IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione  in  commercio
di prodotti fitosanitari;
  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma  14,  del  citato decreto
legislativo n. 194 del 1995,  che  prevede  che  il  Ministero  della
sanita'  modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario senza
avvalersi della commissione consultiva per i  prodotti  fitosanitari,
se  le modifiche riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche
agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali aspetti sono definiti  con
decreto  del  Ministro  della sanita', sentita la commissione stessa,
entro sei mesi dalla data del suo insediamento;
  Visto il parere favorevole, espresso in data 23 gennaio 1996  dalla
commissione  consultiva,  di  cui  all'art.  20,  comma 1, del citato
decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Ritenuto opportuno, su parere della citata  commissione  consultiva
per  i  prodotti fitosanitari, disciplinare quanto previsto dall'art.
5, comma 6, del citato decreto  legislativo  n.  194  del  1995,  che
prevede   che  l'autorizzazione  di  un  prodotto  fitosanitario  sia
rilasciata senza avvalersi della commissione consultiva, per prodotti
fitosanitari  uguali  ad  altri  gia'   autorizzati,   purche',   nel
frattempo,  non  siano  intervenuti  nuovi  elementi di valutazione e
fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia   di   protezione   della
riservatezza dei dati;
  Ritenuto  di  dover  procedere all'emanazione del provvedimento che
disciplini le materie di cui all'art. 5, commi 6 e  14,  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati che riguardano aspetti
   ininfluenti   sulle   caratteristiche  agronomiche,  sanitarie  ed
   ambientali.
  1. Le modifiche tecniche di un prodotto fitosanitario  autorizzato,
ininfluenti   sulle   caratteristiche   agronomiche,   sanitarie   ed
ambientali, sono le seguenti:
    a) variazione di piu' o meno il 5% del contenuto  percentuale  di
uno  o piu' coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con
corrispondente  variazione  di  altro  componente  inerte  o  di   un
coformulante   non   soggetto  alla  classificazione  delle  sostanze
pericolose;
    b) sostituzione di un componente inerte  o  coformulante  con  un
componente   o   coformulante   alternativo   che   abbia  proprieta'
chimico-fisiche del tutto comparabili;
    c) aggiunta di modeste quantita'  di  un  ulteriore  coformulante
(antischiuma,    antiimpaccante,   colorante),   con   corrispondente
variazione di componente inerte o di un coformulante;
    d) eliminazione dalle etichette di impieghi gia' autorizzati, per
motivi esclusivamente commerciali.