(all. 2 - art. 1)
                            ALLEGATO II B
Scheda informativa N.... relativa all'omologazione  CE  di  un'unita'
elettrica/elettronica   per   quanto   riguarda   la   compatibilita'
elettromagnetica (72/245/CEE), modificata da ultimo  dalla  direttiva
95/.../CE

|                                                                   |
| Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite  |
| in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli        |
| eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con   |
| sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto    |
| formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.|
|                                                                   |
| Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano   |
| funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le         |
| necessarie informazioni relative alle prestazioni.                |
|                                                                   |
0.   Dati generali
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo e denominazione commerciale/i generale/i:
0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
0.7.  Posizione  e metodo di fissaggio del marchi di omologazione per
     componenti ed entita' tecniche:
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1.       L'unita'  elettrica/elettronica  e'  approvata   in   quanto
     componente/entita' tecnica (*)
2.   Eventuali limitazioni d'impiego e condizioni di montaggio:
                             Appendice 1
Descrizione     dell'unita'    elettrica/elettronica    scelta    per
rappresentare il tipo:
                             Appendice 2
Verbale  o  verbali  di  prova  presentati  dal  costruttore  o   dal
laboratorio  autorizzato  o  accreditato  ai  fini della compilazione
della scheda di omologazione.


(*) Cancellare la dicitura inutile.
                           ALLEGATO III A
                               MODELLO
                (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))
                     SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

                                      |                             |
                                      | Timbro dell'amministrazione |
                                      |                             |
Comunicazione riguardante:
- l'omologazione CEE (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)
di  un  tipo  di  veicolo/componente/entita'  tecnica  (1) per quanto
riguarda la  direttiva    .../.../CEE,  modificata  da  ultimo  dalla
direttiva .../.../CEE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
PARTE I
0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.   Tipo e designazione commerciale generale:
0.3.         Mezzi  di  identificazione  del  tipo,  se  marcati  sul
       veicolo/componente/entita' tecnica (1)(2):
0.3.1. Posizione della marcatura
0.4.   Categoria del veicolo (3):
0.5.   Nome ed indirizzo del costruttore:
0.7.   Posizione e metodo di fissaggio del  marchio  di  omologazione
     CEE per componenti ed entita' tecniche:
0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
PARTE II
1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Altre osservazioni: vedere appendice
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9.  Si  allega  l'indice  del fascicolo informativo depositato presso
   l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia.

(1) Cancellare le diciture inutili.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono  dei  caratteri
    che   non   interessano  la  descrizione  del  tipo  di  veicolo,
    componente  o  entita'  tecnica  di  cui  alla  presente   scheda
    informativa/di  omologazione,  detti caratteri sono rappresentati
    dal simbolo "?"  (esempio: ABC??123??).
(3) Secondo le definizioni di cui all'allegato II A  della  direttiva
    70/156/CEE.

          Appendice alla scheda di omologazione CEE n. ...
   concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la
direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/.../CE
1.   Altre informazioni
1.1.  Eventuali  dispositivi  speciali ai fini dell'allegato IV della
     presente direttiva: (ad es.: ...)
1.2. Tensione nominale del sistema  elettrico:  ...  V,  terminale  a
     massa positivo/negativo
1.3. Tipo di carrozzeria:
1.4.  Elenco  dei  sistemi  elettronici  installati sul veicolo o sui
     veicoli sottoposti a prova, non  limitato  alle  voci  contenute
     nella scheda informativa (cfr. appendice 1 dell'allegato IIB):
1.5.  Laboratorio  autorizzato  o accreditato (ai fini della presente
     direttiva) incaricato delle prove:
5.   Osservazioni:
     (ad es. valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

                           ALLEGATO III B
                               MODELLO
                (Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))
                     SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

                                      |                             |
                                      | Timbro dell'amministrazione |
                                      |                             |
Comunicazione riguardante:
- l'omologazione CEE (1)
- l'estensione dell'omologazione (1)
- il rifiuto dell'omologazione (1)
- la revoca dell'omologazione (1)
di  un  tipo  di  veicolo/componente/entita'  tecnica  (1) per quanto
riguarda  la  direttiva  .../.../CE,  modificata  da   ultimo   dalla
direttiva .../.../CE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
PARTE I
0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.   Tipo e designazione commerciale generale:
0.3.         Mezzi  di  identificazione  del  tipo,  se  marcati  sul
       veicolo/componente/entita' tecnica (1)(2):
0.3.1. Posizione della marcatura
0.4.   Categoria del veicolo (3):
0.5.   Nome ed indirizzo del costruttore:
0.7.   Posizione e metodo di fissaggio del  marchio  di  omologazione
     CEE per componenti ed entita' tecniche:
0.8.   Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
PARTE II
1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Altre osservazioni: vedere appendice
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9.  Si  allega  l'indice  del fascicolo informativo depositato presso
   l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia.

(1) Cancellare le diciture inutili.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono  dei  caratteri
    che   non   interessano  la  descrizione  del  tipo  di  veicolo,
    componente  o  entita'  tecnica  di  cui  alla  presente   scheda
    informativa/di  omologazione,  detti caratteri sono rappresentati
    dal simbolo "?"  (esempio: ABC??123??).
(3) Secondo le definizioni di cui all'allegato II A  della  direttiva
    70/156/CEE.

          Appendice alla scheda di omologazione CEE n. ...
    concernente l'omologazione di un'unita' elettrica/elettronica
  per quanto riguarda la direttiva 72/245/CEE, modificata da ultimo
                      dalla direttiva 95/.../CE
1.     Altre informazioni
1.1.      Tensione nominale del sistema elettrico: ... V, terminale a
       massa positivo/negativo
1.2.     L'unita' elettrica/elettronica  puo'  essere  installata  su
       qualsiasi tipo di veicolo, con le seguenti limitazioni:
1.2.1. Eventuali condizioni di installazione:
1.3.         L'unita  elettrica/elettronica  puo'  essere  installata
       unicamente sui seguenti tipi di veicoli:
1.3.1. Eventuali condizioni d'installazione:
1.5. Laboratorio  autorizzato/accreditato  (ai  fini  della  presente
       direttiva) incaricato dalle prove:
5.   Osservazioni:

