, a  maggioranza  assoluta  dei  componenti.  Il  nuovo
    Regolamento  e'  emanato in accordo con quanto disposto dai commi
    precedenti.
                              PARTE II
            ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
                 Art. 6 - Strutture dell'Universita'
1.  L'Ateneo si articola in Strutture Didattiche, in  Dipartimenti  e
    in Strutture di Servizio centrali e periferiche.
            Art. 7 - Strutture Didattiche e Dipartimenti
1.    Per  l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche,
    l'Universita' si articola in Facolta', a loro  volta  strutturate
    in Corsi di Studio (Diploma, Laurea, Specializzazione).
    Le  modalita'  per l'istituzione e il funzionamento di Facolta' e
    Corsi di Studio sono indicate, per  quanto  non  stabilito  dalla
    Legge,  dal Regolamento Didattico dell'Universita'. L'attivazione
    di tali strutture e'  subordinata  alla  verifica  da  parte  del
    Senato   Accademico   e  del  Consiglio  d'Amministrazione  della
    disponibilita' delle risorse necessarie al loro funzionamento, e,
    nel caso di Corsi di Studio previsti  presso  una  Facolta'  gia'
    esistente, anche al parere favorevole della stessa.
2.    Per  l'organizzazione  e la gestione delle attivita' di ricerca
    l'Universita' e' articolata in Dipartimenti.
    Le  modalita'  per   l'istituzione   e   il   funzionamento   dei
    Dipartimenti  sono  previste  dallo  Statuto e dal Regolamento di
    Organizzazione.
                          Art. 8 - Facolta'
1.    Il  Regolamento  Didattico  d'Ateneo  registra  l'elenco  delle
    FAcolta'  dell'Universita'.  Ogni  Facolta'  elabora  un  proprio
    Regolamento autonomo  in  conformita'  al  Regolamento  Didattico
    d'Ateneo.
2.    Le  Facolta'  si  articolano  in Corsi di Studio secondo quanto
    previsto dai loro Regolamenti. Questi ultimi, oltre  a  prevedere
    la  possibilita'  di  delega  ai  Consigli  di  Corso  di Studio,
    stabiliscono quali funzioni debbano essere riservate ai  Consigli
    di  FAcolta',  ferme  restando  quelle  previste  dalla normativa
    vigente.
3.  Le Facolta' hanno come compiti principali:
(a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche  nel
    quadro  delle  decisioni  del  Senato Accademico e dei pareri dei
    Corsi di Studio  e  dei  Dipartimenti  interessati.  Al  fine  di
    garantire  il necessario coordinamento fra attivita' di didattica
    e  di  ricerca,  ogni  Consiglio  di  Facolta'  individuera',  di
    concerto  con  i  medesimi,  i  Dipartimenti  che  forniranno  il
    supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei  singoli
    Corsi di Studio;
(b)  il  coordinamento,  l'indirizzo  e  la  verifica delle attivita'
    didattiche, tenendo conto dei pareri formulati  dai  Consigli  di
    Corso di Studio;
(c)  la  formulazione  dei  Piani  di  Sviluppo, sentiti i pareri dei
    Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati;
(d) la richiesta dei posti di ruolo di professore  e  l'utilizzazione
    dei  posti  loro assegnati, dopo aver sentito il parere dei Corsi
    di Studio e dei Dipartimenti interessati;
(e) la richiesta dei posti di ruolo di Ricercatore, dopo aver sentito
    il parere dei Dipartimenti interessati;
(f) la chiamata dei professori  di  ruolo,  dopo  aver  acquisito  il
    parere dei Dipartimenti interessati e dei Corsi di Studio;
(g)  l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica
    della compatibilita' con le risorse disponibili  e  con  il  buon
    funzionamento  delle  attivita'  didattiche,  anche  al  fine  di
    un'equa  ripartizione  dei  carichi  didattici,  d'intesa  con  i
    Consigli dei Corsi di Studio;
(h)  l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Facolta', di
    attivita' e corsi per l'orientamento degli studenti.
(i) l'organizzazione e il  controllo,  anche  in  collaborazione  con
    altre  Facolta'  o  con  altri  Enti,  di  servizi  didattici che
    rientrino nelle proprie competenze disciplinari, quali  corsi  di
    perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli Esami di
    Stato.
4.  Le Facolta' svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla
    Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
5.  Sono organi della Facolta':
(a) Il Preside;
(b) il Consiglio di Presidenza;
(c) il Consiglio di Facolta';
(d) i Consigli di Corsi di Studio.
                          Art. 9 - Preside
1.    Il  Preside  rappresenta  la Facolta', ne convoca e presiede il
    Consiglio e  ne  attua  le  deliberazioni.  Spetta,  inoltre,  al
    Preside:
(a)  sovrintendere  al  regolare  svolgimento  di  tutte le attivita'
    didattiche ed organizzative della Facolta';
(b) formulare entro la fine di ogni  Anno  Accademico  una  relazione
    annuale  sull'attivita'  didattica  svolta,  di  concerto  con  i
    Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio;
(c) esercitare tutte le altre attribuzioni previste  dall'ordinamento
    universitario,   dal   presente   Statuto   e   dai   Regolamenti
    dell'Ateneo.
2.  Il Preside e' eletto a scrutinio segreto tra i professori a tempo
    pieno di prima fascia della Facolta' dai professori di ruolo, dai
    ricercatori e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio  di
    Facolta', a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime
    tre  votazioni.  In  caso  di  mancata  elezione,  si  ricorre al
    ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior
    numero di voti nella terza votazione. L'elezione di  ballottaggio
    e'  valida  se vi ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto.
    In  caso di parita', il ballottaggio sara' ripetuto fino a quando
    uno  dei  due  candidati  non  avra'  riportato  la   maggioranza
    richiesta.  Il regolamento di Facolta' stabilisce le modalita' di
    svolgimento della elezione.
3.  Il Preside e' nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed e'
    immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di  Preside
    e'   incompatibile  con  quelle  di  Rettore,  di  Presidente  di
    Consiglio di Corso di Studio, di Direttore  di  Dipartimento,  di
    membro del Consiglio d'Amministrazione.
4.    Il Preside nomina tra i professori di ruolo di I fascia a tempo
    pieno un Vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento  lo
    sostituisce in tutte le funzioni.
5.    Il  Preside puo' delegare sue specifiche funzioni ai Presidenti
    dei Corsi di Studio.
                  Art. 10 - Consiglio di Presidenza
1.  In ogni Facolta' e' costituito un  Consiglio  di  Presidenza  con
    compiti   di   istruzione   e  di  coordinamento  delle  relative
    attivita'.   Puo' esercitare,  a  titolo  di  delega,  specifiche
    funzioni  del  Consiglio  di  Facolta',  escluse quelle di cui al
    precedente art. 8 comma  3  (a),  (b),  (d),  (f),  (g).  La  sua
    composizione,  il  suo  funzionamento  e  i  suoi  compiti,  sono
    definiti dal Regolamento della Facolta'.
                   Art. 11 - Consiglio di Facolta'
1.  Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di  ruolo  di
    prima  fascia,  dai professori di ruolo di seconda fascia, da una
    rappresentanza  dei  ricercatori,  da  una  rappresentanza  degli
    studenti  iscritti  ad  ogni  Corso  di  Studio della Facolta'. I
    rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una  sola  volta.
    Il  Regolamento  della  Facolta'  stabilisce  la consistenza e le
    modalita' di elezione  di  queste  rappresentanze.  I  professori
    fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.
2.   Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facolta', senza
    diritto  di  voto,  i  professori  ufficiali  presso  la   stessa
    Facolta', non previsti dal comma precedente.
