Art. 5.
                          Zona di sicurezza
  La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km(Elevato
al Quadrato) (raggio di almeno 1 km) attorno al  punto  del  focolaio
accertato,  deve  essere  ispezionata  con  cura e frequentemente per
accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco  nel  resto
della  stagione  vegetativa  in  cui e' avvenuto l'accertamento e per
quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta,  la
zona  di  sicurezza  puo'  essere  tolta se non siano stati accertati
ulteriori casi; la stessa area  deve  essere  ispezionata  due  volte
all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.
  La  scoperta  di  altri  casi  di  colpo  di  fuoco  in una zona di
sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno
1 km di raggio dal punto di accertamento.