Art. 4.
  1. I valori di resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il
consumo,  previsti  dall'art.  5 dei disciplinari di produzione delle
indicazioni geografiche tipiche  riconosciute  con  i  corrispondenti
decreti  sopra  citati  vengono  aumentati, limitatamente ai prodotti
della vendemmia 1995, dal 75 % all'80 %, per tutti i tipi di vino.
  2. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle
uve dichiarate nei limiti di cui al precedente articolo, commi 1 e 4,
del presente decreto, che eccedano il limite massimo  dell'80%  della
resa in vino finito non hanno diritto ad utilizzare le corrispondenti
indicazioni   geografiche   tipiche   nella   loro   designazione   e
presentazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 marzo 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI