Art. 13.
                     Denuncia degli inadempienti
  In caso di  mancata  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  decreto, gli inadempienti saranno denunciati alla autorita'
giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
  Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI