(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I
               DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE
                  E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME
   1. I tronchi sono accatastati in un modo e ad un'altezza tali  che
tra  l'uno  e  l'altro  rimanga  uno  spazio  libero  per  l'efficace
dispersione del gas, e coperti con un'incerata.
   2. I tronchi  cosi'  accatastati  sono  sottoposti  a  fumigazione
mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g
per  mc  di  catasta  durante 72 ore, ad una temperatura iniziale dei
tronchi di almeno + 5 C e conformemente ad altri eventuali  requisiti
prescritti  dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali del
Canada ("Agriculture Canada") o degli Stati Uniti d'America ("Animali
and Plant Health Inspection Service"  -  APHIS).    Dopo  24  ore  di
trattamento  viene  aggiunta  una  quantita'  di  gas  sufficiente  a
ricostituire la suddetta concentrazione, la temperatura  dei  tronchi
deve  essere  mantenuta  ad  almeno  +  3  C  per tutta la durata del
procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura
di cui all'art. 16-bis della direttiva 77/93/CEE, puo' essere  deciso
l'impiego di altre formule.
   3.  Il  procedimento  di  fumigazione  di  cui ai punti 1 e 2 deve
essere   eseguito   da   operatori    specializzati,    ufficialmente
riconosciuti  e abilitati con l'impiego di attrezzature appropriate e
di personale qualificato secondo le norme qualitative richieste.
   Gli operatori abilitati addetti alla  fumigazione  sono  informati
dettagliatamente  del  procedimento prescritto per la fumigazione dei
tronchi.
   Gli  elenchi  degli  operatori  abilitati  e  le  loro   eventuali
modifiche sono notificati alla Commissione. La Commissione si riserva
la  facolta'  di dichiarare inidoneo ai fini della presente decisione
un particolare operatore ufficialmente abilitato.
   La fumigazione  deve  essere  effettuata  da  detti  operatori  di
preferenza  presso  il  porto d'imbarco verso la Comunita'; i servizi
ufficiali per  la  protezione  dei  vegetali  dei  paesi  interessati
possono   tuttavia   autorizzare  l'effettuazione  in  luoghi  adatti
nell'entroterra.
   4.  Sulla  base  di  ogni  tronco  della  catasta   sottoposta   a
fumigazione   deve  essere  apposto  un  contrassegno  indelebile  di
identificazione della partita sottoposta  a  fumigazione  (cifre  e/o
lettere).   Il   contrassegno  e'  riservato  al  responsabile  della
spedizione e non deve essere  stato  utilizzato  precedentemente  per
l'identificazione  di  tronchi  appartenenti  ad  altre  partite. Gli
operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro  dei
contrassegni utilizzati.
   5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei
contrassegni  di  identificazione  di  cui  al  punto  4, deve essere
controllato sistematicamente sul posto da funzionari  del  competente
servizio  ufficiale  per  la  protezione dei vegetali o da funzionari
dello Stato o della provincia distaccati a questo scopo, in  modo  da
garantirne  la conformita' ai requisiti prescritti ai punti 1, 2, 3 e
4.
   6. Il certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'art. 12,
paragrafo 1, lettera b) della direttiva  77/93/CEE  viene  rilasciato
dal  competente  servizio  ufficiale per la protezione dei vegetali a
conclusione del  procedimento  di  fumigazione  ed  e'  basato  sulle
operazioni  di  cui  al punto 5 nonche' sulla verifica, effettuata in
conformita'  dell'art.  6  di  detta  direttiva,   delle   condizioni
stabilite  nello  stesso  art.  6,  paragrafo  1,  lettera  a), e nel
presente allegato.
   7. Il certificato reca la  denominazione  botanica  del  genere  e
della specie, il numero dei tronchi della partita e i contrassegni di
identificazione  dei tronchi o delle partite sottoposte a fumigazione
di cui al punto 4, fatte salve le informazioni richieste alla rubrica
"disinfestazione e/o disinfezione". In ogni caso, il  certificato  e'
corredato della seguente "dichiarazione complementare":
    "Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato
sono stati sottoposti a fumigazione da ..............................
(operatore abilitato) ............................ a ................
(luogo in cui e' avvenuta la fumigazione) ...........................
conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato  I  della  decisione
94/812/CEE della Commissione".