ALLEGATO I PRESCRIZIONI APPLICABILI AI VEICOLI E ALLE UNITA' ELETTRICHE/ELETTRONICHE MONTATE SU UN VEICOLO 1. Campo di applicazione 1.1. La presente direttiva riguarda la compatibilita' elettromagnetica dei veicoli di cui all'articolo 1, compresi i loro rimorchi (in appresso denominati veicolo o veicoli), alle condizioni in cui sono forniti dal costruttore del veicolo, nonche' ai componenti e alle entita' tecniche destinate ad essere montati sui veicoli. 2. Definizioni 2.1. Ai sensi della presente direttiva: 2.1.1. Per "compatibilita' elettromagnetica" si intende l'idoneita' di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica di funzionare nel proprio campo elettromagnetico senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto cio' che viene interessato da tale campo. 2.1.2. Per "perturbazioni elettromagnetiche" si intendono i fenomeni elettromagnetici che possono disturbare il funzionamento di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica. Una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da un'alterazione del mezzo stesso di propagazione. 2.1.3. Per "immunita' elettromagnetica" si intende l'idoneita' di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica di funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica specifica senza alterazioni del funzionamento. 2.1.4. Per "ambiente elettromagnetico" si intende la totalita' dei fenomeni elettromagnetici che si producono in una determinata situazione. 2.1.5. Per "limite di riferimento" si intende il livello teorico cui fanno riferimento l'omologazione e il valore limite adottato per controllare la conformita' della produzione. 2.1.6. Per "antenna di riferimento" per una gamma di frequenza compresa tra 20 e 80 MHz si intende un dipolo bilanciato costituito da un dipolo a mezz'onda a risonanza 80 MHz e, per la gamma di frequenza sopra 80 MHz, si intende un dipolo bilanciato a mezz'onda a risonanza, sintonizzato sulla frequenza misurata. 2.1.7. Per "radiazione a banda larga" si intende la radiazione che ha una larghezza di banda superiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico. 2.1.8. Per "radiazione a banda stretta" si intende la radiazione che ha una larghezza di banda inferiore a quella di un ricevitore o di un apparecchio di misura specifico. 2.1.9. Per "sistema elettrico/elettronico" si intende il dispositivo o i dispositivi elettrici o elettronici o l'insieme di detti dispositivi che fanno parte di un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici, ma che non sono destinati ad essere omologati indipendentemente dal veicolo stesso. (Il veicolo e' omologato in quanto unita' completa, cfr. punto 3.1. del presente allegato). 2.1.10. Per "unita' elettrica/elettronica" si intende un dispositivo elettrico e/o elettronico o l'insieme di tali dispositivi destinati ad essere installati su un veicolo, unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici o cablaggi, che effettua una o piu' funzioni specifiche. (Un'unita' elettrica/elettronica puo' essere omologata su richiesta del costruttore in quanto "componente" o "entita' tecnica" (cfr. direttiva 70/156/CEE, articolo 2). 2.1.11. Per "tipo di veicolo" per quanto concerne la compatibilita' elettromagnetica, si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda i seguenti punti: 2.1.11.1. La dimensione e la forma complessive del vano motore, 2.1.11.2. La disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici e la disposizione del cablaggio complessivo, 2.1.11.3. Il materiale con il quale sono costruiti il telaio o la carrozzeria (se necessario) del veicolo (ad esempio carrozzeria in acciaio, in alluminio o in fibra di vetro). La presenza di pannelli di materiale diverso non modifica il tipo di veicolo a condizione che il materiale di costruzione della carrozzeria sia lo stesso. Tuttavia le variazioni devono essere segnalate. 2.1.12. Per "tipo di unita' elettrica/elettronica" per quanto concerne la compatibilita' elettromagnetica, si intende un'unita' che non differisca sostanzialmente dalle altre per quanto riguarda i seguenti punti: 2.1.12.1. La funzione eseguita dall'unita' elettrica/elettronica, 2.1.12.2. Eventualmente la disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici. 3. Domanda di omologazione CEE 3.1. Omologazione di un tipo di veicolo 3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, e' presentata dal costruttore del veicolo. 3.