Art. 3. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non sara' piu' possibile rilasciare ne' la omologazione parziale CEE di un tipo di veicolo per quanto attiene alla compatibilita' elettromagnetica ne' la omologazione nazionale di un veicolo ne' la omologazione CEE di un componente o di una entita' tecnica se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai tipi di veicolo coperti da omologazione accordata anteriormente al 1 gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE e o da eventuali estensioni di tali omologazioni successivamente accordate. 3. A decorrere dal 1 ottobre 2002: non saranno piu' considerati validi i certificati di conformita' che, a norma dell'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che accompagnano i veicoli nuovi; non sara' piu' possibile la prima immatricolazione di veicoli, se le prescrizioni del presente decreto non sono soddisfatte. 4. A decorrere dal 1 ottobre 2002 sara' permessa la vendita di unita' elettriche e/o elettroniche in quanto componenti o entita' tecniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto se e solamente se soddisfano i requisiti del presente decreto. 5. In deroga al comma 4 seguiteranno ad essere ammessi il rilascio di omologazione CEE, la vendita e la messa in circolazione di componenti o entita' tecniche destinati a tipi di veicoli coperti da omologazioni accordate anteriormente al 1 gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o da eventuali estensioni di tale omologazione successivamente accordate.