(all. 3 - art. 1)
                             ALLEGATO V
 METODO DI MISURA DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE A BANDA STRETTA
                       IRRADIANTE DAI VEICOLI
1.       Considerazioni generali
1.1.       Il metodo di misura descritto  nel  presente  allegato  si
         applica unicamente ai veicoli.
1.2.     Strumentazione di misura
         La  strumentazione  di  misura  deve  soddisfare i requisiti
         della   pubblicazione   n.   16-1   (93),    del    Comitato
         internazionale  speciale delle perturbazioni radioelettriche
         (CISPR).
         Per misurare le emissioni elettromagnetiche a banda  stretta
         di  cui  al  presente  allegato si utilizza un rilevatore di
         valore medio o un rivelatore di picco.
1.3.     Metodo di prova
1.3.1.       La  prova  ha  lo  scopo  di   misurare   le   emissioni
         elettromagnetiche  a  banda  stretta  generate da un sistema
         basato su microprocessore o da  un'altra  sorgente  a  banda
         stretta.
1.3.2.      In  un  primo tempo si misurano i livelli delle emissioni
         elettromagnetiche irradiate  nella  banda  di  frequenza  FM
         (88-108   MHz)  sull'antenna  radio  del  veicolo,  con  gli
         apparecchi  specificati  al  punto  1.2.  Se  le   emissioni
         elettromagnetiche   misurate   sono   inferiori  al  livello
         precisato al punto 6.3.2.4 dell'allegato I,  il  veicolo  e'
         considerato  conforme ai requisiti del presente allegato per
         quanto riguarda la banda di frequenze e  non  e'  necessario
         effettuare la prova completa.
1.3.3.      La  procedura  completa  di  prova ammette, a scelta, due
         distanze dell'antenna di misura: a  10  oppure  a  3  m  dal
         veicolo.  In  entrambi  i  casi  devono essere soddisfatti i
         requisiti di cui al punto 3 del presente allegato.
2.       Espressione dei risultati
         I  risultati  delle  misure  eseguite   sono   espressi   in
         dBmicronV/m (micronV/m).
3.       Luogo di misura
3.1.        L'area di prova (sito aperto) deve essere piana, libera e
         priva di superfici  riflettenti  le  onde  elettromagnetiche
         entro  una circonferenza con raggio minimo di 30 m, misurato
         a partire da un punto  situato  a  uguale  distanza  tra  il
         veicolo e l'antenna (cfr.  figura 1 dell'allegato IV).
3.2.     La strumentazione di misura, la cabina di prova o il veicolo
         nel  quale  si  trova  la  strumentazione di misura, possono
         essere situati all'interno dell'area di prova,  ma  soltanto
         nella   parte   indicata   nella   figura   1,  appendice  1
         dell'allegato IV.
         Sono ammesse altre antenne riceventi  all'interno  dell'area
         di  prova,  ad  una distanza di almeno 10 m sia dall'antenna
         ricevente principale che dal veicolo di  prova,  purche'  si
         possa  dimostrare  che  i  risultati  della  prova  non sono
         alterati.
3.3.       Per le prove si possono utilizzare installazioni chiuse se
         si puo' dimostrare una corrispondenza tra dette camere ed il
         sito  aperto.  Dette  installazioni  non  sono  soggette  ai
         requisiti   dimensionali   della   figura   1,  appendice  1
         dell'allegato IV, eccettuata la distanza tra  il  veicolo  e
         l'antenna  e  l'altezza  di  quest'ultima.   Inoltre, non e'
         necessario   controllare   il   livello   delle    emissioni
         elettromagnetiche  dell'ambiente prima e dopo la prova, come
         prescritto al punto 3.4 del presente allegato.
3.4.     Ambiente
         Per accertarsi che non esistano emissioni  elettromagnetiche
         dell'ambiente  o segnali estranei di valore tale da influire
         materialmente sulle misure, si deve  procedere  alla  misura
         della  radiazione  ambiente  prima  e  dopo  la prova vera e
         propria. Occorre accertarsi che  le  radiazioni  provenienti
         dal  veicolo non influiscano significativamente sulle misure
         ambiente (ad esempio rimuovendo il  veicolo  dalla  zona  di
         prova,  estraendo  la  chiave d'avviamento o disinserendo la
         batteria). In entrambi  i  casi,  i  livelli  dell'emissione
         elettromagnetica dell'ambiente o del segnale estraneo devono
         essere  di  almeno  10  dB  inferiori ai limiti di emissione
         elettromagnetica indicati rispettivamente ai punti 6.3.2.1 o
         6.3.2.2  dell'allegato   I,   fatte   salve   le   emissioni
         elettromagnetiche ambiente intenzionali a banda stretta.
4.       Condizioni del veicolo durante le prove
4.1.    I sistemi elettronici del veicolo devono essere in condizioni
         di normale funzionamento con veicolo fermo.
4.2.      La chiave di accensione deve essere inserita. Il motore non
         deve essere in moto.
4.3.     La prova non deve essere eseguita sotto la pioggia  o  sotto
         altre  precipitazioni, ne' durante i dieci minuti successivi
         alla cessazione delle precipitazioni.
5.       Tipo, posizione e orientamento dell'antenna
5.1.     Tipo di antenna
         E' ammesso qualsiasi tipo di antenna, a condizione che possa
         essere  normalizzata  con  l'antenna  di  riferimento.   Per
         calibrare   l'antenna   puo'  essere  utilizzato  il  metodo
         descritto nell'appendice A della pubblicazione n. 12,  terza
         edizione, del CISPR.
5.2.     Altezza e distanza della misura
5.2.1.   Altezza
5.2.1.1. Prova a 10 m
         Il centro di fase dell'antenna deve essere 3,00 +- 0,05 m al
         di sopra del piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.1.2. Prova a 3 m
         Il centro di fase dell'antenna deve essere 1,80 +- 0,05 m al
         di sopra del piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.1.3.  Nessuna parte degli elementi di ricezione dell'antenna deve
         trovarsi a meno di 0,25 m dal piano sul quale  si  trova  il
         veicolo.
5.2.2.   Distanza
5.2.2.1. Prova a 10 m
         La  distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna, o un
         altro punto definito durante la procedura di normalizzazione
         descritta  al  punto  5.1  del  presente  allegato,   e   la
         superficie esterna del veicolo deve essere di 10,0 +- 0,2 m.
5.2.2.2. Prova a 3 m
         La  distanza orizzontale tra l'estremita' dell'antenna, o un
         altro punto definito durante la procedura di normalizzazione
         descritta  al  punto  5.1  del  presente  allegato,   e   la
         superficie  esterna  del veicolo deve essere di 3,00 +- 0,05
         m.
5.2.2.3. Se si esegue la prova in un'installazione chiusa al fine  di
         creare    uno   schermo   elettromagnetico   per   le   onde
         radioelettriche, gli elementi di recezione dell'antenna  non
         devono  trovarsi  a  meno  di  1,0  m da qualsiasi materiale
         anecoico per le onde radio e a meno di 1,5  m  dalla  parete
         della  suddetta  installazione.  Non  deve esservi materiale
         anecoico fra l'antenna ricevente  e  il  veicolo  sottoposto
         alla prova.
5.3.     Posizione dell'antenna rispetto al veicolo
         L'antenna  deve  essere  collocata prima sul lato sinistro e
         poi sul lato destro del veicolo, parallelamente al piano  di
         simmetria  longitudinale del veicolo e in corrispondenza del
         centro del motore (cfr. figura 2, appendice 1  dell'allegato
         IV).
5.4.     Orientamento dell'antenna
         Per  ciascun punto di misura i rilevamenti sono eseguiti con
         l'antenna  polarizzata  sul  piano  verticale  e  sul  piano
         orizzontale (cfr. figura 2, appendice 1 dell'allegato IV).
5.5.     Valori rilevati
         Il   maggiore  dei  quattro  valori  rilevati  eseguiti  per
         ciascuna frequenza conformemente ai punti  5.3  e  5.4  deve
         essere   considerato   come   valore   caratteristico  della
         frequenza alla quale sono state eseguite le misure.
6.       Frequenze
6.1.     Misure
         Le misure sono eseguite nella gamma di  frequenza  da  30  a
         1000  MHz che viene suddivisa in 13 bande. In ciascuna banda
         si esegue una prova  su  una  frequenza  unica  al  fine  di
         verificare  che  i  limiti  prescritti  siano osservati. Per
         accertarsi che il veicolo soddisfi i requisiti del  presente
         allegato,  il  servizio incaricato delle prove deve eseguire
         le prove per una frequenza scelta in ciascuna delle seguenti
         tredici bande di frequenza:
         30-50, 50-75, 75-100, 100-130,  130-165,  165-200,  200-250,
         250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820, 820-1000 MHz.
