Art. 4.
  I tronchi devono essere depositati e lavorati  soltanto  in  luoghi
debitamente notificati ai servizi fitosanitari regionali competenti e
da questi riconosciuti e che posseggono impianti adeguati in ambiente
ad  umidita'  controllata;  inoltre  la  corteccia  ed  i  residui di
lavorazione devono essere immediatamente distrutti sul posto.
  Detti  tronchi  devono  essere  posti  in  ambiente   ad   umidita'
controllata  al  piu'  tardi  al  momento in cui ha inizio la ripresa
vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.
  Le  vicine  popolazioni  di  querce  devono   essere   regolarmente
ispezionate   nei   momenti   opportuni   dai   servizi  fitosanitari
competenti,  onde  accertare  eventuali   sintomi   di   Ceratocystis
fagacearum (Bretz) Hunt., che devono essere immediatamente comunicati
al servizio fitosanitario centrale.
  L'importatore,   prima   di   importare  la  merce  nel  territorio
nazionale, deve notificare la spedizione con sufficiente anticipo  ai
servizi  fitosanitari  regionali  competenti per territorio in cui e'
situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:
   il quantitativo di tronchi;
   il paese di origine;
   il porto d'imbarco;
   il porto o i porti di entrata;
   il luogo o i luoghi di deposito;
   il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.