Art. 2.
              Prodotti uguali ad altri gia' autorizzati
  1.  Sono  considerati  prodotti  fitosanitari  uguali ad altri gia'
autorizzati quei prodotti per i quali:
    a)  il  titolare  dell'istanza  coincida  con   quello   titolare
dell'autorizzazione di riferimento;
    b)  il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il
titolare  dell'autorizzazione  di  riferimento  in  materia  di  dati
sperimentali,  di  cui agli allegati II e III del decreto legislativo
n. 194 del  17  marzo  1994,  nonche'  in  materia  di  distribuzione
commerciale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 marzo 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI