Art. 3. Le ispezioni previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sopramenzionato, sono effettuate nei porti precisati o, previa autorizzazione del servizio fitosanitario competente per territorio, nel primo luogo di deposito, dagli ispettori del Servizio fitosanitario nazionale. Dette ispezioni comprendono almeno: un esame meticoloso dei certificati fitosanitari; il riscontro del contrassegno apposto su ciascun tronco e del numero dei tronchi con le corrispondenti indicazioni figuranti nel relativo certificato fitosanitario; una prova di accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi mediante reazione cromatica, secondo le modalita' stabilite nell'allegato II, su un numero adeguato di tronchi selezionati a caso in ciascuna spedizione. Se le ispezioni di cui sopra non dimostrano con certezza il rispetto delle condizioni del presente decreto, l'intera spedizione e' respinta; tale notifica e' immediatamente comunicata per telescritto, unitamente alle informazioni concernenti la spedizione, al servizio fitosanitario centrale - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Roma.