(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
          PRESCRIZIONI APPLICABILI AI VEICOLI E ALLE UNITA'
            ELETTRICHE/ELETTRONICHE MONTATE SU UN VEICOLO
1.        Campo di applicazione
1.1.            La  presente  direttiva  riguarda  la  compatibilita'
          elettromagnetica   dei   veicoli  di  cui  all'articolo  1,
          compresi i loro rimorchi (in appresso denominati veicolo  o
          veicoli),   alle   condizioni   in  cui  sono  forniti  dal
          costruttore del  veicolo,  nonche'  ai  componenti  e  alle
          entita' tecniche destinate ad essere montati sui veicoli.
2.        Definizioni
2.1.      Ai sensi della presente direttiva:
2.1.1.           Per  "compatibilita'  elettromagnetica"  si  intende
          l'idoneita' di un veicolo, di un componente o di un'entita'
          tecnica di funzionare nel  proprio  campo  elettromagnetico
          senza  produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche
          inaccettabili per tutto cio' che viene interessato da  tale
          campo.
2.1.2.        Per  "perturbazioni  elettromagnetiche"  si intendono i
          fenomeni  elettromagnetici  che   possono   disturbare   il
          funzionamento   di  un  veicolo,  di  un  componente  o  di
          un'entita' tecnica. Una perturbazione elettromagnetica puo'
          essere costituita da  un  rumore  elettromagnetico,  da  un
          segnale non desiderato o da un'alterazione del mezzo stesso
          di propagazione.
2.1.3.     Per "immunita' elettromagnetica" si intende l'idoneita' di
          un veicolo, di un componente o  di  un'entita'  tecnica  di
          funzionare     in    presenza    di    una    perturbazione
          elettromagnetica   specifica    senza    alterazioni    del
          funzionamento.
2.1.4.    Per "ambiente elettromagnetico" si intende la totalita' dei
          fenomeni   elettromagnetici   che   si   producono  in  una
          determinata situazione.
2.1.5.    Per "limite di riferimento" si intende il  livello  teorico
          cui  fanno  riferimento  l'omologazione  e il valore limite
          adottato per controllare la conformita' della produzione.
2.1.6.     Per "antenna di riferimento" per una  gamma  di  frequenza
          compresa  tra  20  e 80 MHz si intende un dipolo bilanciato
          costituito da un dipolo a mezz'onda a risonanza 80  MHz  e,
          per  la  gamma  di  frequenza  sopra  80 MHz, si intende un
          dipolo bilanciato a  mezz'onda  a  risonanza,  sintonizzato
          sulla frequenza misurata.
2.1.7.    Per "radiazione a banda larga" si intende la radiazione che
          ha  una  larghezza  di  banda  superiore  a  quella  di  un
          ricevitore o di un apparecchio di misura specifico.
2.1.8.    Per "radiazione a banda stretta" si intende  la  radiazione
          che  ha  una  larghezza  di  banda inferiore a quella di un
          ricevitore o di un apparecchio di misura specifico.
2.1.9.        Per  "sistema  elettrico/elettronico"  si  intende   il
          dispositivo  o  i  dispositivi  elettrici  o  elettronici o
          l'insieme di  detti  dispositivi  che  fanno  parte  di  un
          veicolo,  unitamente  ai rispettivi collegamenti elettrici,
          ma   che   non   sono   destinati   ad   essere   omologati
          indipendentemente  dal  veicolo  stesso.  (Il  veicolo   e'
          omologato  in  quanto  unita' completa, cfr. punto 3.1. del
          presente allegato).
2.1.10.       Per  "unita'  elettrica/elettronica"  si   intende   un
          dispositivo  elettrico  e/o elettronico o l'insieme di tali
          dispositivi destinati ad essere installati su  un  veicolo,
          unitamente ai rispettivi collegamenti elettrici o cablaggi,
          che  effettua  una  o  piu' funzioni specifiche. (Un'unita'
          elettrica/elettronica puo' essere  omologata  su  richiesta
          del  costruttore in quanto "componente" o "entita' tecnica"
          (cfr. direttiva 70/156/CEE, articolo 2).
2.1.11.   Per "tipo di veicolo" per quanto concerne la compatibilita'
          elettromagnetica,  si   intendono   i   veicoli   che   non
          differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda i
          seguenti punti:
2.1.11.1. La dimensione e la forma complessive del vano motore,
2.1.11.2.  La  disposizione  generale  dei  componenti  elettrici e/o
          elettronici e la disposizione del cablaggio complessivo,
2.1.11.3. Il materiale con il quale sono costruiti  il  telaio  o  la
          carrozzeria   (se   necessario)  del  veicolo  (ad  esempio
          carrozzeria in acciaio, in alluminio o in fibra di  vetro).
          La  presenza  di pannelli di materiale diverso non modifica
          il tipo  di  veicolo  a  condizione  che  il  materiale  di
          costruzione  della  carrozzeria  sia lo stesso. Tuttavia le
          variazioni devono essere segnalate.
