(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il comune di Procida (Napoli) ha dichiarato, con delibera  del  10
gennaio  1991,  il  dissesto  finanziario,  ai sensi dell'art. 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
   Il   predetto  consiglio  comunale  ha  presentato  un'ipotesi  di
bilancio stabilmente riequilibrato, relativa all'anno 1991,  dapprima
con atti consiliari del 10 gennaio, 13 luglio 1991 e 8 febbraio 1993,
e successivamente con atti del 26 gennaio e 31 maggio 1994.
   L'approvazione  delle predette ipotesi veniva denegata con decreti
ministeriali datati rispettivamente 19 luglio 1993 e 2 dicembre 1994,
per violazione dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e
dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
   Con ulteriore decreto del 6 ottobre 1995, notificato al comune  di
Procida in data 27 dicembre 1995, non e' stata approvata l'ipotesi di
bilancio  stabilmente  riequilibrato,  nuovamente deliberata con atti
del 12 marzo e 10 aprile 1995, poiche' adottata in  violazione  degli
artt.  91  e  92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, non
avendo l'ente completato l'adozione dei provvedimenti  inerenti  alla
rideterminazione   della   pianta   organica   ed   alla   messa   in
disponibilita' del personale dichiarato in esubero.
   Con il succitato decreto il comune veniva, altresi', diffidato, ai
sensi dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del  1995,
a  presentare,  entro  il  termine ultimo di 45 giorni dalla notifica
dello stesso, una nuova ipotesi di bilancio  idonea  a  rimuovere  le
cause che non ne avevano consentito il parere favorevole.
   L'ente  non  ha  provveduto  all'adempimento prescritto, lasciando
decorrere infruttuosamente il suddetto termine perentorio.
   La situazione verificatasi nel citato comune integra l'ipotesi  di
cui  all'art.  93, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77, che riconduce la fattispecie alla  previsione  dell'art.  39,
comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   Il  prefetto  di Napoli, ha pertanto, proposto lo scioglimento del
predetto  consiglio  comunale,  disponendone,   nel   contempo,   con
provvedimento  n.  006540/Gab.  del 14 febbraio 1996, la sospensione,
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune.
   Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far  luogo
al  proposto  scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale
non ha ottemperato agli obblighi relativi  all'adozione  dell'ipotesi
di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,  incorrendo  nella sanzione
prevista dalla legge.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Procida  (Napoli)  ed  alla  nomina  di  un
commissario  straordinario  per  la  provvisoria  gestione del comune
nella persona del dott. Ferdinando Amoruso.
    Roma, 6 marzo 1996
                                    Il Ministro dell'interno: CORONAS