Art. 2.
  Ai fini della utilizzazione delle indicazioni  geografiche  tipiche
per i vini prodotti nella vendemmia 1995 il termine previsto all'art.
3,   comma   2,  dei  decreti  di  riconoscimento  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni
delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione
geografica tipica, gia' prorogato  al  30  aprile  1996  con  decreto
dirigenziale 15 dicembre 1995, e' prorogato al 31 maggio 1996.