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II A. 3.1.3. Il costruttore del veicolo redige un elenco in cui siano descritte tutte le combinazioni previste di sistemi elettrici/elettronici o delle unita' elettriche/elettroniche, tipo di carrozzeria (1), varianti del materiale della carrozzeria (1), circuiti generali, varianti del motore, versioni con guida a destra e a sinistra, versioni della distanza tra gli assi del relativo veicolo. I sistemi elettrici/elettronici del veicolo o le unita' elettriche/elettroniche del veicolo sono quelli che possono emettere radiazioni significative a banda larga o stretta e/o quelli che intervengono nel controllo diretto del veicolo da parte del conducente (cfr. punto 6.4.2.3. del presente allegato). 3.1.4. Il costruttore e l'autorita' competente devono scegliere di comune accordo dall'elenco un veicolo rappresentativo da sottoporre alle prove. Detto veicolo rappresenta il tipo di veicolo (cfr. appendice 1 dell'allegato II A). Il veicolo viene scelto in base ai sistemi elettrici/elettronici offerti dal costruttore. Un veicolo supplementare puo' essere scelto dall'elenco per essere sottoposto alle prove se il costruttore e l'autorita' competente ritengono, di comune accordo, che i vari sistemi elettrici/elettronici inclusi possono avere effetti significativi sulla compatibilita' elettromagnetica del veicolo rispetto al primo veicolo rappresentativo. 3.1.5. La scelta del veicolo o dei veicoli in conformita' con il punto 3.1.4. e' limitata alle combinazioni veicolo/sistema elettrico/ elettronico destinati alla produzione effettiva. 3.1.6. Il costruttore puo' allegare alla domanda il verbale delle prove effettuate. I dati cosi' forniti possono essere inseriti dalle autorita' omologanti nella scheda di omologazione. 3.1.7. Se le prove di omologazione sono effettuate dal servizio tecnico responsabile dell'omologazione, deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare in conformita' del punto 3.1.4. 3.2. Omologazione di un tipo di unita' elettrica/elettronica 3.2.1. La domanda di omologazione di un tipo di unita' elettrica/ elettronica per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, e' presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell'unita'. 3.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II B. 3.2.3. Il costruttore puo' allegare alla domanda un verbale delle prove effettuate. I dati forniti possono essere inseriti dall'autorita' omologante nella scheda di omologazione. (1) Se necessario. 3.2.4. Se le prove sono effettuate dal servizio tecnico responsabile dell'omologazione, deve essere presentato un campione dell'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del tipo da omologare, se necessario previa discussione con il fabbricante ad esempio sulle eventuali varianti di progettazione, sul numero di componenti, sul numero dei sensori. Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, puo' richiedere un esemplare supplementare. 3.2.5. Il campione o i campioni devono essere marcati, in modo leggibile ed indelebile, con la denominazione commerciale o il marchio del fabbricante e la designazione del tipo. 3.2.6. Le eventuali restrizioni di impiego devono essere indicate; tali restrizioni devono essere incluse negli allegati II B e/o III B. 4. Omologazione 4.1. Possibilita' di omologazione 4.1.1. Omologazione di un veicolo Il costruttore del veicolo puo' scegliere tra le seguenti possibilita' di omologazione di un veicolo. 4.1.1.1. Omologazione di un veicolo completo Un veicolo completo puo' ottenere direttamente l'omologazione rispettando le disposizioni di cui al punto 6 del presente allegato. Se il costruttore del veicolo sceglie questa possibilita', non e' richiesta alcuna prova del sistema o dell'unita' elettrica/elettronica. 4.1.1.2. Omologazione di un tipo di veicolo mediante prova di ogni unita' elettrica/elettronica Il costruttore del veicolo puo' ottenere l'omologazione di quest'ultimo se dimostra all'autorita' omologante che tutti i sistemi elettrici/elettronici (cfr. punto 3.1.3 del presente allegato) o tutte le unita' elettriche/elettroniche in questione sono state omologate indipendentemente ai sensi della presente direttiva e sono stati installati in base alle condizioni ivi previste. 4.1.1.3. Il costruttore puo', se lo desidera, ottenere l'omologazione ai sensi della presente direttiva se il veicolo non e' munito di dispositivi del tipo soggetto a prove di immunita' o di radiazione. Il veicolo non deve essere munito dei sistemi indicati al punto 3.1.3 (immunita') o di dispositivi ad accensione comandata: Per queste omologazioni non sono richieste prove. 