Art. 18.
  Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle  operazioni
relative  al  pagamento degli interessi sui certificati di credito ed
al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'  ogni  altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole di interesse ed al rimborso dei certificati  verranno  versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.
  I certificati provvisori di cui al  secondo  comma  del  precedente
art.  3  saranno  consegnati all'amministrazione centrale della Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  La consegna dei certificati  di  credito  definitivi  alle  filiali
della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del
Provveditorato generale dello Stato.
  Ultimate  le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca
d'Italia provvedera'  alla  restituzione,  previo  annullamento,  dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.
  Tutti   gli   atti   comunque  riguardanti  la  sottoscrizione  dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata  delle  operazioni
relative  al  collocamento  dei certificati stessi, sono esenti dalle
tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.