IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto in particolare l'art. 5, comma 14, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede che il Ministero della sanita' modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario senza avvalersi della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, se le modifiche riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali aspetti sono definiti con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione stessa, entro sei mesi dalla data del suo insediamento; Visto il parere favorevole, espresso in data 23 gennaio 1996 dalla commissione consultiva, di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995; Ritenuto opportuno, su parere della citata commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, disciplinare quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, che prevede che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario sia rilasciata senza avvalersi della commissione consultiva, per prodotti fitosanitari uguali ad altri gia' autorizzati, purche', nel frattempo, non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del provvedimento che disciplini le materie di cui all'art. 5, commi 6 e 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. Modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati che riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali. 1. Le modifiche tecniche di un prodotto fitosanitario autorizzato, ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali, sono le seguenti: a) variazione di piu' o meno il 5% del contenuto percentuale di uno o piu' coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente variazione di altro componente inerte o di un coformulante non soggetto alla classificazione delle sostanze pericolose; b) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o coformulante alternativo che abbia proprieta' chimico-fisiche del tutto comparabili; c) aggiunta di modeste quantita' di un ulteriore coformulante (antischiuma, antiimpaccante, colorante), con corrispondente variazione di componente inerte o di un coformulante; d) eliminazione dalle etichette di impieghi gia' autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali.