Art. 2.
   1.  I  veicoli,  componenti  o  entita' tecniche di cui all'art. 1
soggetti  alle  prescrizioni del presente decreto sono esentati dalla
osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo 4 dicembre
1992,  n. 476 di attuazione delle direttive 89/336/CEE e 92/31/CEE in
materia di compatibilita' elettromagnetica.