4.1.2. Omologazione di un'unita' elettrica/elettronica. L'omologazione puo' essere concessa per un'unita' elettrica/elettronica da installare su tutti i tipi di veicoli oppure su tipi specifici indicati dal fabbricante. In generale le unita' che intervengono nel comando diretto di un veicolo sono omologate con il veicolo stesso. 4.2. Concessione dell'omologazione 4.2.1. Veicolo 4.2.1.1. Se il veicolo rappresentativo soddisfa i requisiti della presente direttiva, viene concessa l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 4.2.1.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III A. 4.2.2. Unita' elettrica/elettronica 4.2.2.1. Se il sistema o i sistemi dell'unita' elettrica/elettronica rappresentativa soddisfano i requisiti della presente direttiva, viene concessa l'omologazione CEE conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 4.2.2.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III B. 4.2.3. Per la compilazione della scheda di cui ai precedenti punti 4.2.1.2 o 4.2.2.2, l'autorita' competente dello Stato membro che concede l'omologazione puo' utilizzare il verbale preparato da un laboratorio autorizzato o accreditato o che rispetti le disposizioni della presente direttiva. 4.3. Modifiche alle omologazioni 4.3.1. In caso di modifica delle omologazioni concesse ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 4.3.2. Modifica dell'omologazione del veicolo mediante aggiunta o sostituzione di un'unita' elettrica/elettronica. 4.3.2.1. Nel caso in cui il costruttore del veicolo abbia ottenuto l'omologazione per l'installazione di un veicolo e desideri aggiungere un esemplare supplementare o sostituire il sistema o l'unita' elettrici/elettronici gia' omologati ai sensi della presente direttiva, da installare in conformita' delle condizioni ivi prescritte, l'omologazione del veicolo puo' essere modificata senza procedere ad altre prove. Il sistema o l'unita' elettrici/elettronici supplementari o di sostituzione sono considerati parte del veicolo ai fini della conformita' della produzione. 4.3.2.2. Se la parte o le parti supplementari o di sostituzione non sono state omologate ai sensi della presente direttiva e se la prova e' ritenuta necessaria, il veicolo completo e' considerato conforme se si puo' dimostrare che la parte o le parti nuove o sostituite sono conformi ai requisiti del punto 6 ad essi relativi o se, in una prova comparativa, si puo' dimostrare che la parte nuova non influisce negativamente sulla conformita' del tipo di veicolo. 4.3.2.3. Il montaggio su un veicolo omologato, da parte del costruttore, di apparati standard per uso privato o professionale, diversi dagli apparati mobili per comunicazioni (*) conformi alla direttiva 89/336/CEE, installati secondo le raccomandazioni del costruttore del veicolo o del fabbricante della apparecchiatura, nonche' la loro sostituzione o rimozione, non devono pregiudicare l'omologazione del veicolo. Cio' non preclude al costruttore del veicolo di installare le apparecchiature di comunicazione in base alle istruzioni fornite dal costruttore del veicolo e/o dal fabbricante delle apparecchiature. Il costruttore del veicolo deve comprovare (se il servizio tecnico lo chiede) che l'efficienza del veicolo non e' pregiudicata da detti trasmettitori. La prova puo' consistere in una dichiarazione che i livelli di potenza e l'installazione sono tali che i livelli di immunita' previsti dalla presente direttiva offrono una protezione sufficiente quando sono soggetti unicamente alla trasmissione, vale a dire ad esclusione della trasmissione simultaneamente alle prove specifiche al punto 6. La presente direttiva non autorizza l'uso di un trasmettitore quando sono applicabili i requisiti relativi a tali apparecchiature o al loro impiego. Il costruttore del veicolo puo' rifiutare l'installazione sul suo veicolo di apparecchi standard ad uso privato o professionale conformi alla direttiva 89/336/CEE. 5. Marcatura 5.1. Tutte le unita' elettriche/elettroniche conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CEE. 5.2. Il marchio e' costituito da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: - 1 per la Germania, - 2 per la Francia, - 3 per l'Italia, - 4 per i Paesi Bassi, - 6 per il Belgio - 9 per la Spagna, - 11 per il Regno Unito, - 13 per il Lussemburgo, - 18 per la Danimarca, - 21 per il Portogallo, - 23 per la Grecia, - IRL per l'Irlanda. Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimita' del rettangolo, un numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) - in appresso denominato il "numero dell'omologazione di base" - di cui alla sezione 4 del numero di omologazione indicato sulla scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo di dispositivo in questione (cfr. allegato III B), preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato alla principale modifica tecnica piu' recente alla direttiva 72/245/CEE alla data in cui e' stata concessa l'omologazione CEE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo e' 02. 5.3. Il marchio CEE di omologazione deve essere affisso sulla parte principale dell'unita' elettrica/elettronica (ad esempio l'unita' di comando elettronico) in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile. 5.4. Un esempio del marchio di omologazione CEE figura nell'appendice 7. (*) Ad esempio: radiotelefono, C.B. 5.5. Per i sistemi elettrici/elettronici inclusi nei veicoli omologati ai sensi della presente direttiva, la marcatura non e' richiesta. 5.6. Non e' necessario che le marcature apposte sull'unita' elettrica/elettronica in conformita' del punto 5.3 siano visibili quando l'unita' e' montata sul veicolo. 6. Prescrizioni 6.1. Prescrizioni generali 6.1.1. Un veicolo (e i relativi sistemi o unita' elettrici/ elettronici deve essere progettato, costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego, il veicolo soddisfi le prescrizioni della presente direttiva. 6.2. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dei veicoli ad accensione comandata. 6.2.1. Metodo di misura Le emissioni elettromagnetiche generate dal veicolo rappresentativo del tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell'allegato IV ad una delle distanze previste per l'antenna, a scelta dal costruttore del veicolo. 6.2.2. Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda larga del veicolo 6.2.2.1. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e antenna di 10,0 +- 0,2 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche e' di 34 dBmicronV/m (50 micronV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 34-45 dBuV/m (50-180 micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze superiori a 75 MHz come indicato nell'appendice 1 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 45 dBmicronV/m (180 micronV/m). 6.2.2.2. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e antenna di 3,0 +- 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche e' di 44 dBmicronV/m (160 micronV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 44-55 dBuV/m (160-562 micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze superiori a 75 MHz come indicato nell'appendice 2 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 55 dBmicronV/m (562 micronV/m). 6.2.2.3. Per il tipo di veicolo rappresentativo del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBmicronV/m (uV/m), devono essere di almeno 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 6.3. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche gen- erate a banda stretta dei veicoli. 6.3.1. Metodo di misura La radiazione elettromagnetica generata dal veicolo rappresentativo del tipo e' misurata con il metodo descritto nell'allegato V ad una delle distanze previste per l'antenna, a scelta dal costruttore del veicolo. 6.3.2. Limiti delle emissioni elettromagnetiche nella banda stretta del veicolo 6.3.2.1. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato V, per una distanza tra veicolo e antenna di 10,0 +- 0,2 m, il limite di riferimento di radiazione e' di 24 dBmicronV/m (16 micronV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e da 24 a 35 dBuV/m (16-56 micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze situate al di sopra di 75 MHz come indicato nell'appendice 3. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 35 dBmicronV/m (56 uV/m). 6.3.2.2. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato V, per una distanza tra veicolo e antenna di 3,0 +- 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche e' di 34 dBmicronV/m (50 micronV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e di 34-45 dBuV/m (50-180 micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze situate al di sopra di 75 MHz come indicato nell'appendice 4 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante a 45 dBmicronV/m (180 micronV/m). 6.3.2.3. Per il veicolo rappresentativo del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBmicronVm) uV/m) devono essere almeno di 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 6.3.2.4. Nonostante i limiti definiti ai punti 6.3.2.1, 6.3.2.2 e 6.3.2.3 del presente allegato, se durante la fase iniziale descritta nell'allegato V, punto 1.3, l'intensita' del segnale misurato ai capi dell'antenna di radioricezione del veicolo e' inferiore a 20 bBmicronV/m (10 micronV/m) sulla gamma di frequenze da 88 a 108 MHz, il veicolo e' ritenuto conforme ai limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta e non sono necessarie altre prove. 