         Se  nel  corso  della  prova  si dovesse superare il limite,
         occorre accertarsi che cio' sia  dovuto  al  veicolo  e  non
         all'emissione elettromagnetica dell'ambiente.

                             ALLEGATO VI
METODO DI PROVA DELL'IMMUNITA' DEI VEICOLI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
1.       Considerazioni generali
1.1.    Il metodo di prova descritto nel presente allegato si applica
         unicamente ai veicoli.
1.2.     Metodo di prova
         La prova ha lo scopo di dimostrare l'immunita' nei confronti
         di  qualsiasi alterazione del controllo diretto del veicolo.
         Il veicolo e' sottoposto ai campi elettromagnetici descritti
         nel presente allegato ed e' controllato durante le prove.
2.       Espressione dei risultati
         Per la prova descritta nel presente  allegato,  l'intensita'
         del campo e' espressa in V/m.
3.       Luogo di misura
         Il  sistema di generazione deve poter generare le intensita'
         di campo elettromagnetico richieste nella gamma di frequenze
         definita nel presente allegato e soddisfare le  disposizioni
         giuridiche   (nazionali)   sulle   emissioni   dei   segnali
         elettromagnetici. Il sistema di controllo e di  monitoraggio
         non  deve  essere  influenzato  da campi elettromagnetici al
         punto tale da invalidare le prove.
4.       Condizioni del veicolo durante le prove
4.1.    Il veicolo deve essere senza carico, tranne la strumentazione
         di controllo e di monitoraggio.
4.1.1.     Il motore deve  fare  ruotare  le  ruote  motrici  ad  una
         velocita'  costante  di  50  km/h, a meno che il costruttore
         preferisca, per motivi tecnici, una  velocita'  diversa.  Il
         veicolo   deve   essere  posto  su  un  banco  dinamometrico
         opportunamente caricato oppure, se non si dispone  di  banco
         dinamometrico,  deve essere sollevato ad una distanza minima
         dal  suolo  tramite  supporti  (cavalletti)   di   materiale
         dielettrico.  Ove  opportuno,  gli  alberi  di  trasmissione
         devono essere disinnestati (ad es. autocarri).
4.1.2.   I proiettori anabbaglianti devono essere accesi.
4.1.3.   Gli indicatori di direzione sinistro o destro devono  essere
         in funzione.
4.1.4.     Tutti gli altri sistemi che intervengono nel controllo del
         veicolo da parte del conducente devono essere in  condizioni
         di normale funzionamento.
4.1.5.      Il  veicolo  non deve essere collegato elettricamente con
         l'area di prova ne' con la strumentazione  di  prova,  fatto
         salvo  il caso in cui sia richiesto ai punti 4.1.1 o 4.2. Il
         contatto  delle  ruote  con  il  suolo  non  e'  considerato
         connessione elettrica.
4.2.     Se il veicolo e' dotato di sistemi elettrici/elettronici che
         partecipano  al  controllo  diretto  del  veicolo  e che non
         funzionano  alle  condizioni  descritte  al  punto  4.1,  il
         costruttore  puo'  presentare  al  servizio incaricato delle
         prove un verbale o prove supplementari che dimostrino che il
         sistema elettrico/elettronico del  veicolo  e'  conforme  ai
         requisiti  della  presente  direttiva.  I  risultati di tali
         prove vanno allegati alla documentazione di omologazione.
4.3.      Per il controllo ed il monitoraggio  del  veicolo  si  deve
         utilizzare  esclusivamente  strumentazione  che  non  generi
         interferenze.  La parte esterna del  veicolo  e  l'abitacolo
         devono  essere controllati per accertare che i requisiti del
         presente allegato siano soddisfatti (ad  es.  per  mezzo  di
         videocamere).