                             ALLEGATO IV
  METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA LARGA
                        IRRADIATE DAI VEICOLI
1.       Considerazioni generali
1.1.          Il  metodo di misura descritto nel presente allegato si
         applica unicamente ai veicoli.
1.2.     Strumentazione di misura
         La strumentazione di  misura  deve  soddisfare  i  requisiti
         della    pubblicazione    n.   16-1   (93),   del   Comitato
         internazionale speciale delle perturbazioni  radioelettriche
         (CISPR).
         Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda larga di
         cui al presente allegato si utilizza un rilevatore di quasi-
         picco;  se  viene utilizzato un rivelatore di picco, si deve
         applicare un fattore di correzione adeguato,  in  base  alla
         frequenza degli impulsi d'accensione.
1.3.     Metodo di prova
1.4.    Il metodo o i metodi specifici di prova utilizzati e le gamme
         di  frequenza  coperte  per  determinare  la immunita' sono:
         (precisare il metodo impiegato in base all'allegato IX).
         La  prova   ha   lo   scopo   di   misurare   le   emissioni
         elettromagnetiche  a  banda  larga  generate  dai sistemi ad
         accensione comandata.
         Per l'antenna di riferimento sono  ammesse,  a  scelta,  due
         distanze:  a 10 oppure a 3 m dal veicolo. In entrambi i casi
         devono essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 3  del
         presente allegato.
2.       Espressione dei risultati
         I risultati delle misure sono espressi in dBmicronV/m (uV/m)
         per  una  larghezza  di  banda  di  120 kHz. Se la larghezza
         effettiva di banda B (espressa in kHz)  dell'apparecchio  di
         misura differisce da 120 kHz, i valori indicati in micronV/m
         devono  essere convertiti alla larghezza di banda di 120 kHz
         moltiplicandoli per il fattore 120/B.
3.       Luogo di misura
3.1.      L'area di prova (sito aperto) deve essere piana,  libera  e
         priva  di  superfici  riflettenti  le onde elettromagnetiche
         entro una circonferenza con raggio minimo di 30 m,  misurato
         a  partire  da  un  punto  situato  a  meta' distanza tra il
         veicolo e l'antenna (cfr.  figura 1 dell'appendice 1).
3.2.     La strumentazione di misura, la cabina di prova o il veicolo
         nel  quale  si trova l'apparecchio di misura, possono essere
         situati all'interno dell'area di prova,  ma  soltanto  nella
         parte  indicata  nella  figura  1,  appendice 1 del presente
         allegato.
         Sono ammesse altre antenne riceventi  all'interno  dell'area
         di  prova  di  misura,  ad  una  distanza di almeno 10 m sia
         dall'antenna ricevente principale che dal veicolo di  prova,
         purche'  si possa dimostrare che i risultati della prova non
         sono alterati.
3.3.     Per le prove si possono utilizzare installazioni  chiuse  se
         si puo' dimostrare una corrispondenza tra dette camere ed il
         sito  aperto.  Dette  installazioni  non  sono  soggette  ai
         requisiti dimensionali  della  figura  1,  appendice  1  del
         presente  allegato,  eccettuata la distanza tra il veicolo e
         l'antenna e  l'altezza  di  quest'ultima.  Inoltre,  non  e'
         necessario    controllare   il   livello   delle   emissioni
         elettromagnetiche dell'ambiente prima e dopo la prova,  come
         prescritto al punto 3.4 del presente allegato.
3.4.     Ambiente
         Per  accertarsi che non esistano emissioni elettromagnetiche
         dell'ambiente o segnali estranei di valore tale da  influire
         materialmente  sulle  misure,  si deve procedere alla misura
         della radiazione prima e dopo la prova vera e propria. Se le
         emissioni elettromagnetiche dell'ambiente sono  misurate  in
         presenza  del  veicolo,  occorre accertarsi che le emissioni
         elettromagnetiche provenienti dal  veicolo  non  influiscano
         significativamente   sulle   misure   ambiente  (ad  esempio
         rimuovendo il veicolo dalla  zona  di  prova,  estraendo  la
         chiave   d'avviamento  o  disinserendo  la  batteria).    In
         entrambi i casi, i livelli  dell'emissione  elettromagnetica
         dell'ambiente o del segnale estraneo devono essere inferiori
         di  almeno  10  dB  ai  limiti di emissione elettromagnetica
         indicati  rispettivamente  ai  punti   6.2.2.1   o   6.2.2.2
         dell'allegato  I, fatte salve le emissioni elettromagnetiche
         ambiente intenzionali a banda stretta.
4.       Condizioni del veicolo durante le prove
4.1.     Motore
         Il motore deve funzionare alla sua  temperatura  normale  di
         funzionamento  e  il  cambio  deve  essere  in folle. Se per
         ragioni pratiche cio' non e' possibile,  si  devono  cercare
         soluzioni alternative di comune accordo tra il costruttore e
         il  servizio  tecnico.  Occorre accertarsi che il meccanismo
         del cambio di  marcia  non  eserciti  alcun  influsso  sulle
         radiazioni  elettromagnetiche.  Nel  corso di ogni misura il
         motore deve funzionare nel modo seguente:

                      |
                      |            Metodo di misura
   Tipo di motore     |
                      |                   |
                      |    Quasi-picco    |      Picco
                      |                   |
                      |                   |
 Accensione comandata | Regime del motore | Regime del motore
                      |                   |
 Un cilindro          | 2500 g/min +- 10% | 2500 g/min +- 10%
                      |                   |
 Piu' cilindri        | 1500 g/min +- 10% | 1500 g/min +- 10%
                      |                   |
4.2.       La prova non deve essere eseguita sotto la pioggia o sotto
         altre precipitazioni, ne' durante i dieci minuti  successivi
         alla cessazione delle precipitazioni.
5.       Tipo, posizione e orientamento dell'antenna
5.1.     Tipo di antenna
         E' ammesso qualsiasi tipo di antenna, a condizione che possa
         essere   normalizzata  con  l'antenna  di  riferimento.  Per
         calibrare  l'antenna  puo'  essere  utilizzato   il   metodo
         descritto  nell'appendice A della pubblicazione n. 12, terza
         edizione, del CISPR.
5.2.     Altezza e distanza della misura
5.2.1.   Altezza
5.2.1.1. Prova a 10 m
         Il centro di fase dell'antenna deve essere 3,00 +- 0,05 m al
         di sopra del piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.1.2. Prova a 3 m
        Il centro di fase dell'antenna deve essere 1,80 +- 0,05 m  al
         di sopra del piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.1.3.  Nessuna parte degli elementi di ricezione dell'antenna deve
         trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul quale  si  trova  il
         veicolo.
5.2.2.   Distanza
5.2.2.1. Prova a 10 m
         La  distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna, o un
         altro punto definito durante la procedura di normalizzazione
         descritta  al  punto  5.1  del  presente  allegato,   e   la
         superficie  esterna  del veicolo deve essere di 10,0 +- 0,02
         m.
5.2.2.2. Prova a 3 m
         La distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna  o  un
         altro  punto  determinato nella procedura di normalizzazione
         descritta  al  punto  5.1  del  presente  allegato,   e   la
         superficie esterna del veicolo deve essere di 3,0 +- 0,05 m.
5.2.2.3.  Se  esegue  la  prova in un'installazione chiusa al fine di
         creare   uno   schermo   elettromagnetico   per   le    onde
         radioelettriche,  gli elementi di ricezione dell'antenna non
         devono trovarsi a meno  di  1,0  m  da  qualsiasi  materiale
         anecoico  per  le  onde radio e a meno di 1,5 m dalla parete
         della suddetta installazione.  Non  deve  esservi  materiale
         anecoico  tra  l'antenna  ricevente ed il veicolo sottoposto
         alla prova.
5.3.     Posizione dell'antenna rispetto al veicolo
         L'antenna deve essere collocata prima sul  lato  sinistro  e
         poi  sul lato destro del veicolo, parallelamente al piano di
         simmetria longitudinale del veicolo e in corrispondenza  del
         centro  del  motore (cfr. figura 1, appendice 1 del presente
         allegato).
5.4.     Orientamento dell'antenna
         Per  ogni  punto  di  misura i rilevamenti sono eseguiti con
         l'antenna polarizzata prima sul piano  verticale  e  poi  su
         quello  orizzontale  (cfr.  figura  2  dell'appendice  1 del
         presente allegato).
5.5.     Valori rilevati
         Il  maggiore  dei  quattro  valori  rilevati  eseguiti   per
         ciascuna  frequenza  conformemente  ai  punti 5.3 e 5.4 deve
         essere  considerato   come   valore   caratteristico   della
         frequenza alla quale sono state eseguite le misure.
6.       Frequenze
6.1.     Misure
         Le misure devono essere eseguite nella gamma di frequenza da
         30  a  1.000  MHz.  Per accertarsi che un veicolo soddisfi i
         requisiti del  presente  allegato;  il  servizio  incaricato
         delle  prove  deve  eseguire  le  prove  per  13  valori  di
         frequenza della gamma, ad esempio:
         45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450,  600,  750  e
         900 MHz.
         Se  nel  corso  della  prova  si dovesse superare il limite,
         occorre accertarsi  che  detto  superamento  sia  dovuto  al
         veicolo e non all'emissione elettromagnetica dell'ambiente.
6.1.1.   I limiti si applicano nella gamma di frequenze da 30 a 1.000
         MHz.
6.1.2.    Le misure possono essere eseguite con rivelatori di picco o
         di quasi-picco. I limiti indicati nell'allegato 1, punti 6.2
         e 6.5, si applicano ai  rivelatori  di  quasi-picco.  Se  si
         utilizzano  rivelatori  di picco, si devono aggiungere 38 dB
         per una larghezza di banda di 1 MHz o sottrarre  22  dB  per
         una larghezza di banda di 1 kHz.
6.2.     Tolleranze

                  Frequenza unica                 |  Tolleranza
                      (MHz)                       |    (MHz)
                                                  |
                                                  |
       45, 65, 90, 120, 150, 190, e 230           |     +-  5
       280, 380, 450, 600, 750 e 900              |     +- 20
                                                  |
         Le  tolleranze  applicate  alle succitate frequenze hanno lo
         scopo  di   evitare   interferenze   dovute   ad   emissioni
         elettromagnetiche   dell'ambiente   che   si   trovano  alle
         frequenze nominali, o in prossimita'  di  esse,  durante  le
         misure.

     ---->  Vedere IMMAGINI da pag. 32 a pag. 33 del S.O.  <----