2.1.12.     Per "tipo di  unita'  elettrica/elettronica"  per  quanto
          concerne  la  compatibilita'  elettromagnetica,  si intende
          un'unita' che non differisca  sostanzialmente  dalle  altre
          per quanto riguarda i seguenti punti:
2.1.12.1. La funzione eseguita dall'unita' elettrica/elettronica,
2.1.12.2.  Eventualmente  la  disposizione  generale  dei  componenti
          elettrici e/o elettronici.
3.        Domanda di omologazione CEE
3.1.      Omologazione di un tipo di veicolo
3.1.1.    La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto
          riguarda  la  compatibilita'  elettromagnetica,  ai   sensi
          dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, e'
          presentata dal costruttore del veicolo.
3.1.2.    Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II
          A.
3.1.3.       Il costruttore del veicolo redige un elenco in cui siano
          descritte  tutte  le  combinazioni  previste   di   sistemi
          elettrici/elettronici         o         delle        unita'
          elettriche/elettroniche, tipo di carrozzeria (1),  varianti
          del  materiale  della  carrozzeria  (1), circuiti generali,
          varianti del motore,  versioni  con  guida  a  destra  e  a
          sinistra, versioni della distanza tra gli assi del relativo
          veicolo.  I  sistemi elettrici/elettronici del veicolo o le
          unita' elettriche/elettroniche del veicolo sono quelli  che
          possono  emettere  radiazioni significative a banda larga o
          stretta e/o quelli che intervengono nel  controllo  diretto
          del  veicolo  da  parte del conducente (cfr. punto 6.4.2.3.
          del presente allegato).
3.1.4.    Il costruttore e l'autorita' competente devono scegliere di
          comune  accordo  dall'elenco  un veicolo rappresentativo da
          sottoporre alle prove. Detto veicolo rappresenta il tipo di
          veicolo (cfr.  appendice 1 dell'allegato II A). Il  veicolo
          viene  scelto  in  base  ai  sistemi  elettrici/elettronici
          offerti dal  costruttore.  Un  veicolo  supplementare  puo'
          essere  scelto dall'elenco per essere sottoposto alle prove
          se il costruttore e l'autorita'  competente  ritengono,  di
          comune  accordo,  che  i vari sistemi elettrici/elettronici
          inclusi   possono   avere   effetti   significativi   sulla
          compatibilita'  elettromagnetica  del  veicolo  rispetto al
          primo veicolo rappresentativo.
3.1.5.    La scelta del veicolo o dei veicoli in conformita'  con  il
          punto  3.1.4. e' limitata alle combinazioni veicolo/sistema
          elettrico/ elettronico destinati alla produzione effettiva.
3.1.6.    Il costruttore puo' allegare alla domanda il verbale  delle
          prove  effettuate.  I  dati  cosi'  forniti  possono essere
          inseriti  dalle  autorita'  omologanti  nella   scheda   di
          omologazione.
3.1.7.       Se le prove di omologazione sono effettuate dal servizio
          tecnico   responsabile   dell'omologazione,   deve   essere
          presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare
          in conformita' del punto 3.1.4.
3.2.      Omologazione di un tipo di unita' elettrica/elettronica
3.2.1.     La domanda di omologazione di un tipo di unita' elettrica/
          elettronica   per   quanto   riguarda   la   compatibilita'
          elettromagnetica,  ai  sensi  dell'articolo  3, paragrafo 4
          della direttiva 70/156/CEE, e' presentata  dal  costruttore
          del veicolo o dal fabbricante dell'unita'.
3.2.2.    Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II
          B.
3.2.3.     Il costruttore puo' allegare alla domanda un verbale delle
          prove effettuate. I dati forniti  possono  essere  inseriti
          dall'autorita' omologante nella scheda di omologazione.

(1) Se necessario.
3.2.4.        Se  le  prove  sono  effettuate  dal  servizio  tecnico
          responsabile dell'omologazione, deve essere  presentato  un
          campione  dell'unita' elettrica/elettronica rappresentativa
          del tipo da omologare, se necessario previa discussione con
          il fabbricante  ad  esempio  sulle  eventuali  varianti  di
          progettazione,  sul  numero  di  componenti, sul numero dei
          sensori. Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, puo'
          richiedere un esemplare supplementare.
3.2.5.     Il campione o i campioni devono essere  marcati,  in  modo
          leggibile ed indelebile, con la denominazione commerciale o
          il marchio del fabbricante e la designazione del tipo.
3.2.6.    Le eventuali restrizioni di impiego devono essere indicate;
          tali  restrizioni devono essere incluse negli allegati II B
          e/o III B.
4.        Omologazione
4.1.      Possibilita' di omologazione
4.1.1.    Omologazione di un veicolo
          Il  costruttore  del veicolo puo' scegliere tra le seguenti
          possibilita' di omologazione di un veicolo.
4.1.1.1.  Omologazione di un veicolo completo
          Un   veicolo   completo    puo'    ottenere    direttamente
          l'omologazione  rispettando le disposizioni di cui al punto
          6 del presente allegato.  Se  il  costruttore  del  veicolo
          sceglie  questa possibilita', non e' richiesta alcuna prova
          del sistema o dell'unita' elettrica/elettronica.
4.1.1.2.  Omologazione di un tipo di veicolo mediante prova  di  ogni
          unita' elettrica/elettronica
          Il  costruttore del veicolo puo' ottenere l'omologazione di
          quest'ultimo se dimostra all'autorita' omologante che tutti
          i  sistemi  elettrici/elettronici  (cfr.  punto  3.1.3  del
          presente      allegato)      o      tutte     le     unita'
          elettriche/elettroniche in questione sono  state  omologate
          indipendentemente  ai sensi della presente direttiva e sono
          stati installati in base alle condizioni ivi previste.
4.1.1.3.     Il  costruttore   puo',   se   lo   desidera,   ottenere
          l'omologazione  ai  sensi  della  presente  direttiva se il
          veicolo non e' munito di dispositivi del  tipo  soggetto  a
          prove  di  immunita'  o  di radiazione. Il veicolo non deve
          essere  munito  dei  sistemi  indicati   al   punto   3.1.3
          (immunita')  o  di dispositivi ad accensione comandata: Per
          queste omologazioni non sono richieste prove.
4.1.2.    Omologazione di un'unita' elettrica/elettronica.
          L'omologazione   puo'   essere   concessa   per   un'unita'
          elettrica/elettronica  da  installare  su  tutti  i tipi di
          veicoli oppure su tipi specifici indicati dal  fabbricante.
          In  generale le unita' che intervengono nel comando diretto
          di un veicolo sono omologate con il veicolo stesso.
4.2.      Concessione dell'omologazione
4.2.1.    Veicolo
4.2.1.1.  Se il veicolo rappresentativo soddisfa  i  requisiti  della
          presente  direttiva,  viene  concessa l'omologazione CEE ai
          sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  3  e,  ove  opportuno,
          dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
4.2.1.2.    Il  modello  della  scheda  di  omologazione  CEE  figura
          nell'allegato III A.
4.2.2.    Unita' elettrica/elettronica
4.2.2.1.  Se il sistema o i sistemi dell'unita' elettrica/elettronica
          rappresentativa  soddisfano  i  requisiti  della   presente
          direttiva,  viene concessa l'omologazione CEE conformemente
          all'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo
          4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
4.2.2.2.    Il  modello  della  scheda  di  omologazione  CEE  figura
          nell'allegato III B.
4.2.3.    Per la compilazione della scheda di cui ai precedenti punti
          4.2.1.2  o  4.2.2.2,  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro  che  concede  l'omologazione  puo'  utilizzare   il
          verbale   preparato   da   un   laboratorio  autorizzato  o
          accreditato o che rispetti le disposizioni  della  presente
          direttiva.
4.3.      Modifiche alle omologazioni
4.3.1.       In caso di modifica delle omologazioni concesse ai sensi
          della presente direttiva, si  applica  l'articolo  5  della
          direttiva 70/156/CEE.
4.3.2.     Modifica dell'omologazione del veicolo mediante aggiunta o
          sostituzione di un'unita' elettrica/elettronica.
4.3.2.1.  Nel caso in cui il costruttore del veicolo  abbia  ottenuto
          l'omologazione per l'installazione di un veicolo e desideri
          aggiungere  un  esemplare  supplementare  o  sostituire  il
          sistema o l'unita' elettrici/elettronici gia' omologati  ai
          sensi   della   presente   direttiva,   da   installare  in
          conformita' delle condizioni ivi prescritte, l'omologazione
          del veicolo puo' essere modificata senza procedere ad altre
          prove.  Il   sistema   o   l'unita'   elettrici/elettronici
          supplementari  o di sostituzione sono considerati parte del
          veicolo ai fini della conformita' della produzione.
4.3.2.2.  Se la parte o le parti supplementari o di sostituzione  non
          sono state omologate ai sensi della presente direttiva e se
          la  prova  e'  ritenuta  necessaria, il veicolo completo e'
          considerato conforme se si puo' dimostrare che la  parte  o
          le  parti nuove o sostituite sono conformi ai requisiti del
          punto 6 ad essi relativi o se, in una prova comparativa, si
          puo'  dimostrare  che  la   parte   nuova   non   influisce
          negativamente sulla conformita' del tipo di veicolo.
