Art. 3. I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito e' rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della "gestione centralizzata" in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della "gestione centralizzata". I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non e' stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore. Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella "gestione centralizzata", la consegna avverra' nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente. Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, ne' di tramutamento in nominativi.