Art. 2. I tronchi di quercia (Quercus L.) originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti: essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, oppure; essere marchiati, nella zona d'origine e sotto la sorveglianza di agenti di "Agriculture Canada", con un contrassegno che accerti l'origine canadese dei tronchi e che sia stato riconosciuto da "Agriculture Canada". I tronchi di quercia (Quercus L.) originari degli Stati Uniti d'America, devono essere sottoposti a fumigazione e provvisti di contrassegni di identificazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato I; qualora detti siano spediti da porti d'imbarco canadesi, le operazioni spettanti al competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali ai termini dell'allegato I possono essere espletate, in tutto o in parte, "da Agriculture Canada".