4.3.2.3.    Il  montaggio  su  un  veicolo  omologato,  da  parte del
          costruttore,  di  apparati  standard  per  uso  privato   o
          professionale,    diversi   dagli   apparati   mobili   per
          comunicazioni  (*)  conformi  alla  direttiva   89/336/CEE,
          installati  secondo  le raccomandazioni del costruttore del
          veicolo o del fabbricante della apparecchiatura, nonche' la
          loro sostituzione  o  rimozione,  non  devono  pregiudicare
          l'omologazione   del   veicolo.   Cio'   non   preclude  al
          costruttore del veicolo di installare le apparecchiature di
          comunicazione  in  base   alle   istruzioni   fornite   dal
          costruttore   del   veicolo   e/o   dal  fabbricante  delle
          apparecchiature. Il costruttore del veicolo deve comprovare
          (se il servizio tecnico lo  chiede)  che  l'efficienza  del
          veicolo  non  e'  pregiudicata  da  detti trasmettitori. La
          prova puo' consistere in una dichiarazione che i livelli di
          potenza e  l'installazione  sono  tali  che  i  livelli  di
          immunita'  previsti  dalla  presente  direttiva offrono una
          protezione sufficiente quando sono soggetti unicamente alla
          trasmissione, vale a dire ad esclusione della  trasmissione
          simultaneamente  alle  prove  specifiche  al  punto 6.   La
          presente direttiva non autorizza l'uso di un  trasmettitore
          quando   sono  applicabili  i  requisiti  relativi  a  tali
          apparecchiature o  al  loro  impiego.  Il  costruttore  del
          veicolo  puo'  rifiutare l'installazione sul suo veicolo di
          apparecchi standard ad uso privato o professionale conformi
          alla direttiva 89/336/CEE.
5.        Marcatura
5.1.       Tutte le unita' elettriche/elettroniche conformi  al  tipo
          omologato  ai  sensi della presente direttiva devono recare
          un marchio di omologazione CEE.
5.2.        Il marchio e' costituito da un rettangolo all'interno del
          quale si trova la lettera "e" seguita dal  numero  o  dalle
          lettere  distintive  dello  Stato  membro che ha rilasciato
          l'omologazione:
          - 1   per la Germania,
          - 2   per la Francia,
          - 3   per l'Italia,
          - 4   per i Paesi Bassi,
          - 6   per il Belgio
          - 9   per la Spagna,
          - 11  per il Regno Unito,
          - 13  per il Lussemburgo,
          - 18  per la Danimarca,
          - 21  per il Portogallo,
          - 23  per la Grecia,
          - IRL per l'Irlanda.
          Il marchio deve inoltre  comprendere,  in  prossimita'  del
          rettangolo,   un   numero   progressivo  di  quattro  cifre
          (eventualmente preceduto da zeri non  significativi)  -  in
          appresso denominato il "numero dell'omologazione di base" -
          di  cui  alla sezione 4 del numero di omologazione indicato
          sulla scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo  di
          dispositivo  in  questione (cfr. allegato III B), preceduto
          da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato alla
          principale modifica tecnica  piu'  recente  alla  direttiva
          72/245/CEE   alla   data   in   cui   e'   stata   concessa
          l'omologazione  CEE  di  componente.     Per  la   presente
          direttiva il numero progressivo e' 02.
5.3.         Il marchio CEE di omologazione deve essere affisso sulla
          parte  principale  dell'unita'  elettrica/elettronica   (ad
          esempio  l'unita' di comando elettronico) in modo da essere
          chiaramente leggibile e indelebile.
5.4.          Un esempio  del  marchio  di  omologazione  CEE  figura
          nell'appendice 7.

(*) Ad esempio: radiotelefono, C.B.
5.5.          Per i sistemi elettrici/elettronici inclusi nei veicoli
          omologati ai sensi della presente direttiva,  la  marcatura
          non e' richiesta.
5.6.           Non e' necessario che le marcature apposte sull'unita'
          elettrica/elettronica in conformita' del  punto  5.3  siano
          visibili quando l'unita' e' montata sul veicolo.
6.        Prescrizioni
6.1.      Prescrizioni generali
6.1.1.        Un  veicolo  (e  i relativi sistemi o unita' elettrici/
          elettronici deve essere progettato, costruito e montato  in
          modo tale che, in condizioni normali di impiego, il veicolo
          soddisfi le prescrizioni della presente direttiva.
6.2.         Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a
          banda larga dei veicoli ad accensione comandata.
6.2.1.    Metodo di misura
          Le  emissioni  elettromagnetiche   generate   dal   veicolo
          rappresentativo  del  tipo  devono  essere  misurate con il
          metodo descritto nell'allegato IV  ad  una  delle  distanze
          previste  per  l'antenna,  a  scelta  dal  costruttore  del
          veicolo.
6.2.2.     Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda larga del
          veicolo
6.2.2.1.    Se  si  esegue  la  misura  con   il   metodo   descritto
          nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e antenna di
          10,0  +- 0,2 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche
          e'  di  34  dBmicronV/m  (50  micronV/m)  nella  banda   di
          frequenza  da  30  a  75  MHz  e  di  34-45  dBuV/m (50-180
          micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz;  detto
          limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze
          superiori  a  75  MHz  come  indicato  nell'appendice 1 del
          presente allegato. Nella banda di frequenza da 400  a  1000
          MHz,  il  limite  resta  costante  a  45  dBmicronV/m  (180
          micronV/m).
6.2.2.2.    Se  si  esegue  la  misura  con   il   metodo   descritto
          nell'allegato IV, per una distanza tra veicolo e antenna di
          3,0  +- 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche
          e'  di  44  dBmicronV/m  (160  micronV/m)  nella  banda  di
          frequenza  da  30  a  75  MHz  e  di  44-55 dBuV/m (160-562
          micronV/m) nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz;  detto
          limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze
          superiori  a  75  MHz  come  indicato  nell'appendice 2 del
          presente allegato. Nella banda di frequenza da 400  a  1000
          MHz,  il  limite  resta  costante  a  55  dBmicronV/m  (562
          micronV/m).
