Art. 3.
   1.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore del presente decreto non
sara'  piu'  possibile rilasciare ne' la omologazione parziale CEE di
un   tipo   di   veicolo   per  quanto  attiene  alla  compatibilita'
elettromagnetica  ne'  la omologazione nazionale di un veicolo ne' la
omologazione  CEE  di  un  componente o di una entita' tecnica se non
sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai tipi di
veicolo  coperti da omologazione accordata anteriormente al 1 gennaio
1996  ai sensi della direttiva 72/306/CEE e o da eventuali estensioni
di tali omologazioni successivamente accordate.
   3. A decorrere dal 1 ottobre 2002:
      non   saranno   piu'   considerati   validi  i  certificati  di
conformita'   che,   a   norma  dell'art.  7,  comma  1  del  decreto
ministeriale  8  maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE
che accompagnano i veicoli nuovi;
      non sara' piu' possibile la prima immatricolazione di veicoli,
se le prescrizioni del presente decreto non sono soddisfatte.
   4.  A  decorrere  dal  1 ottobre 2002 sara' permessa la vendita di
unita'  elettriche  e/o  elettroniche  in quanto componenti o entita'
tecniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto se
e solamente se soddisfano i requisiti del presente decreto.
   5. In deroga al comma 4 seguiteranno ad essere ammessi il rilascio
di  omologazione  CEE,  la  vendita  e  la  messa  in circolazione di
componenti  o entita' tecniche destinati a tipi di veicoli coperti da
omologazioni accordate anteriormente al 1 gennaio 1996 ai sensi della
direttiva  72/245/CEE  o  della  direttiva  72/306/CEE o da eventuali
estensioni di tale omologazione successivamente accordate.