Art. 6. Trattamento del focolaio primario Il servizio fitosanitario regionale deve ispezionare ogni quindici giorni, per il resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospite dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessita' di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno quaranta cm dal limite prossimale visibile della lesione. Ad inizio inverno, a vegetazione quiescente, tutte le piante dell'area o del campo dichiarato contaminato devono essere trattate con un appropriato principio attivo su indicazione del servizio fitosanitario competente.