6.2.2.3.  Per il tipo di veicolo rappresentativo del proprio tipo,  i
          valori  misurati  espressi  in  dBmicronV/m  (uV/m), devono
          essere di almeno  2,0  dB  (20%)  inferiori  al  limite  di
          riferimento.
6.3.      Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche gen-
          erate a banda stretta dei veicoli.
6.3.1.    Metodo di misura
          La   radiazione   elettromagnetica   generata  dal  veicolo
          rappresentativo  del  tipo  e'  misurata  con   il   metodo
          descritto  nell'allegato  V  ad una delle distanze previste
          per l'antenna, a scelta dal costruttore del veicolo.
6.3.2.       Limiti delle  emissioni  elettromagnetiche  nella  banda
          stretta del veicolo
6.3.2.1.      Se   si  esegue  la  misura  con  il  metodo  descritto
          nell'allegato V, per una distanza tra veicolo e antenna  di
          10,0 +- 0,2 m, il limite di riferimento di radiazione e' di
          24  dBmicronV/m  (16 micronV/m) nella banda di frequenza da
          30 a 75 MHz e da 24 a 35  dBuV/m  (16-56  micronV/m)  nella
          banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto limite subisce un
          aumento  lineare  logaritmico  per  frequenze situate al di
          sopra di 75 MHz come indicato nell'appendice 3. Nella banda
          di frequenza da 400 a 1000 MHz, il limite resta costante  a
          35 dBmicronV/m (56 uV/m).
6.3.2.2.      Se   si  esegue  la  misura  con  il  metodo  descritto
          nell'allegato V, per una distanza tra veicolo e antenna  di
          3,0  +- 0,05 m, il limite delle emissioni elettromagnetiche
          e'  di  34  dBmicronV/m  (50  micronV/m)  nella  banda   di
          frequenza  da  30  a  75  MHz  e  di  34-45  dBuV/m (50-180
          micronV/m)  nella banda di frequenza da 75 a 400 MHz; detto
          limite subisce un aumento lineare logaritmico per frequenze
          situate al di sopra di 75 MHz come indicato  nell'appendice
          4  del presente allegato. Nella banda di frequenza da 400 a
          1000 MHz, il limite resta costante a  45  dBmicronV/m  (180
          micronV/m).
6.3.2.3.    Per il veicolo rappresentativo del proprio tipo, i valori
          misurati espressi in dBmicronVm) uV/m) devono essere almeno
          di 2,0 dB (20%) inferiori al limite di riferimento.
6.3.2.4.  Nonostante i limiti definiti ai punti  6.3.2.1,  6.3.2.2  e
          6.3.2.3  del presente allegato, se durante la fase iniziale
          descritta nell'allegato  V,  punto  1.3,  l'intensita'  del
          segnale misurato ai capi dell'antenna di radioricezione del
          veicolo  e' inferiore a 20 bBmicronV/m (10 micronV/m) sulla
          gamma di frequenze da 88 a 108 MHz, il veicolo e'  ritenuto
          conforme  ai  limiti  delle  emissioni  elettromagnetiche a
          banda stretta e non sono necessarie altre prove.
6.4.       Prescrizioni relative all'immunita' dei veicoli  ai  campi
          elettromagnetici
6.4.1.    Metodo di misura
          L'immunita'   ai   campi   elettromagnetici   del   veicolo
          rappresentativo del proprio tipo deve essere verificata con
          il metodo descritto nell'allegato VI.
6.4.2.    Limiti di immunita ai campi elettromagnetici del veicolo
6.4.2.1.   Se le  prove  sono  effettuate  con  il  metodo  descritto
          nell'allegato  VI,  l'intensita' del campo elettromagnetico
          e' di 24 V/m di valore efficace  per  oltre  il  90%  della
          banda di frequenza da 20 a 1000 MHz e di 20 V/m rms (valore
          efficace) per l'intera banda di frequenza da 20 a 1000 MHz.
6.4.2.2.   Il veicolo rappresentativo del proprio tipo e' considerato
          conforme ai requisiti sull'immunita' se, durante  le  prove
          effettuate  in  conformita'  dell'allegato  VI  ed  essendo
          sottoposto ad un'intensita' di campo, espressa in V/m,  del
          25%  superiore  al  livello  di  riferimento,  non presenta
          alterazioni anomale della velocita'  delle  ruote  motrici,
          alterazioni   anomale   del  funzionamento  che  potrebbero
          causare  confusione  agli  altri  utenti  della  strada   o
          alterazioni  del  controllo diretto del veicolo percepibili
          dal conducente o da un altro utente della strada.
6.4.2.3.  Il controllo diretto del veicolo da parte del conducente si
          esercita mediante, ad esempio, lo  sterzo,  i  freni  o  il
          comando dell'acceleratore.
