ALLEGATO II B Scheda informativa N.... relativa all'omologazione CE di un'unita' elettrica/elettronica per quanto riguarda la compatibilita' elettromagnetica (72/245/CEE), modificata da ultimo dalla direttiva 95/.../CE | | | Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite | | in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli | | eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con | | sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto | | formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.| | | | Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano | | funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le | | necessarie informazioni relative alle prestazioni. | | | 0. Dati generali 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e denominazione commerciale/i generale/i: 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchi di omologazione per componenti ed entita' tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: 1. L'unita' elettrica/elettronica e' approvata in quanto componente/entita' tecnica (*) 2. Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio: Appendice 1 Descrizione dell'unita' elettrica/elettronica scelta per rappresentare il tipo: Appendice 2 Verbale o verbali di prova presentati dal costruttore o dal laboratorio autorizzato o accreditato ai fini della compilazione della scheda di omologazione. (*) Cancellare la dicitura inutile. ALLEGATO III A MODELLO (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE | | | Timbro dell'amministrazione | | | Comunicazione riguardante: - l'omologazione CEE (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CEE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e designazione commerciale generale: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1)(2): 0.3.1. Posizione della marcatura 0.4. Categoria del veicolo (3): 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entita' tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: PARTE II 1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Altre osservazioni: vedere appendice 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia. (1) Cancellare le diciture inutili. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??). (3) Secondo le definizioni di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE. Appendice alla scheda di omologazione CEE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/.../CE 1. Altre informazioni 1.1. Eventuali dispositivi speciali ai fini dell'allegato IV della presente direttiva: (ad es.: ...) 1.2. Tensione nominale del sistema elettrico: ... V, terminale a massa positivo/negativo 1.3. Tipo di carrozzeria: 1.4. Elenco dei sistemi elettronici installati sul veicolo o sui veicoli sottoposti a prova, non limitato alle voci contenute nella scheda informativa (cfr. appendice 1 dell'allegato IIB): 1.5. Laboratorio autorizzato o accreditato (ai fini della presente direttiva) incaricato delle prove: 5. Osservazioni: (ad es. valido per veicoli con guida a destra e a sinistra) ALLEGATO III B MODELLO (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE | | | Timbro dell'amministrazione | | | Comunicazione riguardante: - l'omologazione CEE (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e designazione commerciale generale: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1)(2): 0.3.1. Posizione della marcatura 0.4. Categoria del veicolo (3): 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: 0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entita' tecniche: 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: PARTE II 1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale di prova: 4. Numero del verbale di prova: 5. Altre osservazioni: vedere appendice 6. Luogo: 7. Data: 8. Firma: 9. Si allega l'indice del fascicolo informativo depositato presso l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia. (1) Cancellare le diciture inutili. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??). (3) Secondo le definizioni di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE. Appendice alla scheda di omologazione CEE n. ... concernente l'omologazione di un'unita' elettrica/elettronica per quanto riguarda la direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/.../CE 1. Altre informazioni 1.1. Tensione nominale del sistema elettrico: ... V, terminale a massa positivo/negativo 1.2. L'unita' elettrica/elettronica puo' essere installata su qualsiasi tipo di veicolo, con le seguenti limitazioni: 1.2.1. Eventuali condizioni di installazione: 1.3. L'unita elettrica/elettronica puo' essere installata unicamente sui seguenti tipi di veicoli: 1.3.1. Eventuali condizioni d'installazione: 1.5. Laboratorio autorizzato/accreditato (ai fini della presente direttiva) incaricato dalle prove: 5. Osservazioni: ALLEGATO IV METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA IRRADIATE DAI VEICOLI 1. Considerazioni generali 1.1. Il metodo di misura descritto nel presente allegato si applica unicamente ai veicoli. 1.2. Strumentazione di misura La strumentazione di misura deve soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16-1 (93), del Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR). Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga di cui al presente allegato si utilizza un rilevatore di quasi- picco; se viene utilizzato un rivelatore di picco, si deve applicare un fattore di correzione adeguato, in base alla frequenza degli impulsi d'accensione. 1.3. Metodo di prova 1.4. Il metodo o i metodi specifici di prova utilizzati e le gamme di frequenza coperte per determinare la immunita' sono: (precisare il metodo impiegato in base all'allegato IX). La prova ha lo scopo di misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga generate dai sistemi ad accensione comandata. Per l'antenna di riferimento sono ammesse, a scelta, due distanze: a 10 oppure a 3 m dal veicolo. In entrambi i casi devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 3 del presente allegato. 2. Espressione dei risultati I risultati delle misure sono espressi in dBmicronV/m (uV/m) per una larghezza di banda di 120 kHz. Se la larghezza effettiva di banda B (espressa in kHz) dell'apparecchio di misura differisce da 120 kHz, i valori indicati in micronV/m devono essere convertiti alla larghezza di banda di 120 kHz moltiplicandoli per il fattore 120/B. 3. Luogo di misura 3.1. L'area di prova (sito aperto) deve essere piana, libera e priva di superfici riflettenti le onde elettromagnetiche entro una circonferenza con raggio minimo di 30 m, misurato a partire da un punto situato a meta' distanza tra il veicolo e l'antenna (cfr. figura 1 dell'appendice 1). 3.2. La strumentazione di misura, la cabina di prova o il veicolo nel quale si trova l'apparecchio di misura, possono essere situati all'interno dell'area di prova, ma soltanto nella parte indicata nella figura 1, appendice 1 del presente allegato. Sono ammesse altre antenne riceventi all'interno dell'area di prova di misura, ad una distanza di almeno 10 m sia dall'antenna ricevente principale che dal veicolo di prova, purche' si possa dimostrare che i risultati della prova non sono alterati. 3.3. Per le prove si possono utilizzare installazioni chiuse se si puo' dimostrare una corrispondenza tra dette camere ed il sito aperto. Dette installazioni non sono soggette ai requisiti dimensionali della figura 1, appendice 1 del presente allegato, eccettuata la distanza tra il veicolo e l'antenna e l'altezza di quest'ultima. Inoltre, non e' necessario controllare il livello delle emissioni elettromagnetiche dell'ambiente prima e dopo la prova, come prescritto al punto 3.4 del presente allegato. 3.4. Ambiente Per accertarsi che non esistano emissioni elettromagnetiche dell'ambiente o segnali estranei di valore tale da influire materialmente sulle misure, si deve procedere alla misura della radiazione prima e dopo la prova vera e propria. Se le emissioni elettromagnetiche dell'ambiente sono misurate in presenza del veicolo, occorre accertarsi che le emissioni elettromagnetiche provenienti dal veicolo non influiscano significativamente sulle misure ambiente (ad esempio rimuovendo il veicolo dalla zona di prova, estraendo la chiave d'avviamento o disinserendo la batteria). In entrambi i casi, i livelli dell'emissione elettromagnetica dell'ambiente o del segnale estraneo devono essere inferiori di almeno 10 dB ai limiti di emissione elettromagnetica indicati rispettivamente ai punti 6.2.2.1 o 6.2.2.2 dell'allegato I, fatte salve le emissioni elettromagnetiche ambiente intenzionali a banda stretta. 4. Condizioni del veicolo durante le prove 4.1. Motore Il motore deve funzionare alla sua temperatura normale di funzionamento e il cambio deve essere in folle. Se per ragioni pratiche cio' non e' possibile, si devono cercare soluzioni alternative di comune accordo tra il costruttore e il servizio tecnico. Occorre accertarsi che il meccanismo del cambio di marcia non eserciti alcun influsso sulle radiazioni elettromagnetiche. Nel corso di ogni misura il motore deve funzionare nel modo seguente: | | Metodo di misura Tipo di motore | | | | Quasi-picco | Picco | | | | Accensione comandata | Regime del motore | Regime del motore | | Un cilindro | 2500 g/min +- 10% | 2500 g/min +- 10% | | Piu' cilindri | 1500 g/min +- 10% | 1500 g/min +- 10% | | 4.2. La prova non deve essere eseguita sotto la pioggia o sotto altre precipitazioni, ne' durante i dieci minuti successivi alla cessazione delle precipitazioni. 5. Tipo, posizione e orientamento dell'antenna 5.1. Tipo di antenna E' ammesso qualsiasi tipo di antenna, a condizione che possa essere normalizzata con l'antenna di riferimento. Per calibrare l'antenna puo' essere utilizzato il metodo descritto nell'appendice A della pubblicazione n. 12, terza edizione, del CISPR. 5.2. Altezza e distanza della misura 5.2.1. Altezza 5.2.1.1. Prova a 10 m Il centro di fase dell'antenna deve essere 3,00 +- 0,05 m al di sopra del piano sul quale si trova il veicolo. 5.2.1.2. Prova a 3 m Il centro di fase dell'antenna deve essere 1,80 +- 0,05 m al di sopra del piano sul quale si trova il veicolo. 5.2.1.3. Nessuna parte degli elementi di ricezione dell'antenna deve trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul quale si trova il veicolo. 5.2.2. Distanza 5.2.2.1. Prova a 10 m La distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna, o un altro punto definito durante la procedura di normalizzazione descritta al punto 5.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo deve essere di 10,0 +- 0,02 m. 5.2.2.2. Prova a 3 m La distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna o un altro punto determinato nella procedura di normalizzazione descritta al punto 5.1 del presente allegato, e la superficie esterna del veicolo deve essere di 3,0 +- 0,05 m. 5.2.2.3. Se esegue la prova in un'installazione chiusa al fine di creare uno schermo elettromagnetico per le onde radioelettriche, gli elementi di ricezione dell'antenna non devono trovarsi a meno di 1,0 m da qualsiasi materiale anecoico per le onde radio e a meno di 1,5 m dalla parete della suddetta installazione. Non deve esservi materiale anecoico tra l'antenna ricevente ed il veicolo sottoposto alla prova. 5.3. Posizione dell'antenna rispetto al veicolo L'antenna deve essere collocata prima sul lato sinistro e poi sul lato destro del veicolo, parallelamente al piano di simmetria longitudinale del veicolo e in corrispondenza del centro del motore (cfr. figura 1, appendice 1 del presente allegato). 5.4. Orientamento dell'antenna Per ogni punto di misura i rilevamenti sono eseguiti con l'antenna polarizzata prima sul piano verticale e poi su quello orizzontale (cfr. figura 2 dell'appendice 1 del presente allegato). 5.5. Valori rilevati Il maggiore dei quattro valori rilevati eseguiti per ciascuna frequenza conformemente ai punti 5.3 e 5.4 deve essere considerato come valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite le misure. 6. Frequenze 6.1. Misure Le misure devono essere eseguite nella gamma di frequenza da 30 a 1.000 MHz. Per accertarsi che un veicolo soddisfi i requisiti del presente allegato; il servizio incaricato delle prove deve eseguire le prove per 13 valori di frequenza della gamma, ad esempio: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 e 900 MHz. Se nel corso della prova si dovesse superare il limite, occorre accertarsi che detto superamento sia dovuto al veicolo e non all'emissione elettromagnetica dell'ambiente. 6.1.1. I limiti si applicano nella gamma di frequenze da 30 a 1.000 MHz. 6.1.2. Le misure possono essere eseguite con rivelatori di picco o di quasi-picco. I limiti indicati nell'allegato 1, punti 6.2 e 6.5, si applicano ai rivelatori di quasi-picco. Se si utilizzano rivelatori di picco, si devono aggiungere 38 dB per una larghezza di banda di 1 MHz o sottrarre 22 dB per una larghezza di banda di 1 kHz. 6.2. Tolleranze Frequenza unica | Tolleranza (MHz) | (MHz) | | 45, 65, 90, 120, 150, 190, e 230 | +- 5 280, 380, 450, 600, 750 e 900 | +- 20 | Le tolleranze applicate alle succitate frequenze hanno lo scopo di evitare interferenze dovute ad emissioni elettromagnetiche dell'ambiente che si trovano alle frequenze nominali, o in prossimita' di esse, durante le misure. ----> Vedere IMMAGINI da pag. 32 a pag. 33 del S.O. <----