Art. 2. Ai fini della utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, gia' prorogato al 30 aprile 1996 con decreto dirigenziale 15 dicembre 1995, e' prorogato al 31 maggio 1996.