Art. 2. 1. I veicoli, componenti o entita' tecniche di cui all'art. 1 soggetti alle prescrizioni del presente decreto sono esentati dalla osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 di attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE in materia di compatibilita' elettromagnetica.