3.    Le  chiamate  dei  professori  di  ruolo  e  le altre questioni
    attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda
    fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del Consiglio
    di Facolta' appartenenti alla stessa fascia o  a  quelle  che  la
    precedono secondo l'elenco di cui sopra.
               Art. 12 - Consigli dei Corsi di Studio
1.    Per ogni Corso di Studio e' costituito un Consiglio di Corso di
    Studio. Di esso fanno parte i  professori  di  ruolo,  gli  altri
    professori  ufficiali  ed i ricercatori che vi svolgono attivita'
    didattica, nonche' una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti
    allo  stesso. La consistenza e le modalita' di elezione di questa
    rappresentanza sono stabilite nel Regolamento della Facolta'.
2.  Ogni Corso di Studio si da' un regolamento autonomo che ne ordina
    il funzionamento; tale regolamento fa parte del Regolamento della
    Facolta'.
3.  Piu' Consigli di Corso di Studio possono deliberare di  confluire
    in un unico Consiglio.
4.  Sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:
(a) coordinare le attivita' di insegnamento e di tutorato;
(b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti;
(c)   proporre   al   Consiglio   di   Facolta'  l'attivazione  o  la
    disattivazione  degli  insegnamenti  previsti   dal   Regolamento
    Didattico d'Ateneo;
(d)  formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua
    competenza,  per  l'attribuzione  dei  carichi  didattici,  degli
    affidamenti,  delle supplenze e dei contratti; per la definizione
    dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito  il  parere  dei
    Dipartimenti  d'afferenza  in merito agli impegni di ricerca; per
    l'espletamento di altre attivita' didattiche;
(e) formulare al Consiglio di Facolta' proposte e pareri in merito al
    Regolamento e ai piani di Sviluppo della Facolta'.
5.   Le questioni attinenti alle  persone  dei  professori  di  prima
    fascia,  di  seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal
    collegio composto dai membri del Consiglio  di  Corso  di  Studio
    appartenenti  alla  stessa  fascia  o  a  quelle che la precedono
    secondo l'elenco di cui sopra.
6.  Ogni Consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo a
    tempo pieno incardinati  nel  Corso  di  Studio,  un  Presidente,
    secondo  le  modalita'  del  Regolamento  del Corso di Studio. Il
    Presidente  dura  in  carica  tre  anni  ed   e'   immediatamente
    rieleggibile una sola volta.
7.   Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle
    attivita' del Corso di Studio.
8.  Il Presidente nomina tra i professori di ruolo a tempo  pieno  un
    Vicepresidente,  che  in  caso  di  assenza  o  di impedimento lo
    sostituisce in tutte le funzioni.
9.   Il Consiglio puo' nominare,  al  suo  interno,  una  Commissione
    Didattica, con i compiti e le modalita' stabiliti dal Regolamento
    del Corso di Studio.
              Art. 13 - Regolamento Didattico d'Ateneo
1.    Il  Regolamento  Didattico  d'Ateneo, nel rispetto dei principi
    generali dei vigenti ordinamenti  didattici  universitari,  della
    liberta'   d'insegnamento   e   delle   norme   che  regolano  il
    conferimento del valore legale ai titoli di studio, definisce gli
    ordinamenti dei Corsi di Studio, indica i criteri generali per le
    normative delle singole  strutture  didattiche  e  disciplina  le
    questioni riguardanti piu' Facolta'.
2.    La  disciplina  di ogni altro elemento riguardante le attivita'
    didattiche e' riservata ai Regolamenti  delle  singole  strutture
    didattiche,  che  vi  provvedono in conformita' a quanto disposto
    dal Regolamento Didattico di Ateneo.
                    Art. 14 - Ammissione ai corsi
1.  L'Universita' assicura agli studenti le condizioni  necessarie  a
    garantire   l'effettivo   conseguimento   degli  obiettivi  della
    formazione culturale  e  professionale.  A  tal  fine  il  Senato
    Accademico   detta,   in   conformita'   a  quanto  previsto  dal
    Regolamento Didattico  di  Ateneo,  le  norme  di  iscrizione  ai
    singoli Corsi di Studio.
2.    Per  l'ammissione  ai  corsi universitari dell'Ateneo il Senato
    Accademico, sentiti le Facolta'  ed  i  Corsi  di  Studio  ed  in
    conformita'  alle norme di legge in vigore, puo' stabilire, entro
    il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata  a
    maggioranza   assoluta  dei  componenti,  il  numero  massimo  di
    iscrizioni per i singoli Corsi  di  Studio,  compatibili  con  la
    disponibilita' di personale docente e di strutture.
3.      Il   Senato   Accademico   assume   ogni   iniziativa   utile
    all'informazione degli interessati, al fine di garantire un  piu'
    equilibrato   rapporto  tra  risorse  disponibili  e  domande  di
    iscrizione.
                       Art. 15 - Dipartimenti
1.  I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di
    uno o piu' settori  di  ricerca  omogenei  per  finalita'  o  per
    metodi.  Svolgono,  inoltre, attivita' di ricerca e di consulenza
    in base a contratti e convenzioni.
1.   All'interno dei Dipartimenti  sono  garantiti  ai  singoli,  nel
    rispetto  della  programmazione delle ricerche del Dipartimento e
    delle esigenze degli altri docenti e  ricercatori,  l'accesso  ai
    finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti,
    e   quanto   necessario  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  in
    relazione alle caratteristiche dei singoli settori di ricerca.
2.  I Dipartimenti sono responsabili diretti delle attivita' relative
    ai Dottorati di Ricerca.
3.   I Dipartimenti hanno  autonomia  amministrativa  e  finanziaria,
    entro i limiti previsti dai Regolamenti d'Ateneo.
4.    I Dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di
    ruolo dell'Universita' di Lecce che vi afferiscono. Le  modalita'
    per  l'esercizio  e la valutazione dell'opzione di afferenza sono
    stabilite  dal  Regolamento  di  Organizzazione  dell'Ateneo.  Il
    mancato  esercizio  del diritto d'opzione comporta l'assegnazione
    d'ufficio  da  parte  del  Senato  Accademico.  I  Docenti  hanno
    l'obbligo   di  far  parte  del  Dipartimento  prescelto  o  loro
    assegnato per almeno tre anni. I  mutamenti  di  afferenza  vanno
    motivati con documentate esigenze di ricerca.
5.    Partecipano  alle attivita' di ricerca del Dipartimento, con le
    modalita' previste dal Regolamento di Organizzazione  dell'Ateneo
    e   dai   Regolamenti  dei  singoli  Dipartimenti,  i  professori
    supplenti,  che  non  facciano  parte   di   altro   Dipartimento
    dell'Universita'  di  Lecce,  nonche' i professori a contratto, e
    gli  iscritti  a   corsi   di   Dottorato   di   Ricerca   e   di
    Specializzazione.
6.  Per la costituzione e l'esistenza di un Dipartimento e' richiesta
    l'afferenza  di  almeno  16  tra  docenti  e ricercatori di ruolo
    dell'Universita' di Lecce, dei quali almeno 9 professori di ruolo
    e non meno di 3 di prima fascia. In deroga, il Senato  Accademico
    puo',  con  adeguata  motivazione, deliberare di non disattivare,
    per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  ai  due   anni,   un
    Dipartimento gia' esistente che non rispetti tale soglia minima.
7.    Ogni  Dipartimento  si  da'  un  regolamento  che  ne ordina il
    funzionamento e che e'  emanato  dal  Rettore  secondo  le  norme
    previste dall'art. 5.
