Art. 2.
  Per  la  comunicazione  delle  successive variazioni dell'organo di
revisione  gli  enti locali inviano, con le modalita' di cui all'art.
1, l'allegato modello A entro venti giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di nonima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1996
                                                 Il Ministro: CORONAS

    ---->  Vedere allegato da Pag. 10 a Pag. 12 della G.U.  <----