6.4. Prescrizioni relative all'immunita' dei veicoli ai campi elettromagnetici 6.4.1. Metodo di misura L'immunita' ai campi elettromagnetici del veicolo rappresentativo del proprio tipo deve essere verificata con il metodo descritto nell'allegato VI. 6.4.2. Limiti di immunita ai campi elettromagnetici del veicolo 6.4.2.1. Se le prove sono effettuate con il metodo descritto nell'allegato VI, l'intensita' del campo elettromagnetico e' di 24 V/m di valore efficace per oltre il 90% della banda di frequenza da 20 a 1000 MHz e di 20 V/m rms (valore efficace) per l'intera banda di frequenza da 20 a 1000 MHz. 6.4.2.2. Il veicolo rappresentativo del proprio tipo e' considerato conforme ai requisiti sull'immunita' se, durante le prove effettuate in conformita' dell'allegato VI ed essendo sottoposto ad un'intensita' di campo, espressa in V/m, del 25% superiore al livello di riferimento, non presenta alterazioni anomale della velocita' delle ruote motrici, alterazioni anomale del funzionamento che potrebbero causare confusione agli altri utenti della strada o alterazioni del controllo diretto del veicolo percepibili dal conducente o da un altro utente della strada. 6.4.2.3. Il controllo diretto del veicolo da parte del conducente si esercita mediante, ad esempio, lo sterzo, i freni o il comando dell'acceleratore. 6.5. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda larga dell'unita' elettrica/elettronica 6.5.1. Metodo di misura Le emissioni elettromagnetiche generate dall'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell'allegato VII. 6.5.2. Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda larga dell'unita' elettrica/elettronica 6.5.2.1. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato VII, il limite delle emissioni elettromagnetiche e' di 64-54 dBmicronV/m (1600-500 uV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e il limite subisce una diminuzione lineare logaritmica per frequenze situate al di sopra di 30 MHz, e di 54-65 dBmicronV/m (500-1800 uV/m) nella banda di frequenza 75-400 MHz, e il limite subisce un aumento logaritmico per frequenze situate al di sopra di 75 MHz, come indicato nell'appendice 5 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz il limite resta costante a 65 dBmicronV/m (1800 micronV/m). 6.5.2.2. Per l'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBmicronV/m (uV/m), devono essere di almeno 2,0 dB (20%) al di sotto dei limiti di riferimento. 6.6. Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dell'unita' elettrica/elettronica. 6.6.1. Metodo di misura La emissioni elettromagnetiche generate dall'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del tipo devono essere misurate con il metodo descritto nell'allegato VIII. 6.6.2. Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta dell'unita' elettrica/elettronica 6.6.2.1. Se si esegue la misura con il metodo descritto nell'allegato VIII, il limite delle emissioni elettromagnetiche e' di 54-44 dBmicronV/m (500-1600 uV/m) nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e il limite subisce una diminuzione lineare logaritmica per frequenze superiori a 30 MHz e di 44-55 dBmicronV/m (160-560 uV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz, e il limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze superiori a 75 MHz, come indicato nell'appendice 6 del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a 1000 MHz il limite resta costante a 55 dBmicronV/m (560 micronV/m). 6.6.2.2. Per l'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo, i valori misurati espressi in dBUV/m (micronV/m), devono essere di almeno 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento. 6.7. Prescrizioni relative all'immunita' dell'unita' elettrica/elettronica ai campi elettromagnetici. 6.7.1. Metodo di misura L'immunita' ai campi elettromagnetici dell'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo deve essere misurata con uno dei metodi descritti nell'allegato IX. 6.7.2. Limiti di immunita' ai campi elettromagnetici 6.7.2.1. Se si esegue la misura con i metodi descritti nell'allegato IX, i livelli di riferimento della prova di immunita' devono essere di 48 V/m per il metodo delle stripline di 150 mm, 12 V/m per il metodo delle stripline di 800 mm, di 60 V/m per il metodo della cella TEM (Transverse Electromagnetic Mode), di 48 mA per il metodo della Bulk Current Injection (BCI) e di 24 V/m per il metodo della irradiazione in camera anecoica componenti. 