8.  I Dipartimenti
(a) collaborano all'attivita' didattica delle Facolta' e dei Corsi di
    Studio,  mettendo  a  disposizione  le  proprie  risorse  umane e
    strumentali;
(b) presentano alle Facolta', sulla base di un  circostanziato  piano
    di  sviluppo,  richieste  di  posti  di  professore di ruolo e di
    ricercatore;
(c)  propongono  alle  Facolta'  la destinazione dei posti di ruolo a
    singoli settori disciplinari,  connessi  con  le  loro  attivita'
    specifiche di ricerca;
(d)  formulano,  in  relazione  alla  copertura di posti di ruolo, un
    parere articolato sui candidati che manifestano  l'intenzione  di
    afferire al Dipartimento;
(e)  esprimono  pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da
    parte delle Facolta' a propri membri o a  docenti  e  ricercatori
    che intendono afferirvi;
(f)  presentano  richieste di personale, di strutture logistiche e di
    risorse  finanziarie  al  Senato  Accademico   o   al   Consiglio
    d'Amministrazione;
(g)  svolgono  ogni altra funzione attinente all'organizzazione della
    ricerca che non sia riservata ad altri  Organi  o  Strutture  dai
    Regolamenti d'Ateneo.
9.    I  Dipartimenti  possono  articolarsi  in  Sezioni  secondo  le
    modalita' dei rispettivi Regolamenti.
                  Art. 16 - Organi del Dipartimento
1.  Sono organi del Dipartimento:
(a) il Consiglio di Dipartimento;
(b) il Direttore;
(c) la Giunta.
2.  Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo che programma e gestisce
    le attivita' del Dipartimento;
    e'  composto  dai  professori  e   dai   ricercatori   di   ruolo
    dell'Universita'  di  Lecce  afferenti  al  Dipartimento,  da una
    rappresentanza del personale  tecnico-amministrativo,  e  da  una
    rappresentanza   dei   Dottorandi   di   Ricerca.  Il  Segretario
    Amministrativo ne fa parte di diritto.
3.  Le modalita' di funzionamento del  Consiglio  e  di  designazione
    delle   rappresentanze   sono   stabilite   nel  Regolamento  del
    Dipartimento.
4.  Il Consiglio puo' delegare specifici poteri alla  Giunta  secondo
    le modalita' previste dal Regolamento del Dipartimento.
5.    Il  Direttore  del  Dipartimento  e'  eletto  dai componenti il
    Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno
    afferenti al Dipartimento stesso ed e' nominato dal Rettore. Dura
    in carica tre anni ed e'  immediatamente  rieleggibile  una  sola
    volta.
6.    Le  modalita'  per  l'elezione  del Direttore sono definite dal
    Regolamento del Dipartimento.
7.  Il Direttore
(a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed  e'  responsabile  della
    sua gestione;
(b)  convoca  e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione
    delle rispettive deliberazioni;
(c) con la collaborazione della Giunta,  promuove  le  attivita'  del
    Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del
    Dipartimento;
(d)  esercita  tutte  le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento
    del Dipartimento o dai Regolamenti d'Ateneo.
8.   Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere  amministrativo,  il
    Direttore e' coadiuvato dal Segretario Amministrativo. L'incarico
    di  Segretario Amministrativo e' attribuito, a tempo determinato,
    dal Consiglio d'Amministrazione su  proposta  del  Direttore  del
    Dipartimento,  sentito  il parere del Consiglio del Dipartimento,
    ad  un  impiegato  amministrativo  in  possesso   dei   requisiti
    richiesti.
Nel  caso  in  cui a piu' Dipartimenti debba essere assegnato un solo
    Segretario Amministrativo, il potere di  proposta  di  cui  sopra
    spetta  ai  Direttori  di  Dipartimento,  d'intesa tra loro, dopo
    avere sentito il parere dei Consigli riuniti in seduta  congiunta
    e presieduta dal decano dei Direttori.
9.   Ai fini dell'individuazione delle responsabilita' del Segretario
    Amministrativo, allo stesso si  estendono,  ove  applicabili,  le
    norme contenute nell'art. 35 del presente Statuto, fermo restando
    che  il  Segretario  Amministrativo  e' responsabile di fronte al
    Direttore del Dipartimento.
10. Il Direttore nomina tra i professori di  ruolo  un  Vicedirettore
    che   lo  sostituisce  in  tutte  le  sue  funzioni  in  caso  di
    impedimento o di assenza.
11. La Giunta e' composta dal Direttore, da due professori  di  prima
    fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori confermati e
    da  un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, oltre
    che  dal  Segretario   Amministrativo,   con   voto   consultivo.
    L'elezione  dei componenti della Giunta avviene con voto limitato
    nell'ambito delle singole componenti. Le modalita'  dell'elezione
    delle   rappresentanze   sono   stabilite   dal  Regolamento  del
    Dipartimento, che puo' prevedere anche una  diversa  composizione
    della Giunta, nel rispetto delle proporzioni.
                Art. 17 - Centri Interdipartimentali
1.   Per attivita' di ricerca su temi specifici, che si esplichino su
    progetti di durata pluriennale il Senato Accademico, su  proposta
    di   almeno   due   Dipartimenti   e   senza   alcun   onere  per
    l'Amministrazione, puo'  deliberare  la  costituzione  di  Centri
    Interdipartimentali.
2.    Il  personale,  i  locali  e  le  risorse  finanziarie  per  lo
    svolgimento dell'attivita' di ciascun Centro devono essere  messi
    a disposizione esclusivamente tramite i Dipartimenti che ne hanno
    promosso  la  costituzione  e  vengono gestiti da uno di essi. Le
    modalita' per la costituzione e il funzionamento dei Centri  sono
    definite dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo.
                              PARTE III
                          ORGANI DI ATENEO
                      Art. 18 - Organi d'Ateneo
1.  Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato
    Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
2.  Sono altresi' Organi d'Ateneo il Collegio dei Revisori dei Conti,
    il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento,  il  Senato degli
    Studenti, il Comitato per lo Sport  Universitario,  il  Difensore
    Civico, la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo.
                        Art. 19 - Il Rettore
1.  Il Rettore rappresenta l'Universita' ed e' garante della liberta'
    di ricerca e di didattica. Il Rettore, in particolare:
(a)  garantisce la liberta' di ricerca e di didattica dei docenti nei
    limiti dei programmi dei corsi di Studio;
(b)  emana  lo  Statuto  ed i Regolamenti e ne assicura l'inserimento
    nella Raccolta Ufficiale;
(c)  convoca  e  presiede  il  Senato  Accademico  e   il   Consiglio
    d'Amministrazione,   garantendo   l'esecuzione  delle  rispettive
    delibere;
(d) entro il mese successivo al suo  insediamento  propone  il  Piano
    Triennale di Indirizzo e il Piano di Sviluppo dell'Universita';
(e)  presenta  all'inizio di ogni Anno Accademico una relazione sullo
    stato dell'Universita';
(f) presenta al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica
    e Tecnologica le relazioni previste dalle leggi;
(g) nomina i Presidi  di  Facolta',  i  Direttori  dei  Dipartimenti,
    secondo le modalita' previste dal Regolamento di Organizzazione;
(h) stipula, per conto dell'Universita', i contratti e le convenzioni
    di competenza;
(i)  vigila  su  tutte  le  strutture ed i servizi dell'Universita' e
    garantisce l'individuazione delle responsabilita';
(l)  esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti  del  personale
    dell'Universita';
(m)  esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge, dallo
    Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
In caso di  necessita'  ed  indifferibile  urgenza  puo'  assumere  i
    necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del
    Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella
    prima  seduta  successiva  all'emanazione  del  provvedimento. E'
    comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di  pareri
    obbligatori  dei due Organi di cui sopra. Il Senato Accademico ed
    il Consiglio di Amministrazione possono,  su  singoli  argomenti,
    delegare il Rettore a provvedere con proprio Decreto.
