Art. 10.
  Le offerte di ogni singolo operatore, devono  pervenire,  entro  le
ore 13 del giorno 28 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione
di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete nazionale interbancaria, con  le  modalita'  tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.