6.7.2.2. L'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo, sottoposta ad una intensita' di campo o a una corrente espresse nelle rispettive unita' lineari e superiori del 25% al limite di riferimento, non deve presentare anomalie di funzionamento atte a provocare alterazioni funzionali che potrebbero causare confusione agli altri utenti della strada o alterazioni del controllo diretto di un veicolo munito dell'unita' elettrica/elettronica percepibili dal conducente o da un qualsiasi altro utente della strada. 7. Conformita' di produzione 7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformita' di produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 7.2. La conformita' di produzione per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica del veicolo o del componente o dell'entita' tecnica, deve essere verificata sulla base dei dati contenuti nella scheda o nelle schede di omologazione di cui all'allegato III A e/o III B della presente direttiva. 7.3. Se l'autorita' non e' soddisfatta della procedura di verifica del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE ed i punti 7.3.1 e 7.3.2 che seguono. 7.3.1. Ai fini della verifica della conformita' di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica prodotti in serie, la produzione e' considerata conforme ai requisiti della presente direttiva per quanto concerne le emissioni elettromagnetiche a banda larga e a banda stretta se i livelli misurati non superano di oltre 2 dB (25%) i limiti di riferimento prescritti ai punti 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 e 6.3.2.2, a seconda di quello applicabile. 7.3.2. Ai fini della verifica della conformita' di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica prodotti in serie, la produzione e' considerata conforme ai requisiti della presente direttiva per quanto concerne l'immunita' ai campi elettromagnetici se il veicolo, il componente o l'entita' tecnica non presentano alcuna disfunzione relativa al controllo diretto del veicolo che potrebbe essere riscontrata dal conducente o da qualsiasi altro utente della strada quando il suddetto veicolo, componente o entita' tecnica si trovino nelle condizioni definite al punto 4 dell'allegato VI e siano sottoposti ad un'intensita' di campo, espressa in V/m, fino all'80% dei limiti di riferimento prescritti al punto 6.4.2.1 del presente allegato. 8. Eccezioni 8.1. I veicoli, i sistemi o le unita' elettriche/elettroniche che non comprendono un oscillatore elettronico con frequenza operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai punti 6.3.2 o 6.6.2 dell'allegato I e agli allegati V e VIII. 8.2. I veicoli che non sono dotati di sistemi o di unita' elettriche/elettroniche che intervengono nel controllo diretto del veicolo non devono essere sottoposti a prova per quanto riguarda l'immunita' e sono considerati conformi al punto 6.4 dell'allegato I e all'allegato VI della presente direttiva. 8.3 Le unita' elettriche/elettroniche le cui funzioni non intervengono nel controllo diretto del veicolo non devono essere sottoposte alla prova di immunita' e sono ritenute conformi al punto 6.7 dell'allegato I e all'allegato IX della presente direttiva. 8.4. Scariche elettrostatiche Per i veicoli muniti di pneumatici, la carrozzeria o il telaio del veicolo possono essere considerati una struttura elettricamente isolata. Una tensione elettrostatica significativa in relazione all'ambiente esterno del veicolo si verifica soltanto nel momento in cui l'occupante entra od esce dal veicolo stesso. Poiche' in quel momento il veicolo e' fermo, non sono ritenute necessarie prove di omologazione per quanto riguarda la scarica elettrostatica. 8.5. Transitori condotti Poiche' durante la guida normale del veicolo non vengono effettuate connessioni elettriche esterne, non vengono generati transitori di condotti in relazione all'ambiente esterno. La responsabilita' di garantire che l'attrezzatura puo' tollerare transitori condotti all'interno di un veicolo, dovuti ad esempio alla commutazione di cariche elettriche ed all'interazione tra i sistemi, incombe al costruttore. Non sono ritenute necessarie prove di omologazione per quanto riguarda i transitori di condotti. ----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 20 del S.O. <---- Scheda informativa n. ... conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) concernente l'omologazione CEE di un tipo di veicolo a motore per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica (71/245/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 