2.    Il Rettore puo' nominare con apposito decreto suoi delegati per
    l'esercizio di proprie funzioni.
3.  Il Rettore nomina il Prorettore, scelto tra i professori di ruolo
    di prima fascia. Il Prorettore e' membro di  diritto  del  Senato
    Accademico  e  del Consiglio di Amministrazione, e sostituisce il
    Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.
4.  Il Rettore e' eletto a scrutinio  segreto  tra  i  professori  di
    ruolo  a tempo pieno di prima fascia, ed e' nominato dal Ministro
    dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;  dura
    in  carica  tre  anni  anche in caso di anticipata cessazione del
    Rettore precedente ed e'  immediatamente  rieleggibile  una  sola
    volta.  L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
(a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
(b) a tutti i ricercatori confermati;
(c)  ai  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo eletti
    negli organi collegiali previsti dallo Statuto;
(d) ai rappresentanti  degli  studenti  nel  Senato  Accademico,  nel
    Consiglio d'Amministrazione e nei Consigli di Facolta'.
5.  La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano, o,
    in  caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia
    che lo segue in ordine  di  anzianita',  almeno  quaranta  giorni
    prima  della  data  stabilita  per  le  votazioni  e  non piu' di
    centottanta giorni prima della scadenza del mandato  del  Rettore
    in  carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta
    giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso  di  anticipata
    cessazione, la convocazione avra' luogo tra il quarantesimo ed il
    novantesimo  giorno  successivo  alla  data  della  stessa  e  le
    elezioni dovranno tenersi entro il  centoventesimo  giorno  dalla
    cessazione.  Possono  essere  eletti  solo  professori di ruolo a
    tempo pieno di prima fascia, che abbiano  presentato  la  propria
    candidatura ovvero professori di ruolo di I fascia che in caso di
    elezione  si impegnino ad adottare il tempo pieno. All'atto della
    presentazione della stessa, ogni  candidato  dovra'  indicare  il
    Piano  Triennale  di Indirizzo e il Piano di Sviluppo, nonche' il
    Prorettore ed i delegati per l'intero mandato rettorale.
6.  Il Rettore nelle prime tre  votazioni  e'  eletto  a  maggioranza
    assoluta  dei  votanti  che  costituiscano  almeno la maggioranza
    degli aventi diritto al voto. In caso  di  mancata  elezione,  si
    procedera'  al  ballottaggio  tra i due candidati che nell'ultima
    votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di
    parita', il ballottaggio sara' ripetuto fino a quando uno dei due
    candidati non avra' riportato la maggioranza. Ogni  votazione  e'
    valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
                     Art. 20 - Senato Accademico
1.  Il Senato Accademico e' il massimo organo dell'Universita'.  Esso
    esercita  tutte  le competenze relative alla programmazione ed al
    coordinamento   delle   attivita'   didattiche   e   di   ricerca
    dell'Universita',  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
    Strutture Didattiche e dei Dipartimenti.
Compongono il Senato Accademico:
(a) il Rettore;
(b) il Prorettore;
(c)  i Presidi di Facolta';
(d) un numero di docenti e  di  ricercatori  confermati  dell'Ateneo,
    eletti  dalle  stesse  categorie in un unico collegio elettorale,
    pari al 150%, arrotondato per eccesso, del numero dei Presidi;
(e) un numero di rappresentanti del personale tecnico  amministrativo
    pari  al 10%, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle
    lettere a), b), c), d) del presente articolo;
(f)  un  numero  di  rappresentanti  degli  studenti  pari  al   10%,
    arrotondato  per  eccesso, dei componenti di cui alle lettere a),
    b), c), d) del presente articolo.
Alle  riunioni  partecipa  il  Direttore  Amministrativo,  con   voto
    consultivo e con funzioni di segretario.
Il  mandato delle componenti elettive coincide con quello del Rettore
    anche  in  caso  di  anticipata   cessazione   del   mandato   di
    quest'ultimo,  in  caso  di  decadenza  o  di  dimissioni  di  un
    componente elettivo, subentra il primo dei non  eletti.  Tutti  i
    membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
2.  Il Senato Accademico:
(a)   elabora,   tenendo  conto  delle  indicazioni  delle  Strutture
    Didattiche e dei Dipartimenti, ed approva i Piani di  sviluppo  e
    il  Piano  Triennale  di  Indirizzo dell'Universita' proposto dal
    Rettore; l'approvazione del Piano Triennale di Indirizzo avverra'
    entro due mesi dall'insediamento del Senato Accademico;
(b) predispone, sulla base del Piano Triennale di Indirizzo  e  Piano
    di  Sviluppo,  il  Programma  Annuale per l'Attivita' Didattica e
    Scientifica, e lo approva entro il 30  luglio  di  ogni  anno,  o
    comunque  non oltre un mese dall'approvazione del piano Triennale
    di Indirizzo e Piano di Sviluppo;
(c)  determina  i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed
    internazionali  di  cooperazione  di   interesse   generale   per
    l'Ateneo;
(d) puo' elaborare autonomamente relazioni sull'attivita' didattica e
    scientifica dell'Universita';
(e)  approva,  su  proposta  del  Consiglio  di  Amministrazione,  il
    Regolamento di Organizzazione dell'Universita' ed esprime  parere
    sul Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilita';
(f)   attribuisce  le  funzioni  di  Direttore  Amministrativo  e  di
    dirigente secondo quanto previsti dai successivi artt. 32 e 33;
(g) indica i  criteri  per  l'aggiornamento  triennale  della  pianta
    organica;
(h)  determina  i  criteri  generali  per  la  richiesta dei posti di
    professore  e  di  ricercatore  e  ne  delibera   l'assegnazione,
    rispettivamente, alle Strutture Didattiche ed ai Dipartimenti;
(i) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'assegnazione
    di  personale  tecnico e amministrativo alle Strutture Didattiche
    ed ai Dipartimenti;
(l) definisce i criteri generali di  indirizzo  per  la  ripartizione
    delle   risorse  finanziarie;  esprime  parere  sul  bilancio  di
    previsione e sul conto consuntivo predisposti  dal  Consiglio  di
    Amministrazione;  formula proposte vincolanti per la ripartizione
    fra i Dipartimenti dei fondi destinati alla ricerca nel  bilancio
    dell'Universita';
(m)  approva  su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sentito
    il Senato degli Studenti, i  provvedimenti  relativi  a  tasse  e
    contributi a carico degli studenti;
(n)  promuove  specifiche  iniziative tese a garantire un equilibrato
    rapporto  tra  risorse  disponibili  e  domande   di   iscrizione
    all'Universita'.
3.  Il  Senato Accademico e' convocato dal Rettore, in via ordinaria,
   almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando  lo
   stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto
   dei suoi componenti.
4. Le modalita' di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite
   da  un  apposito  regolamento approvato a maggioranza assoluta dei
   componenti.
               Art. 21 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione cura la  gestione  amministrativa,
   finanziaria    e   patrimoniale   dell'Universita',   secondo   le
   indicazioni del Senato Accademico.