4.4.      Normalmente il veicolo deve trovarsi di fronte all'antenna.
         Tuttavia, nel caso in cui le centraline elettroniche  ed  il
         relativo  cablaggio  si  trovano prevalentemente nella parte
         posteriore  del  veicolo,  la  prova  deve  essere  eseguita
         normalmente  con  la  parte  posteriore  del veicolo rivolta
         verso l'antenna trasmittente. Per i veicoli lunghi (e  cioe'
         ad  esclusione  delle autovetture e dei furgoni leggeri), in
         cui le centraline elettroniche ed il relativo  cablaggio  si
         trovano  prevalentemente  al  centro  del  veicolo,  si puo'
         determinare un punto di  riferimento  (cfr.  punto  5.4  del
         presente  allegato)  sulla superficie del lato destro oppure
         sulla superficie del lato sinistro del veicolo. Detto  punto
         di   riferimento  deve  trovarsi  al  centro  di  una  linea
         longitudinale laterale del veicolo o su un punto  di  questa
         linea stabilito dal costruttore in accordo con le competenti
         autorita',  dopo  aver esaminato la disposizione del sistema
         elettronico incluso il cablaggio.
         Le  prove  suddette  possono  aver  luogo  soltanto  se   le
         dimensioni  fisiche della camera lo consentono. L'ubicazione
         dell'antenna deve essere registrata nel verbale di prova.
5.          Tipo, posizione e orientamento del  generatore  di  campo
         elettromagnetico.
5.1.     Tipo di generatore di campo elettromagnetico
5.1.1.      Il tipo o i tipi del generatore di campo elettromagnetico
         devono   poter    raggiungere    l'intensita'    di    campo
         elettromagnetico  richiesta  nel  punto di riferimento (cfr.
         punto 5.4 del presente allegato) e alle opportune frequenze.
5.1.2.   Il generatore di campo elettromagnetico puo'  consistere  in
         una o piu' antenne oppure in una linea di trasmissione (TLS,
         Transmission Line System).
5.1.3.      La  costruzione  e l'orientamento del generatore di campo
         elettromagnetico   devono   essere   tali   che   il   campo
         elettromagnetico  generato sia polarizzato da 20 a 1000 MHz,
         orizzontalmente o verticalmente.
5.2.     Altezza e distanza di misura
5.2.1.   Altezza
5.2.1.1. Il centro di fase di un'antenna non deve trovarsi a meno  di
         1,5  m  in altezza dal piano sul quale si trova il tetto del
         veicolo o, se l'altezza del tetto supera 3 m, a meno di  2,0
         m dal piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.1.2.  Nessun  elemento di radiazione dell'antenna deve trovarsi a
         meno di 0,25 m dal piano sul quale si trova il veicolo.
5.2.2.   Distanza
5.2.2.1.  Si  potra'  ottenere  un'approssimazione   migliore   delle
         condizioni  di  campo  libero  (Far  field)  se  si  pone il
         generatore  di  campo  elettromagnetico  il   piu'   lontano
         possibile dal veicolo. Tale distanza sara' tipicamente tra 1
         e 5 m.
5.2.2.2.  Se  la  prova  e'  eseguita in un'installazione chiusa, gli
         elementi irradianti del generatore di campo elettromagnetico
         non devono trovarsi a meno di 1,0 m da  qualsiasi  materiale
         anecoico  per  le  onde  radio  e a meno di 1,5 dalla parete
         della camera succitata.  Non deve esservi materiale anecoico
         tra il generatore di campo elettromagnetico  ed  il  veicolo
         sottoposto alla prova.
5.3.     Posizione dell'antenna rispetto al veicolo
5.3.1.         Gli   elementi  irradianti  del  generatore  di  campo
         elettromagnetico non devono trovarsi a meno di 0,5  m  dalla
         superficie esterna della carrozzeria del veicolo.
5.3.2.      Il generatore di campo elettromagnetico deve essere posto
         sulla  linea  centrale  del  veicolo  (piano  di   simmetria
         longitudinale).
5.3.3.    Nessuna parte della linea di trasmissione (TLS), eccettuato
         il piano sul quale si trova il veicolo, deve trovarsi a meno
         di 0,5 m da una parte qualsiasi del veicolo.
5.3.4.    Qualsiasi generatore di  campo  elettromagnetico  posto  al
         disopra  del veicolo deve estendersi centralmente almeno per
         il 75% della lunghezza del veicolo.
