Art. 3. 1. Le dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 e destinate alla produzione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini ad indicazione geografica tipica, presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto e riguardanti quantitativi di uve corrispondenti alle rese uva/ettaro previste dai rispettivi disciplinari di produzione, eventualmente aumentate del 20% ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto 15 dicembre 1995, devono ritenersi valide, ai fini della rivendicazione delle indicazioni geografiche tipiche per le uve della predetta vendemmia, limitatamente ai quantitativi di uve rientranti nei limiti massimi sopra determinati. 2. Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto alla utilizzazione della indicazione geografica tipica. 3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 1996 potranno essere presentate dichiarazioni integrative. 4. Le dichiarazioni delle uve ottenute nella vendemmia 1995 presentate per la prima volta e le dichiarazioni integrative presentate ai sensi del precedente comma non potranno superare complessivamente, con riguardo alle rese uva/ettaro, i limiti previsti dal comma 1 del presente articolo. 5. Le eventuali eccedenze di uve dichiarate non hanno diritto alla utilizzazione della indicazione geografica tipica. 6. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle uve eccedenti i limiti di cui ai precedenti commi 1 e 4, del presente articolo non hanno diritto ad utilizzare l'indicazione geografica tipica nella loro designazione e presentazione.