Art. 3.
  1. Le dichiarazioni delle  uve  ottenute  nella  vendemmia  1995  e
destinate   alla   produzione   dei  mosti,  dei  mosti  parzialmente
fermentati e dei vini ad indicazione geografica tipica, presentate in
data anteriore alla pubblicazione del presente decreto e  riguardanti
quantitativi  di uve corrispondenti alle rese uva/ettaro previste dai
rispettivi disciplinari di produzione,  eventualmente  aumentate  del
20%  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, del citato decreto 15 dicembre
1995, devono ritenersi valide, ai  fini  della  rivendicazione  delle
indicazioni  geografiche tipiche per le uve della predetta vendemmia,
limitatamente ai quantitativi di uve rientranti  nei  limiti  massimi
sopra determinati.
  2.  Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto alla
utilizzazione della indicazione geografica tipica.
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente  decreto  e
fino  alla  data  del  31  maggio  1996  potranno  essere  presentate
dichiarazioni integrative.
  4.  Le  dichiarazioni  delle  uve  ottenute  nella  vendemmia  1995
presentate   per  la  prima  volta  e  le  dichiarazioni  integrative
presentate ai  sensi  del  precedente  comma  non  potranno  superare
complessivamente,   con  riguardo  alle  rese  uva/ettaro,  i  limiti
previsti dal comma 1 del presente articolo.
  5. Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto  alla
utilizzazione della indicazione geografica tipica.
  6. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle
uve eccedenti i limiti di cui ai precedenti commi 1 e 4, del presente
articolo  non  hanno  diritto  ad utilizzare l'indicazione geografica
tipica nella loro designazione e presentazione.