5.4.     Punto di riferimento
5.4.1.   Ai fini del presente allegato, il punto  di  riferimento  e'
         quello  rispetto  al quale si stabiliscono le intensita' del
         campo elettromagnetico ed e' definito come segue:
5.4.1.1.  orizzontalmente,  ad  almeno  2  m  dal  centro   di   fase
         dell'antenna  o, verticalmente, ad almeno 1 m dagli elementi
         irradianti della linea di trasmissione;
5.4.1.2.  nella  linea  centrale  del  veicolo  (piano  di  simmetria
         longitudinale),
5.4.1.3.  ad  un'altezza  di  1,0 +- 0,05 m al di sopra del piano sul
         quale si trova il veicolo o a  2  +-  0,05  m  se  l'altezza
         minima del tetto di uno qualsiasi dei veicoli della gamma di
         modelli supera 3,0 m;
5.4.1.4.  a  1,0 +- 0,2 m all'interno del veicolo, misurato dal punto
         di intersezione del parabrezza  con  il  cofano  motore  del
         veicolo (punto C dell'appendice 1 del presente allegato),
         oppure:
         a  0,2 +- 0,2 m dalla linea centrale dell'asse anteriore del
         veicolo, misurato verso  il  centro  del  veicolo  (punto  D
         dell'appendice  2 del presente allegato), a quella delle due
         distanze in cui il  punto  di  riferimento  e'  piu'  vicino
         all'antenna.
5.5.       Se si decide di esporre al campo elettromagnetico la parte
         posteriore del veicolo, il punto di riferimento e' stabilito
         come indicato al punto 5.4. In seguito si orienta il veicolo
         con la parte anteriore in direzione opposta all'antenna come
         se lo  si  fosse  fatto  ruotare  di  180  gradi  sul  piano
         orizzontale  intorno  al  punto  centrale,  in  modo  che la
         distanza che separa l'antenna dalla parte piu' vicina  della
         superficie   esterna   del  veicolo  resti  invariata  (vedi
         appendice 3 del presente allegato).
6.       Requisiti di prova
6.1.     Banda di frequenza, durata delle prove, polarizzazione
         Il veicolo deve  essere  esposto  a  campi  elettromagnetici
         irradiati  nella  banda  di frequenza compresa tra 20 e 1000
         MHz.
6.1.1.   Per confermare la conformita' del veicolo ai  requisiti  del
         presente allegato, il veicolo deve essere sottoposto a prova
         a 14 frequenze della banda, ad esempio:
         27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750,
         e 900 MHz.
         Deve  essere preso in considerazione il tempo di risposta di
         ogni sistema sottoposto a prova e il tempo di permanenza  ad
         ogni  frequenza  deve  essere  sufficiente per consentire ad
         ogni sistema in prova di reagire in condizioni  normali.  In
         ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 secondi.
6.1.2.   Per ciascuna frequenza deve essere utilizzato uno dei metodi
         di polarizzazione descritti al punto 5.1.3.
6.1.3.      Tutti  gli  altri  parametri  di  prova sono definiti nel
         presente allegato.
6.1.4.   Se un veicolo non soddisfa le prove definite al punto  6.1.1
         del  presente allegato, si deve verificare che le condizioni
         di prova siano corrette e che non siano stati generati campi
         elettromagnetici incontrollati.
7.           Generazione dell'intensita'  di  campo  elettromagnetico
         prescritto
7.1.     Metodo di prova
7.1.1.      Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si
         utilizza il cosiddetto "metodo di sostituzione".
7.1.2.   Fase di calibrazione
         Per ciascuna  frequenza  di  prova,  si  deve  stabilire  un
         livello  di potenza del generatore di campo elettromagnetico
         per produrre l'intensita' di campo desiderata nel  punto  di
         riferimento  (come  definito  al punto 5) dell'area di prova
         dopo aver rimosso il  veicolo;  questo  livello  di  potenza
         incidente  e  qualsiasi altro parametro in relazione diretta
         alla potenza  incidente  richiesta  per  definire  il  campo
         elettromagnetico   vengono   misurati  e  i  loro  risultati
         registrati. Le frequenze di  prova  devono  essere  comprese
         nella  banda tra 20 e 1 000 MHz. La calibrazione deve essere
         effettuata iniziando a 20 MHz a passi non superiori al 2 per
         cento della frequenza precedente, terminando a  1  000  MHz.
         Questi  risultati si utilizzano per le prove di omologazione
         a meno che una modifica dell'installazione o del sistema  di
         generazione richieda la ripetizione della procedura.
7.1.3.   Fase di prova
         Il  veicolo  viene  quindi  introdotto nell'installazione di
         prova e posizionato come prescritto al punto 5. Viene quindi
         applicata al generatore di campo elettromagnetico la potenza
         definita al punto 7.1.2 per ciascuna delle frequenze di  cui
         al punto 6.1.1.
7.1.4.   Indipendentemente dal parametro scelto per definire il campo
         elettromagnetico  conformemente  al  punto  7.1.2,  si  deve
         utilizzare lo stesso parametro per  riprodurre  l'intensita'
         di campo elettromagnetico desiderata durante tutta la prova.
7.1.5.   Durante la prova, il generatore di campo elettromagnetico ed
         il  relativo  posizionamento  sono  quelli utilizzati per le
         operazioni eseguite come descritto al punto 7.1.2.
7.1.6.        Dispositivo  di   misura   dell'intensita'   di   campo
         elettromagnetico
         Per determinare l'intensita' di campo elettromagnetico nella
         fase  di calibrazione secondo il metodo di sostituzione deve
         essere utilizzato un dispositivo di misura di intensita'  di
         campo elettromagnetico.
7.1.7.         Nella  fase  di  calibrazione  secondo  il  metodo  di
         sostituzione,  il  centro  di  fase  del  sensore  di  campo
         magnetico deve coincidere con il punto di riferimento.
7.1.8.      Se per misurare l'intensita' di campo elettromagnetico si
         utilizza un'antenna ricevente tarata, si  ottengono  letture
         in tre direzioni ortogonali tra loro e l'intensita' di campo
         elettromagnetico  e'  pari  al valore isotropico equivalente
         delle tre misure.
7.1.9.   Per tener conto delle diverse geometrie  dei  veicoli,  puo'
         essere necessario fissare piu' punti di riferimento per ogni
         installazione di prova.
7.2.     Distribuzione del campo elettromagnetico
7.2.1.   Nella fase di calibrazione secondo il metodo di sostituzione
         (prima   di  introdurre  il  veicolo  nell'area  di  prova),
         l'intensita' del campo  elettromagnetico  per  almeno  l'80%
         delle frequenze di calibrazione non deve essere inferiore al
         50%  dell'intensita'  nominale di campo elettromagnetico nei
         seguenti punti:
         a) per tutti i generatori di campo,  a  0,5  +-  0,05  m  da
            ciascun lato del punto di riferimento lungo una linea che
            passa   per   detto  punto  alla  sua  stessa  altezza  e
            perpendicolare al piano di  simmetria  longitudinale  del
            veicolo;
         b)  nel  caso  di una linea di trasmissione (TLS), a 1,50 +-
            0,05 m  lungo  una  linea  che  passa  per  il  punto  di
            riferimento  alla  sua stessa altezza e lungo la linea di
            simmetria longitudinale.
7.3.     Risonanza della camera
         Nonostante le condizioni di cui al precedente  punto  7.2.1,
         le  prove  non  devono  essere  eseguite  alle  frequenze di
         risonanza della camera.
7.4.     Caratteristiche del segnale di prova da generare
7.4.1.   Ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato
         L'ampiezza  massima  dell'inviluppo  del  segnale  di  prova
         modulato  deve essere uguale a quella di un'onda sinusoidale
         non modulata, il cui valore efficace in LV/m e' definito  al
         punto  6.4.2  dell'allegato I (cfr. appendice 4 del presente
         allegato).
7.4.2.   Forma dell'onda del segnale di prova
         Il segnale  di  prova  deve  essere  un'onda  sinusoidale  a
         radiofrequenza,  modulata in ampiezza da un'onda sinusoidale
         di 1 kHz, con un indice di modulazione m di 0,8 +- 0,04.
7.4.3.   Indice di modulazione
         L'indice di modulazione m e' definito come segue:
                ampiezza massima della curva - ampiezza minima
         m =  ----------------------------------------------------
              ampiezza massima dell'inviluppo del segnale modulato

     ---->  Vedere IMMAGINI da pag. 40 a pag. 43 del S.O.  <----