Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 1 aprile 2003 al netto della ritenuta di cui all'art. 1
del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata  alla  differenza
fra  il  capitale  nominale  dei  titoli da rimborsare e il prezzo di
aggiudicazione di cui  al  precedente  art.  1.  Ove  necessario,  si
procedera'  agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente
art. 5.
  Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione  di  cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata  al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello
di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi.