ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL LEGNAME 1. I tronchi sono accatastati in un modo e ad un'altezza tali che tra l'uno e l'altro rimanga uno spazio libero per l'efficace dispersione del gas, e coperti con un'incerata. 2. I tronchi cosi' accatastati sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g per mc di catasta durante 72 ore, ad una temperatura iniziale dei tronchi di almeno + 5 C e conformemente ad altri eventuali requisiti prescritti dal servizio ufficiale per la protezione dei vegetali del Canada ("Agriculture Canada") o degli Stati Uniti d'America ("Animali and Plant Health Inspection Service" - APHIS). Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantita' di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione, la temperatura dei tronchi deve essere mantenuta ad almeno + 3 C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'art. 16-bis della direttiva 77/93/CEE, puo' essere deciso l'impiego di altre formule. 3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori specializzati, ufficialmente riconosciuti e abilitati con l'impiego di attrezzature appropriate e di personale qualificato secondo le norme qualitative richieste. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi. Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione. La Commissione si riserva la facolta' di dichiarare inidoneo ai fini della presente decisione un particolare operatore ufficialmente abilitato. La fumigazione deve essere effettuata da detti operatori di preferenza presso il porto d'imbarco verso la Comunita'; i servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei paesi interessati possono tuttavia autorizzare l'effettuazione in luoghi adatti nell'entroterra. 4. Sulla base di ogni tronco della catasta sottoposta a fumigazione deve essere apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno e' riservato al responsabile della spedizione e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati. 5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di identificazione di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto da funzionari del competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o da funzionari dello Stato o della provincia distaccati a questo scopo, in modo da garantirne la conformita' ai requisiti prescritti ai punti 1, 2, 3 e 4. 6. Il certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'art. 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE viene rilasciato dal competente servizio ufficiale per la protezione dei vegetali a conclusione del procedimento di fumigazione ed e' basato sulle operazioni di cui al punto 5 nonche' sulla verifica, effettuata in conformita' dell'art. 6 di detta direttiva, delle condizioni stabilite nello stesso art. 6, paragrafo 1, lettera a), e nel presente allegato. 7. Il certificato reca la denominazione botanica del genere e della specie, il numero dei tronchi della partita e i contrassegni di identificazione dei tronchi o delle partite sottoposte a fumigazione di cui al punto 4, fatte salve le informazioni richieste alla rubrica "disinfestazione e/o disinfezione". In ogni caso, il certificato e' corredato della seguente "dichiarazione complementare": "Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da .............................. (operatore abilitato) ............................ a ................ (luogo in cui e' avvenuta la fumigazione) ........................... conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 94/812/CEE della Commissione".