Art. 4. I tronchi devono essere depositati e lavorati soltanto in luoghi debitamente notificati ai servizi fitosanitari regionali competenti e da questi riconosciuti e che posseggono impianti adeguati in ambiente ad umidita' controllata; inoltre la corteccia ed i residui di lavorazione devono essere immediatamente distrutti sul posto. Detti tronchi devono essere posti in ambiente ad umidita' controllata al piu' tardi al momento in cui ha inizio la ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce. Le vicine popolazioni di querce devono essere regolarmente ispezionate nei momenti opportuni dai servizi fitosanitari competenti, onde accertare eventuali sintomi di Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., che devono essere immediatamente comunicati al servizio fitosanitario centrale. L'importatore, prima di importare la merce nel territorio nazionale, deve notificare la spedizione con sufficiente anticipo ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in cui e' situato il primo luogo previsto di deposito, indicando: il quantitativo di tronchi; il paese di origine; il porto d'imbarco; il porto o i porti di entrata; il luogo o i luoghi di deposito; il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.