6.5.         Prescrizioni relative alle emissioni elettromagnetiche a
          banda larga dell'unita' elettrica/elettronica
6.5.1.    Metodo di misura
          Le   emissioni   elettromagnetiche   generate   dall'unita'
          elettrica/elettronica   rappresentativa  del  proprio  tipo
          devono   essere   misurate   con   il   metodo    descritto
          nell'allegato VII.
6.5.2.        Limiti  delle emissioni elettromagnetiche a banda larga
          dell'unita' elettrica/elettronica
6.5.2.1.    Se  si  esegue  la  misura  con   il   metodo   descritto
          nell'allegato    VII,    il    limite    delle    emissioni
          elettromagnetiche e' di 64-54 dBmicronV/m  (1600-500  uV/m)
          nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e il limite subisce
          una  diminuzione  lineare logaritmica per frequenze situate
          al di sopra di 30 MHz, e  di  54-65  dBmicronV/m  (500-1800
          uV/m)  nella  banda  di  frequenza  75-400 MHz, e il limite
          subisce un aumento logaritmico  per frequenze situate al di
          sopra  di  75  MHz,  come  indicato  nell'appendice  5  del
          presente  allegato.  Nella banda di frequenza da 400 a 1000
          MHz  il  limite  resta  costante  a  65  dBmicronV/m  (1800
          micronV/m).
6.5.2.2.    Per  l'unita'  elettrica/elettronica  rappresentativa del
          proprio tipo, i valori  misurati  espressi  in  dBmicronV/m
          (uV/m),  devono  essere  di almeno 2,0 dB (20%) al di sotto
          dei limiti di riferimento.
6.6.       Prescrizioni relative alle emissioni  elettromagnetiche  a
          banda stretta dell'unita' elettrica/elettronica.
6.6.1.    Metodo di misura
          La   emissioni   elettromagnetiche   generate   dall'unita'
          elettrica/elettronica  rappresentativa  del   tipo   devono
          essere misurate con il metodo descritto nell'allegato VIII.
6.6.2.       Limiti delle emissioni elettromagnetiche a banda stretta
          dell'unita' elettrica/elettronica
6.6.2.1.    Se  si  esegue  la  misura  con   il   metodo   descritto
          nell'allegato    VIII,    il    limite    delle   emissioni
          elettromagnetiche e' di 54-44 dBmicronV/m  (500-1600  uV/m)
          nella banda di frequenza da 30 a 75 MHz e il limite subisce
          una diminuzione lineare logaritmica per frequenze superiori
          a  30 MHz e di 44-55 dBmicronV/m (160-560 uV/m) nella banda
          di frequenza da 75 a  400  MHz,  e  il  limite  subisce  un
          aumento  lineare  logaritmico  per frequenze superiori a 75
          MHz, come indicato nell'appendice 6 del presente  allegato.
          Nella  banda di frequenza da 400 a 1000 MHz il limite resta
          costante a 55 dBmicronV/m (560 micronV/m).
6.6.2.2.   Per  l'unita'  elettrica/elettronica  rappresentativa  del
          proprio   tipo,   i  valori  misurati  espressi  in  dBUV/m
          (micronV/m), devono essere di almeno 2,0 dB (20%) inferiori
          al limite di riferimento.
6.7.              Prescrizioni  relative  all'immunita'   dell'unita'
          elettrica/elettronica ai campi elettromagnetici.
6.7.1.    Metodo di misura
          L'immunita'    ai    campi   elettromagnetici   dell'unita'
          elettrica/elettronica rappresentativa del proprio tipo deve
          essere misurata con uno dei metodi descritti  nell'allegato
          IX.
6.7.2.    Limiti di immunita' ai campi elettromagnetici
6.7.2.1.  Se si esegue la misura con i metodi descritti nell'allegato
          IX,  i  livelli  di  riferimento  della  prova di immunita'
          devono essere di 48 V/m per il metodo  delle  stripline  di
          150  mm, 12 V/m per il metodo delle stripline di 800 mm, di
          60  V/m  per  il  metodo  della   cella   TEM   (Transverse
          Electromagnetic  Mode),  di  48 mA per il metodo della Bulk
          Current Injection (BCI) e di 24 V/m  per  il  metodo  della
          irradiazione in camera anecoica componenti.
6.7.2.2.   L'unita' elettrica/elettronica rappresentativa del proprio
          tipo, sottoposta  ad  una  intensita'  di  campo  o  a  una
          corrente   espresse   nelle  rispettive  unita'  lineari  e
          superiori del  25%  al  limite  di  riferimento,  non  deve
          presentare  anomalie  di  funzionamento  atte  a  provocare
          alterazioni funzionali che  potrebbero  causare  confusione
          agli  altri utenti della strada o alterazioni del controllo
          diretto    di     un     veicolo     munito     dell'unita'
          elettrica/elettronica  percepibili  dal  conducente o da un
          qualsiasi altro utente della strada.
7.        Conformita' di produzione
7.1.         I provvedimenti intesi a  garantire  la  conformita'  di
          produzione  sono  presi  a  norma  dell'articolo  10  della
          direttiva 70/156/CEE.
