Art. 9. Indagine epidemiologica Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonche' due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuera' le dovute ispezioni. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.