Art. 2. Prodotti uguali ad altri gia' autorizzati 1. Sono considerati prodotti fitosanitari uguali ad altri gia' autorizzati quei prodotti per i quali: a) il titolare dell'istanza coincida con quello titolare dell'autorizzazione di riferimento; b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento in materia di dati sperimentali, di cui agli allegati II e III del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1994, nonche' in materia di distribuzione commerciale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 1996 Il Ministro: GUZZANTI