7.2.         La conformita' di  produzione  per  quanto  riguarda  la
          compatibilita'   elettromagnetica   del   veicolo   o   del
          componente o dell'entita' tecnica, deve  essere  verificata
          sulla  base  dei dati contenuti nella scheda o nelle schede
          di omologazione di cui all'allegato III A e/o III  B  della
          presente direttiva.
7.3.            Se  l'autorita' non e' soddisfatta della procedura di
          verifica del costruttore, si  applicano  i  punti  2.4.2  e
          2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE ed i punti
          7.3.1 e 7.3.2 che seguono.
7.3.1.     Ai fini della verifica della conformita' di un veicolo, di
          un componente o di un'entita' tecnica prodotti in serie, la
          produzione  e'  considerata  conforme  ai  requisiti  della
          presente   direttiva   per  quanto  concerne  le  emissioni
          elettromagnetiche a banda larga e  a  banda  stretta  se  i
          livelli  misurati non superano di oltre 2 dB (25%) i limiti
          di  riferimento  prescritti  ai  punti  6.2.2.1,   6.2.2.2,
          6.3.2.1 e 6.3.2.2, a seconda di quello applicabile.
7.3.2.     Ai fini della verifica della conformita' di un veicolo, di
          un componente o di un'entita' tecnica prodotti in serie, la
          produzione  e'  considerata  conforme  ai  requisiti  della
          presente direttiva per quanto concerne l'immunita' ai campi
          elettromagnetici  se  il veicolo, il componente o l'entita'
          tecnica  non  presentano  alcuna  disfunzione  relativa  al
          controllo   diretto   del   veicolo   che  potrebbe  essere
          riscontrata dal conducente  o  da  qualsiasi  altro  utente
          della  strada  quando  il  suddetto  veicolo,  componente o
          entita' tecnica si trovino  nelle  condizioni  definite  al
          punto   4   dell'allegato   VI   e   siano   sottoposti  ad
          un'intensita' di campo, espressa in V/m, fino  all'80%  dei
          limiti  di  riferimento  prescritti  al  punto  6.4.2.1 del
          presente allegato.
8.        Eccezioni
8.1.     I veicoli, i sistemi o le unita' elettriche/elettroniche che
          non comprendono un oscillatore  elettronico  con  frequenza
          operativa superiore a 9 kHz sono ritenuti conformi ai punti
          6.3.2 o 6.6.2 dell'allegato I e agli allegati V e VIII.
8.2.            I  veicoli che non sono dotati di sistemi o di unita'
          elettriche/elettroniche  che  intervengono  nel   controllo
          diretto  del  veicolo  non devono essere sottoposti a prova
          per quanto riguarda l'immunita' e sono considerati conformi
          al  punto  6.4  dell'allegato  I  e  all'allegato  VI della
          presente direttiva.
8.3          Le unita' elettriche/elettroniche le  cui  funzioni  non
          intervengono  nel  controllo diretto del veicolo non devono
          essere sottoposte alla prova di immunita' e  sono  ritenute
          conformi  al  punto  6.7  dell'allegato I e all'allegato IX
          della presente direttiva.
8.4.      Scariche elettrostatiche
          Per i veicoli muniti di pneumatici,  la  carrozzeria  o  il
          telaio del veicolo possono essere considerati una struttura
          elettricamente   isolata.   Una   tensione   elettrostatica
          significativa in relazione all'ambiente esterno del veicolo
          si verifica soltanto nel momento in cui  l'occupante  entra
          od  esce  dal  veicolo  stesso.  Poiche' in quel momento il
          veicolo e' fermo, non sono  ritenute  necessarie  prove  di
          omologazione per quanto riguarda la scarica elettrostatica.
8.5.      Transitori condotti
          Poiche'  durante  la  guida normale del veicolo non vengono
          effettuate  connessioni  elettriche  esterne,  non  vengono
          generati  transitori  di condotti in relazione all'ambiente
          esterno. La responsabilita' di garantire che l'attrezzatura
          puo'  tollerare  transitori  condotti  all'interno  di   un
          veicolo,  dovuti  ad  esempio  alla commutazione di cariche
          elettriche ed all'interazione tra  i  sistemi,  incombe  al
          costruttore.   Non   sono   ritenute  necessarie  prove  di
          omologazione per quanto riguarda i transitori di condotti.