Compongono il Consiglio d'Amministrazione:
(a) il Rettore;
(b) il Prorettore;
(c) il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario;
(d) sei tra professori e ricercatori  confermati  dell'Ateneo  eletti
    dall'intero corpo elettorale degli stessi;
(e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
(f) due rappresentanti degli studenti;
(g)  un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
    Scientifica e Tecnologica;
(h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre,  nominati  dal
    Rettore  su  designazione  da  parte  dei  soggetti,  pubblici  o
    privati, che si impegnino con apposita  convenzione  triennale  a
    contribuire  al  bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che
    contribuisca  al bilancio dell'Universita' con almeno il 3% delle
    entrate accertate nell'ultimo conto  consuntivo  approvato,  puo'
    nominare un solo rappresentante.
Alle   riunioni  partecipa,  a  titolo  consultivo,  il  responsabile
dell'area contabile.
Le modalita' di elezione dei componenti di cui alle lettere  d),  e),
    f),  sono  stabilite dal Regolamento di Organizzazione di Ateneo;
    in caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.
Il mandato dei componenti eletti:
   - coincide, quanto alla durata,  con  quello  del  Rettore  per  i
     componenti  di  cui  alle  lettere  d),  e);  anche  in  caso di
     anticipata cessazione del mandato del Rettore stesso;
   - dura due anni per i rappresentanti degli studenti;
   - e'  incompatibile  con  le  cariche  di  componente  del  Senato
     Accademico,  di  Presidente  di Consiglio di Corso di Studio, di
     Direttore  di  Dipartimento  e   di   Responsabile   di   Centro
     Interdipartimentale.
   -   I   Rappresentanti   nel  Consiglio  di  Amministrazione  sono
     immediatamente rieleggibili una sola volta.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
(a)  predispone,  in  conformita'  ai  criteri  formulati  dal  Piano
    Triennale  di Indirizzo approvato dal Senato Accademico, il piano
    di  utilizzazione  delle   risorse   e   di   sviluppo   edilizio
    dell'Universita' approvandone i relativi interventi attuativi;
(b)  esprime parere sul Programma Annuale per l'Attivita' Didattica e
    Scientifica,  predisposto  dal  Senato  Accademico,  per   quanto
    riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione
    delle strutture esistenti;
(c)   predispone   ed  approva,  sentito  il  Senato  Accademico,  il
    Regolamento  per  l'Amministrazione,   Finanza   e   Contabilita'
    dell'Ateneo;
(d)  predispone e sottopone all'approvazione del Senato Accademico il
    Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo;
(e) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il  bilancio
    preventivo ed il conto consuntivo;
(f)  attua le decisioni del Senato Accademico relative ai criteri per
    la ripartizione delle risorse finanziarie  e  per  l'assegnazione
    del  personale  tecnico  e  amministrativo,  fatta  eccezione per
    quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera f);
(g)  delibera,  su  parere  vincolante  del  Senato  Accademico,   la
    ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
(h)  formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli
    studenti;
(i)  esercita  ogni  altra  funzione  di  gestione  amministrativa  e
    finanziaria  prevista dalla legge e non riservata ad altri organi
    dal presente Statuto.
3.  Il  Rettore  convoca  il  Consiglio  di  Amministrazione  in  via
   ordinaria  almeno  una  volta ogni due mesi e in via straordinaria
   quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un
   quarto dei componenti.
4. Il Consiglio d'Amministrazione, per l'istruzione delle pratiche  e
   per  l'esame  preventivo delle questioni da sottoporre a delibera,
   puo' costituire commissioni, comprendenti  anche  membri  esterni,
   secondo criteri indicati dallo stesso Consiglio.
5.  Le  modalita'  di  funzionamento del Consiglio d' Amministrazione
   sono stabilite da un apposito regolamento, approvato a maggioranza
   assoluta dei componenti.
              Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti cura il controllo interno della
   gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. Il  Regolamento  per  l'Amministrazione,  Finanza  e  Contabilita'
   definisce  la  composizione  e  i  compiti  del Collegio di cui al
   precedente comma e stabilisce  la  durata  del  mandato  dei  suoi
   componenti.
          Art. 23 - Collegio dei Direttori di Dipartimento
1.  Il  Collegio dei Direttori di Dipartimento e' composto da tutti i
   Direttori  dei  Dipartimenti  dell'Ateneo  e  dal  Rettore  o  suo
   delegato che lo presiede.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a)  esprime  i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula
   proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b) promuove il coordinamento delle attivita' e  dei  servizi  per  la
   ricerca;
c)  garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti,
   delle  procedure  amministrative  previste  dal  Regolamento   per
   l'Amministrazione, Finanza e Contabilita'.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' convocato dal Rettore
   ogniqualvolta  questi  lo  ritenga  opportuno o quando lo richieda
   almeno un quarto dei suoi componenti.
                 Art. 24 - Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti e' l'organo  di  rappresentanza  degli
   studenti  dell'Universita'.  Gli studenti iscritti a ciascun Corso
   di Laurea eleggono due loro  rappresentanti  nel  Consiglio  degli
   Studenti;  gli  studenti  iscritti  ad  ogni  Corso  di Diploma ne
   eleggono uno.
2. Il Consiglio degli studenti dura in carica  due  anni;  elegge  il
   Presidente  al  proprio  interno  e  puo'  eleggere una Giunta con
   funzioni istruttorie e di coordinamento.
3.   Il   Consiglio   degli   Studenti   puo'   utilizzare    simboli
   dell'Universita',  nelle  forme  concordate  con  il  Rettore. Per
   l'organizzazione e la gestione delle sue attivita',  il  Consiglio
   degli   Studenti  potra'  disporre  di  una  unita'  di  personale
   dell'area   amministrativa   alle   dipendenze    del    Direttore
   Amministrativo e di una sede attrezzata.
4.   Per  ogni  anno  finanziario  al  Consiglio  degli  studenti  e'
   attribuita la facolta' di vincolare a specifici interventi per  il
   miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un
   fondo  pari  al  2%  delle  tasse versate dagli studenti nell'anno
   accademico precedente. Il Consiglio di Amministrazione provvede al
   trasferimento  delle  relative  risorse  alle  Strutture  preposte
   all'erogazione  del  servizio  che  il  Consiglio  degli  Studenti
   intende promuovere. E'  fatto  comunque  salvo  il  diritto  delle
   Strutture  di  rifiutare,  con specifiche motivazioni, l'accredito
   delle risorse di cui sopra.
   E' istituito nel bilancio dell'Universita' un fondo  pari  al  10%
dello stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attivita'
del  Consiglio degli Studenti. Le modalita' di spesa saranno previste
dal Regolamento per l'Amm.ne, la finanza e la contabilita'.
5.   Il  Consiglio  degli  Studenti  esprime  pareri  sulle  proposte
   concernenti le seguenti materie:
a) Piano Triennale di Indirizzo e Piani di Sviluppo;
b) bilancio di previsione e conto consuntivo;
c) determinazione dell'ammontare  delle  tasse  e  dei  contributi  a
   carico degli studenti;
d) interventi di attuazione del diritto allo studio;
e) Regolamento Didattico.
6.  I  pareri di cui al precedente comma si considerano non acquisiti
   se non espressi entro quindici giorni dalla  ricezione  del  testo
   delle  proposte  e se il Consiglio degli Studenti, entro lo stesso
   termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In  tal
   caso   e'   in   facolta'  dell'organo  richiedente  di  procedere
   indipendentemente  dall'acquisizione  del  parere.  Se  invece   i
   chiarimenti  sono chiesti nel suddetto termine di quindici giorni,
   quest'ultimo ricomincia a  decorrere,  per  una  sola  volta,  dal
   momento  della  ricezione,  da parte del Consiglio degli Studenti,
   delle notizie e dei documenti richiesti. Il termine di  cui  sopra
   e'  ridotto a 5 giorni, nel caso in cui il Rettore, motivatamente,
   ravvisi l'urgenza. Il Consiglio degli Studenti puo' anche avanzare
   specifiche proposte agli organi competenti.
7. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce rapporti nazionali
   ed internazionali con  le  rappresentanze  studentesche  di  altre
   universita'.
            Art. 25 - Comitato per lo Sport Universitario
1.  Il Comitato per lo Sport Universitario sovrintende agli indirizzi
   di gestione degli impianti sportivi ed ai  programmi  di  sviluppo
   delle relative attivita'.
2.  La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento
   delle relative attivita' sono affidati, mediante  convenzione,  al
   Centro Universitario Sportivo.
3.  Alla  copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi
   che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.
                     Art. 26 - Difensore Civico
1. Il Difensore Civico ha il compito di assistere e  consigliare  gli
   studenti  e  qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o
   interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad  atti  o
   comportamenti  ritenuti  illegittimi,  anche omissivi, di organi e
   uffici o singoli appartenenti all'Universita'. Il Difensore Civico
   interviene presso  gli  organi  o  le  strutture  dell'Ateneo  per
   rimuovere  le  cause che hanno determinato la lesione di diritti o
   interessi.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o  su
   istanza  presentata  da  singoli  o  associazioni. Le modalita' di
   esercizio delle  funzioni  del  Difensore  Civico  possono  essere
   disciplinate  da  apposite norme del Regolamento di Organizzazione
   d'Ateneo.
3. Il Difensore Civico e' eletto dal Senato Accademico a  maggioranza
   assoluta  dei suoi componenti, su proposta del Rettore di concerto
   con il Presidente del Consiglio degli Studenti, entro una rosa  di
   tre  candidati  esterni all'Universita', i quali diano garanzie di
   imparzialita',   indipendenza    di    giudizio    e    competenza
   giuridico-amministrativa.  Il  Regolamento  di Organizzazione puo'
   stabilire eventuali condizioni di ineleggibilita'.
4.  Il  Difensore  Civico e' nominato dal Rettore, dura in carica tre
   anni e non e' immediatamente rieleggibile.  Il  suo  mandato  puo'
   essere  revocato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, su
   proposta del Rettore di concerto con il Presidente  del  Consiglio
   degli  Studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue
   funzioni.
5. Gli organi e gli uffici dell'Universita' sono tenuti a collaborare
   con il Difensore  Civico,  fornendogli  tutti  i  documenti  e  le
   informazioni  che  egli  ritenga utili allo svolgimento dei propri
   compiti. I rapporti tra  il  Difensore  Civico,  gli  organi,  gli
   uffici  e i singoli dipendenti dell'Universita' saranno improntati
   al  principio  della  leale   collaborazione,   finalizzata   alla
   rimozione  delle cause che hanno determinato la lesione di diritti
   o  interessi.  Gli  organi  statutariamente  preposti,   ove   non
   intendano  prendere  i  provvedimenti conseguenti alle valutazioni
   del  Difensore  Civico,  dovranno,  comunque,  darne  adeguata   e
   pubblica motivazione.
6. Il Difensore Civico non ha potere disciplinare. E' comunque tenuto
   ad informare il Rettore ed il Direttore Amministrativo su tutte le
   questioni  che  possano  avere  una  rilevanza  disciplinare,  per
   l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione assegna  i  mezzi  necessari  allo
   svolgimento  delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Le
   spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico  del
   bilancio dell'Ateneo.
9.  Il  Difensore  Civico  rende  pubblica  annualmente una relazione
   sull'attivita'  svolta,  corredata  da  eventuali  segnalazioni  e
   proposte.
       Art. 27 - Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo
1.  La  Consulta  del  Personale  Tecnico-Amministrativo  ha autonoma
   facolta' di esprimere pareri sui temi previsti dall'art. 31, sulla
   qualita' della vita all'interno  dell'Ateneo,  sull'organizzazione
   generale  dei  servizi,  sulle  modifiche dello Statuto, e su ogni
   altro argomento su cui ritenga opportuno  pronunciarsi.  I  pareri
   della  Consulta  sugli  specifici  argomenti  saranno  oggetto  di
   valutazione da parte dei competenti organi d'Ateneo.
2. La Consulta e'  composta  da  nove  rappresentanti  del  personale
   tecnico-amministrativo    eletti    dal   personale   tecnico   ed
   amministrativo, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento  di
   Organizzazione  d'Ateneo; e' presieduta da un Coordinatore eletto,
   al suo  interno,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
   Consulta. La Consulta resta in carica due anni. Il Coordinatore ed
   i  membri della Consulta sono immediatamente rieleggibili una sola
   volta.
               Art. 28 - Rappresentanze degli Studenti
1.  L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti  gli   studenti   iscritti
   all'Universita'.
2.  L'elettorato  passivo  per  l'elezione delle rappresentanze degli
   studenti  in  tutti  gli   organi   dell'Ateneo,   in   cui   tale
   rappresentanza  sia  prevista  dal  presente  Statuto, spetta agli
   studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.
3.  I  rappresentanti  negli  organi che prevedono una durata annuale
   sono rieleggibili una sola volta. I  rappresentanti  negli  organi
   che prevedono una durata biennale non sono rieleggibili.
4.  Lo  studente  puo'  cumulare contemporaneamente o successivamente
   solo due rappresentanze e, comunque, non puo'  far  parte  di  una
   rappresentanza  oltre il secondo anno di fuori corso e per piu' di
   due ripetenze.
5. Le rappresentanze studentesche di cui al presente Statuto hanno la
   disponibilita' di un locale di ogni plesso dell'Universita'  e  ne
   individuano al loro interno il responsabile.
           Art. 29 - Funzionamento degli Organi Collegiali
1.  Per  tutti gli Organi Collegiali non si tiene conto degli assenti
   giustificati nel computo del numero legale delle  singole  sedute.
   Il  numero  dei  presenti non puo' comunque essere inferiore ad un
   terzo, arrotondato per  eccesso,  del  numero  dei  componenti  il
   collegio.  I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive
   non giustificate.
                            PARTE QUARTA
                      UFFICI ED ORGANIZZAZIONE
                  CAPO I: UFFICI ED ORGANIZZAZIONE
                Art. 30 - Centi Autonomi di Gestione
1. La piena autonomia amministrativa,  contabile  e  di  bilancio  e'
   prerogativa dei Dipartimenti. Essa puo' essere estesa, per periodi
   di  tempo  determinati,  ai  centri  di  servizio con delibera del
   Consiglio di Amministrazione, sentito  il  parere  vincolante  del
   Senato Accademico.
2.  Una  parziale  autonomia  con  limitazioni  ad  oggetti o importi
   determinati,  per  determinati  periodi  di  tempo,  puo'   essere
   riconosciuta  a Facolta' e/o Corsi di Studio di nuova istituzione,
   con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito  il  parere
   vincolante del Senato Accademico.
   Tale  forma  di  autonomia  e'  revocabile con delibera del Senato
Accademico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel rispetto del principio di unitarieta' del bilancio, i  singoli
   bilanci   autonomi   fanno  parte  del  consolidato  del  bilancio
   generale.
               Art. 31 - Formazione e Professionalita'
   L'Universita' promuove la  crescita  professionale  del  personale
tecnico-amministrativo.  A tal fine, il Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Direttore Amministrativo e sentita  la  Consulta  del
Personale  Tecnico  e  Amministrativo,  predispone  ed  attua i piani
pluriennali e i programmi annuali per  l'aggiornamento  professionale
di tutto il personale tecnico-amministrativo.
