Art. 2. Per la comunicazione delle successive variazioni dell'organo di revisione gli enti locali inviano, con le modalita' di cui all'art. 1, l'allegato modello A entro venti giorni dalla data di esecutivita' della delibera di nonima. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1996 Il Ministro: CORONAS ----> Vedere allegato da Pag. 10 a Pag. 12 della G.U. <----