     ---->  Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 20 del S.O.  <----


    Scheda informativa n. ... conformemente all'allegato I della
direttiva 70/156/CEE (*) concernente l'omologazione CEE di un tipo di
veicolo    a   motore   per   quanto   riguarda   la   compatibilita'
elettromagnetica (71/245/CEE) modificata da  ultimo  dalla  direttiva
95/.../CE

|                                                                   |
| Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite  |
| in triplice copia e includere un indice del contenuto.            |
|                                                                   |
| Gli eventuali disegni devono essere forniti                       |
| in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in   |
| fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono       |
| fornire sufficienti dettagli.                                     |
|                                                                   |
| Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano   |
| funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le         |
| necessarie informazioni relative alle prestazioni.                |
|                                                                   |
0.         Dati generali
0.1.       Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.       Tipo e denominazione commerciale generale:
0.3.        Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo
           (b):
0.3.1.     Posizione della marcatura:
0.4.       Categoria del veicolo (c):
0.5.       Nome ed indirizzo del costruttore:
0.6.       Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1.         Caratteristiche costruttive generali del veicolo
1.1.       Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
1.6.       Posizione e disposizione del motore:
3.         Motopropulsore (q)
3.1.       Costruttore:
3.1.1.     Codice motore del costruttore (apposto sul motore, o altri
           mezzi d'identificazione):
3.2.1.1.      Principio  di  funzionamento:   accensione   comandata/
           accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1):
3.2.1.2.   Numero e disposizione dei cilindri:
3.2.1.8.   Potenza netta massima (t): ... kW a ... min 1
3.2.4.     Alimentazione:
3.2.4.1.   A carburatore/i: si/no (1)
3.2.4.1.3. Numero:
3.2.4.2.      A  iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea):
           si/no (1)
3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:
3.2.4.3.    Ad iniezione (soltanto motori ad  accensione  comandata):
           si/no (1)

(*)  I  numeri  delle  voci  e le note in calce della presente scheda
    informativa corrispondono a quelli  della  direttiva  70/156/CEE,
    punto  2. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva
    sono state omesse.
(1) Cancellare la dicitura inutile.
3.2.4.3.4. Descrizione del sistema:
3.2.5.     Impianto elettrico:
3.2.5.1.   Tensione nominale: ... V, terminale a massa pos/neg (1)
3.2.5.2.   Generatore
3.2.5.2.1. Tipo:
3.2.5.2.2. Potenza nominale: ... VA
3.2.6.     Accensione
3.2.6.2.   Tipo o tipi:
3.2.6.3.   Principio di funzionamento:
3.3.       Motore elettrico
3.3.1.     Tipo (avvolgimento, eccitazione):
3.3.1.1.   Massima (1) potenza oraria: ... kW
4.         Trasmissione (v)
4.2.         Tipo di trasmissione (meccanica,  idraulica,  elettrica,
           ecc.):
4.2.1.     Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono):
6.         Sospensioni
6.2.2.     Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono):
7.         Impianto sterzante
7.2.2.1.   Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono):
7.2.6.     Sistema ed ampiezza dell'eventuale regolazione del comando
           dello sterzo:
8.         Freni
8.5.            Nel caso di veicoli muniti di sistemi antibloccaggio,
           descrizione del funzionamento  del  sistema  (comprendente
           eventuali   elementi  elettronici),  curva  di  bloccaggio
           elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico:
9.         Carrozzeria
9.1.       Tipo di carrozzeria:
9.5.       Parabrezza ed altre vetrature:
9.5.2.3.   Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono) degli alzacristalli elettrici:
9.6.       Tergicristallo parabrezza
9.6.1.       Descrizione tecnica dettagliata (comprese  fotografie  o
           disegni):
9.8.       Dispositivi di sbrinamento e disappannamento
9.8.1.         Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o
           disegni):
9.9.      Specchi retrovisori (dichiarare per ogni singolo specchio):
9.9.6.     Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono)
           del sistema di regolazione:
9.10.3.    Sedili
9.10.3.4.  Caratteristiche: descrizione e disegni dei

(1) Cancellare la dicitura inutile.
9.10.3.4.2.Sistema di regolazione:
9.10.3.4.3.Sistemi di spostamento e di bloccaggio:
9.12.      Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta
9.12.3.    Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono):
9.18.      Soppressione delle perturbazioni radioelettriche
9.18.1.        Descrizione  e  disegni/fotografie  delle  forme e dei
           materiali della parte di carrozzeria  che  costituisce  il
           vano  motore  e  della  parte dell'abitacolo piu' vicina a
           detto vano:
9.18.2.        Disegni/fotografie  della  posizione  dei   componenti
           metallici  alloggiati  nel vano motore (ad es. dispositivi
           di  riscaldamento,  ruota  di  scorta,  filtro  dell'aria,
           meccanismo dello sterzo, ecc.):
9.18.3.        Tabella  e  disegno  particolareggiato  dei componenti
           utilizzati   per   il   controllo   delle    perturbazioni
           radioelettriche:
9.18.4.     Dettagli del valore nominale delle resistenze in corrente
           continua e, nel caso  di  cavi  resistivi  di  accensione,
           della resistenza nominale al metro lineare:
10.        Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
10.5.          Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici
           diversi dai proiettori (se esistono)
12.        Varie
12.2.      Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del
           veicolo
12.2.3.    Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici (se
           esistono):
                             Appendice 1
Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:
Tipo di carrozzeria:
Guida a destra o a sinistra:
Interasse:
Componenti in opzione:
                             Appendice 2
Verbale  o  verbali  di  prova  presentati  dal  costruttore  o   dal
laboratorio  autorizzato  o  accreditato  ai  fini della compilazione
della scheda di omologazione.