Art. 17.
  Il 1 aprile 1996 la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  versare,  con
valuta  stesso  giorno,  presso  la  sezione  di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del  capitale  nominale  dei
certificati  assegnati,  al  prezzo  di  aggiudicazione  d'asta. Tale
versamento  sara'  effettuato   al   netto   della   provvigione   di
collocamento di cui al precedente art.  8.
  La  predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4.