95/.../CE | | | Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite | | in triplice copia e includere un indice del contenuto. | | | | Gli eventuali disegni devono essere forniti | | in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in | | fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono | | fornire sufficienti dettagli. | | | | Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano | | funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le | | necessarie informazioni relative alle prestazioni. | | | 0. Dati generali 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e denominazione commerciale generale: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (c): 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 0.6. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: 1.6. Posizione e disposizione del motore: 3. Motopropulsore (q) 3.1. Costruttore: 3.1.1. Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/ accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1): 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: 3.2.1.8. Potenza netta massima (t): ... kW a ... min 1 3.2.4. Alimentazione: 3.2.4.1. A carburatore/i: si/no (1) 3.2.4.1.3. Numero: 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): si/no (1) 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: 3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): si/no (1) (*) I numeri delle voci e le note in calce della presente scheda informativa corrispondono a quelli della direttiva 70/156/CEE, punto 2. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. (1) Cancellare la dicitura inutile. 3.2.4.3.4. Descrizione del sistema: 3.2.5. Impianto elettrico: 3.2.5.1. Tensione nominale: ... V, terminale a massa pos/neg (1) 3.2.5.2. Generatore 3.2.5.2.1. Tipo: 3.2.5.2.2. Potenza nominale: ... VA 3.2.6. Accensione 3.2.6.2. Tipo o tipi: 3.2.6.3. Principio di funzionamento: 3.3. Motore elettrico 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): 3.3.1.1. Massima (1) potenza oraria: ... kW 4. Trasmissione (v) 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): 4.2.1. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 6. Sospensioni 6.2.2. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 7. Impianto sterzante 7.2.2.1. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 7.2.6. Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando dello sterzo: 8. Freni 8.5. Nel caso di veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (comprendente eventuali elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: 9. Carrozzeria 9.1. Tipo di carrozzeria: 9.5. Parabrezza ed altre vetrature: 9.5.2.3. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono) degli alzacristalli elettrici: 9.6. Tergicristallo parabrezza 9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): 9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento 9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni): 9.9. Specchi retrovisori (dichiarare per ogni singolo specchio): 9.9.6. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione: 9.10.3. Sedili 9.10.3.4. Caratteristiche: descrizione e disegni dei (1) Cancellare la dicitura inutile. 9.10.3.4.2.Sistema di regolazione: 9.10.3.4.3.Sistemi di spostamento e di bloccaggio: 9.12. Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta 9.12.3. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): 9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche 9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo piu' vicina a detto vano: 9.18.2. Disegni/fotografie della posizione dei componenti metallici alloggiati nel vano motore (ad es. dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): 9.18.3. Tabella e disegno particolareggiato dei componenti utilizzati per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: 9.18.4. Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, nel caso di cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare: 10. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 10.5. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici diversi dai proiettori (se esistono) 12. Varie 12.2. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo 12.2.3. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se esistono): Appendice 1 Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo: Tipo di carrozzeria: Guida a destra o a sinistra: Interasse: Componenti in opzione: Appendice 2 Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o dal laboratorio autorizzato o accreditato ai fini della compilazione della scheda di omologazione.