Art. 3.
  Le ispezioni previste dal  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996
sopramenzionato,  sono  effettuate  nei  porti  precisati  o,  previa
autorizzazione del servizio fitosanitario competente per  territorio,
nel   primo   luogo   di   deposito,  dagli  ispettori  del  Servizio
fitosanitario nazionale. Dette ispezioni comprendono almeno:
   un esame meticoloso dei certificati fitosanitari;
   il riscontro del contrassegno apposto  su  ciascun  tronco  e  del
numero  dei  tronchi  con le corrispondenti indicazioni figuranti nel
relativo certificato fitosanitario;
   una  prova   di   accertamento   dell'avvenuta   fumigazione,   da
effettuarsi   mediante   reazione  cromatica,  secondo  le  modalita'
stabilite  nell'allegato  II,  su  un  numero  adeguato  di   tronchi
selezionati a caso in ciascuna spedizione.
  Se  le  ispezioni  di  cui  sopra  non  dimostrano  con certezza il
rispetto delle condizioni del presente decreto,  l'intera  spedizione
e'   respinta;   tale   notifica  e'  immediatamente  comunicata  per
telescritto, unitamente alle informazioni concernenti la  spedizione,
al   servizio   fitosanitario  centrale  -  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali - Roma.