Art. 4. 1. I valori di resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, previsti dall'art. 5 dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute con i corrispondenti decreti sopra citati vengono aumentati, limitatamente ai prodotti della vendemmia 1995, dal 75 % all'80 %, per tutti i tipi di vino. 2. I mosti, i mosti parzialmente fermentati e i vini ottenuti dalle uve dichiarate nei limiti di cui al precedente articolo, commi 1 e 4, del presente decreto, che eccedano il limite massimo dell'80% della resa in vino finito non hanno diritto ad utilizzare le corrispondenti indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 1996 Il dirigente: ADINOLFI