Art. 2.
  I tronchi di quercia (Quercus L.)  originari  del  Canada,  possono
essere  introdotti nel territorio nazionale, qualora siano rispettati
i seguenti requisiti:
   essere sottoposti a fumigazione e  provvisti  di  contrassegni  di
identificazione,  conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato I,
oppure;
   essere marchiati, nella zona d'origine e sotto la sorveglianza  di
agenti  di  "Agriculture  Canada",  con  un  contrassegno che accerti
l'origine canadese dei  tronchi  e  che  sia  stato  riconosciuto  da
"Agriculture Canada".
  I  tronchi  di  quercia  (Quercus  L.)  originari degli Stati Uniti
d'America, devono essere sottoposti  a  fumigazione  e  provvisti  di
contrassegni  di  identificazione,  conformemente  alle  disposizioni
dell'allegato I; qualora  detti  siano  spediti  da  porti  d'imbarco
canadesi,  le  operazioni  spettanti al competente servizio ufficiale
per la protezione dei vegetali ai  termini  dell'allegato  I  possono
essere espletate, in tutto o in parte, "da Agriculture Canada".