                 Art. 32 - Direttore Amministrativo
1.  Le  funzioni  di Direttore Amministrativo sono attribuite a tempo
   determinato, e con possibilita' di rinnovo, dal Senato Accademico,
   su proposta  del  Rettore,  a  un  dirigente  in  servizio  presso
   l'Universita'.
2. Il Direttore Amministrativo:
a)  e'  a  capo  degli  uffici  centrali  d'Ateneo ed e' responsabile
   dell'organizzazione, utilizzazione e amministrazione delle risorse
   umane, finanziarie e strumentali degli stessi;
b) dispone l'adeguamento degli uffici di cui alla precedente lettera,
   in conformita' alle direttive eventualmente  emanate  dal  Rettore
   per tutte le strutture dell'Ateneo;
c)  esplica  una  generale  attivita'  di indirizzo nei confronti del
   personale tecnico-amministrativo dell'Universita' ed  esercita  il
   potere gerarchico sul personale degli uffici centrali di Ateneo.
                  Art. 33 - Funzione dei Dirigenti
1.  Il  Senato  Accademico, su proposta del Direttore Amministrativo,
   attribuisce  ai  dirigenti  in  servizio  presso  l'Universita'  i
   compiti  dirigenziali,  a  tempo determinato e con possibilita' di
   rinnovo.
2. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica, in caso  di
   assenza  o  impedimento del titolare per le posizioni ricoperte, o
   nelle more del concorso, le funzioni di dirigente  possono  essere
   attribuite con la stessa procedura prevista dal comma precedente a
   dipendenti di ruolo in possesso di qualifica ad esaurimento oppure
   di nona o di ottava qualifica funzionale.
3.  Fatti  salvi  i  principi  di  appartenenza alla stessa area e di
   possesso di  adeguate  competenze,  analogamente  si  procede  per
   l'attribuzione  di  funzioni  proprie  dei  funzionari  di seconda
   qualifica speciale, a dipendenti di ruolo in possesso della  prima
   qualifica  speciale  o  di  ottava qualifica funzionale. Lo stesso
   dicasi per l'attribuzione di funzioni proprie  dei  funzionari  di
   prima qualifica speciale a funzionari di ottava qualifica.
4.  In  casi  particolari,  convenientemente  motivati,  l'ufficio di
   Direttore Amministrativo e le altre mansioni di Dirigente, possono
   essere affidati a dirigenti di alta e  documentata  qualificazione
   professionale   in   servizio   presso   altre  amministrazioni  o
   ricoperti, mediante contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  e
   fermo   restando  il  rispetto  dei  requisiti  richiesti  per  la
   posizione  medesima,  con  personale  che  abbia  svolto  mansioni
   dirigenziali  nella  Pubblica Amministrazione o in settori privati
   di analoga complessita'.
5. Limitatamente alle materie di  propria  competenza,  definite  dal
   Regolamento  per  l'Amministrazione,  Finanza e Contabilita' e nel
   rispetto delle competenze attribuite dalla Legge o  dallo  Statuto
   ad  altri  organi  dell'Universita', spettano ai dirigenti ed agli
   impiegati delle qualifiche nona, ottava e settima,  nonche'  della
   seconda e prima qualifica speciale:
a)  l'emanazione  di provvedimenti amministrativi, di autorizzazione,
   concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o
   valutazioni da eseguire secondo criteri dettati dalle norme  o  da
   esplicite delibere;
b)  gli  atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza,
   quali relazioni o attestazioni o certificazioni;
c) gli atti di gestione  finanziaria  ivi  compresa  l'assunzione  di
   impegni di spesa, secondo le modalita' specificate dal Regolamento
   per l'Amministrazione, Finanza e Contabilita';
d) gli atti esecutivi di provvedimenti o delibere.
6. I dirigenti nell'ambito dei compiti loro attribuiti, o delegati, e
   secondo  quanto  stabilito dal successivo art. 35, operano a norma
   della Legge, dello Statuto e  del  Regolamento  di  Organizzazione
   d'Ateneo    in   condizioni   di   autonomia   e   responsabilita'
   nell'organizzazione del settore loro  affidato.  Partecipano  alla
   individuazione  degli  obiettivi  di  competenza  degli  organi di
   governo  dell'Ateneo,  con  attivita'  istruttoria  e  di  analisi
   formulata in accordo con il Direttore Amministrativo.
7.  Il  Direttore  Amministrativo  ed  i responsabili delle strutture
   diverse dagli Uffici Centrali di Ateneo presentano al Consiglio di
   Amministrazione un programma  annuale  di  attivita',  secondo  le
   modalita'  definite dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza
   e  Contabilita'.  Il  programma  di  attivita'  e'  approvato  dal
   Consiglio  di Amministrazione, sentito il nucleo di valutazione ed
   i dirigenti interessati,  e  costituisce  il  riferimento  per  la
   valutazione  dell'attivita'  dirigenziale, secondo quanto previsto
   nel Regolamento  per l'Amministrazione, Finanza e Contabilita'.
           Art. 34 - Accesso alle Qualifiche dirigenziali
L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso,  secondo
le norme vigenti.
               Art. 35 - Responsabilita' Dirigenziale
1. I dirigenti rispondono al Direttore Amministrativo, e quest'ultimo
   al  Rettore  ed  al Senato Accademico, dell'efficiente svolgimento
   dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione
   generale  delle  risorse  disponibili,   della   tempestivita'   e
   regolarita'  degli  atti  da  essi  emanati  e dell'attuazione del
   programma di attivita'.
2.  Indipendentemente  da  eventuali  specifiche  azioni  e  sanzioni
   disciplinari,   il   Senato   Accademico,   previa   contestazione
   all'interessato, puo', con atto motivato, disporre anticipatamente
   la revoca delle mansioni assegnate al Direttore Amministrativo  ed
   agli altri dirigenti.
   La   revoca   e'   disposta   in   caso   di  gravi  irregolarita'
nell'emanazione  degli  atti,   di   rilevante   inefficienza   nello
svolgimento  delle  attivita'  o  per il mancato raggiungimento degli
obiettivi individuati dal programma di attivita'.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di
   attivita' non puo' essere imputabile al  Direttore  Amministrativo
   e/o agli altri dirigenti qualora:
a)  gli  stessi,  durante  la  predisposizione del programma, abbiano
   preventivamente segnalato agli organi  competenti  l'inadeguatezza
   delle risorse disponibili;
b) fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente
   alla  formulazione  del  programma  e  siano stati tempestivamente
   segnalati.
                   Art. 36 - Nuclei di Valutazione
1. Presso l'Universita' sono costituiti nuclei di valutazione per  il
   controllo di gestione ai sensi delle norme vigenti.
2.  Numero,  composizione  e  durata  dei  nuclei di valutazione sono
   stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
              Art. 37 - Sistema Bibliotecario d'Ateneo
1. E' istituito il  Sistema  Bibliotecario  d'Ateneo  allo  scopo  di
   coordinare,    programmare    e   sviluppare   le   attivita'   di
   potenziamento,  conservazione,  fruizione  e  valorizzazione   del
   patrimonio  bibliotecario, documentario e archivistico, nonche' di
   curare  il   trattamento   e   la   diffusione   dell'informazione
   bibliografica  e  l'accesso  all'informazione scientifica. Ad esso
   aderiscono  le  biblioteche  ed   i   centri   di   documentazione
   dell'Universita'.
2.   Il   regolamento   quadro  del  Sistema  Bibliotecario  d'Ateneo
   stabilisce gli organismi e i servizi dello stesso e ne  regola  il
   funzionamento  all'interno  dell'organizzazione  dell'Universita'.
   Esso fa parte del Regolamento di Organizzazione dell'Universita'.
       Art. 38 - Musei, Parchi, Orto Botanico ed altre Risorse
                           Naturalistiche
1.  Il  Senato  Accademico,  su  proposta di un Dipartimento e con il
   conforme parere del Consiglio di  Amministrazione  puo'  istituire
   Musei,  Parchi,  Orti  botanici,  Osservatori  scientifici  per la
   gestione dei beni culturali, scientifici, monumentali,  ambientali
   e naturalistici di proprieta' dell'Universita' o ad essa affidati.
   Tali  strutture svolgono attivita' di pubblico interesse attinenti
alla tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione dei  beni  di  cui
sopra;  esse  operano  con  autonomia  organizzativa  all'interno dei
Dipartimenti proponenti secondo modalita'  definite  dai  regolamenti
degli stessi Dipartimenti.
2.  I Dipartimenti promuovono l'utilizzazione scientifica e didattica
   di tali strutture.
3. Ai Dipartimenti interessati  l'Universita'  assicura  personale  e
   finanziamenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
4.  Per la realizzazione delle attivita' connesse, l'Universita' puo'
   avvalersi di risorse e collaborazioni esterne e  puo'  partecipare
   altresi' alla progettazione ed attuazione di attivita' culturali e
   formative promosse da terzi.
5.  A questi fini l'Universita' puo' svolgere attivita' di consulenza
   o avvalersi della stipula di  appositi  contratti,  convenzioni  o
   costituire consorzi.
               Art. 39 - Centro Linguistico di Ateneo
1.  Il  Centro  Linguistico  di  Ateneo  si  propone  di  coordinare,
   potenziare  e  integrare  le  attivita'  didattiche  e  i  servizi
   finalizzati  all'apprendimento  pratico e strumentale delle lingue
   straniere.
2. Le finalita' e gli organi del Centro Linguistico  di  Ateneo  sono
   stabiliti  dal  regolamento del Centro che fa parte integrante del
   Regolamento di Organizzazione.
                   CAPO II: RAPPORTI CON L'ESTERNO
                     Art. 40 - Criteri Generali
1. L'Universita' favorisce lo  sviluppo  delle  relazioni  con  altre
   Universita' e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
2.  L'Universita'  favorisce  i  rapporti  con  altri enti pubblici e
   privati per la diffusione e  valorizzazione  dei  risultati  della
   ricerca  scientifica,  per la verifica e per l'arricchimento delle
   proprie conoscenze e per il  reperimento  di  risorse  finanziarie
   necessarie  alla  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  proprie
   attivita' istituzionali.
3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni,
   accordi di programma e protocolli di intesa approvate  dal  Senato
   Accademico,   sentito   il  parere  vincolante  del  Consiglio  di
   Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Universita'.
           Art. 41 - Accordi con Amministrazioni pubbliche
1. L'Universita' puo' concludere accordi  con  altre  amministrazioni
   pubbliche per lo svolgimento di comuni attivita' istituzionali.
2.  Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal Senato
   Accademico o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo  le
   rispettive  competenze, sentito il parere vincolante del Consiglio
   di   Amministrazione   ove   ricorrano   oneri   finanziari    per
   l'Universita'.
3.  L'Universita'  puo' stipulare apposita convenzione con la Regione
   per la gestione  degli  interventi  in  materia  di  diritto  allo
   studio.    La  convenzione  non  deve  comunque  comportare  oneri
   economici  per  l'Universita'  o  l'utilizzazione   di   personale
   dell'Ateneo.
                Art. 42 - Partecipazione ad organismi
1.   L'Universita'   puo'   partecipare  a  societa'  o  altre  forme
   associative di diritto privato per  lo  svolgimento  di  attivita'
   strumentali alla didattica o alla ricerca. Tale partecipazione, in
   conformita' ai principi generali di cui all'art. 40, e' deliberata
   dal  Senato  Accademico, sentito il parere vincolate del Consiglio
   di Amministrazione, che dovra' accertare la  disponibilita'  delle
   risorse finanziarie o organizzative richieste.
   Eventuali  dividendi spettanti all'Universita' stessa confluiranno
nel bilancio dell'Ateneo. E' escluso il concorso dell'Universita'  al
ripiano di eventuali perdite.
                            PARTE QUINTA
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                       Art. 43 - NORME FINALI
1.  L'inizio  dell'Anno Accademico dell'Universita' e' quello fissato
   per legge.
2. I Regolamenti dei Consigli di Corso di Studio  possono  prevedere,
   per  i singoli anni di corso, l'inizio dell'attivita' didattica in
   data precedente a quella dell'inizio dell'Anno Accademico.
3. Tutti i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 4 ed  i  Regolamenti
   degli  Organi,  delle Strutture e di ogni altro organismo previsto
   dallo Statuto sono inseriti nella Raccolta Ufficiale.
                     Art. 44 - NORME TRANSITORIE
1. Disposizioni transitorie.
La dizione ricercatore confermato comprende anche gli assistenti  del
ruolo ad esaurimento.
2. Riordino delle strutture esistenti
   a)  Entro  due  anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i
Centri   studi   esistenti   dovranno    trasformarsi    in    Centri
interdipartimentali.
   b)  Entro  un  anno  dall'entrata  in vigore del presente Statuto,
salvo quanto espressamente previsto nello stesso,  le  strutture  non
conformi sono soppresse.
3. Organi collegiali
Alla  data dell'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore con
unico  provvedimento  scioglie  il   Senato   Accademico   integrato,
costituito  ai  sensi  dell'art. 16 della legge 168/1989, e indice le
elezioni per la costituzione del Senato Accademico, del Consiglio  di
Amministrazione,  del  Senato  degli  Studenti  e  della Consulta del
Personale Tecnico-Amministrativo nelle forme previste dallo Statuto.
Le  elezioni  di  cui  sopra  avranno   luogo   applicando   per   le
rappresentanze   dei   docenti   e   ricercatori,   e  del  personale
Tecnico-Amministrativo le norme previste dal  Regolamento  Elettorale
per  le  Rappresentanze Non Studentesche negli Organi Collegiali gia'
in vigore.
Per le  rappresentanze  degli  studenti  si  applicheranno  le  norme
previste dal regolamento Elettorale per la Rappresentanza Studentesca
negli Organi Collegiali gia' in vigore.
Le  elezioni di cui sopra dovranno tenersi entro 90 giorni dalla loro
indizione.
4. Validita' delle norme gia' in vigore.
   a) Entro  due  anni  sono  proposti  i  Regolamenti  previsti  dal
presente Statuto per la loro approvazione.
   b)  Sino  all'approvazione dei Regolamenti di Ateneo continuano ad
aver valore le norme, riguardanti materie  riservate  ai  Regolamenti
dal presente Statuto, gia' in vigore, purche' non in contrasto con lo
stesso.
5. Condizioni di rieleggibilita'
I  mandati  in  corso  che  non  decadano con l'entrata in vigore del
presente Statuto sono computati ai fini della rieleggibilita'.
Allegati:
1. Facolta'.
2. Corsi di Studio (Corsi di laurea, Corsi di Diploma, Dottorati  con
sede  amministrativa  a  Lecce,  Scuole  di specializzazione e Scuole
dirette a fini speciali).
3. Dipartimenti.
Il direttore amministrativo: NATALI
                                                    Il rettore: RIZZO