ALLEGATO "Art. 2. - L'Ente persegue, oltre alle originarie finalita' di assistenza e beneficenza, finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale nei settori della ricerca scientifica, della sanita', della cultura, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute idonee. Esso privilegera' le due fondazioni da esso stesso istituite e precisamente la 'Fondazione italiana per il volontariato' e la 'Fondazione Europa occupazione: Impresa e solidarieta''. A tali fini l'Ente puo' compiere operazioni finanziarie, inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni azionarie anche diverse da quelle bancarie e finanziarie nonche' operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto". "Art. 3. - L'Ente, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata a' sensi del precedente art. 1, nella societa' che comunque risulti dall'eventuale concentrazione della conferitaria con altro ente creditizio, nella societa' che controlli l'una o l'altra. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' di cui al primo comma del presente articolo dovra' avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990. L'Ente non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalle societa' di cui al primo comma del presente articolo. E' consentito l'acquisto e la vendita di partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie". "Art. 4. - Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente puo' utilizzare: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo; b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio. Una quota pari almeno al 20% dei proventi e delle rendite di cui alla lettera a) del comma precedente, al lordo delle spese di funzionamento, e' accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle societa' di cui al primo comma dell'art. 3, nonche' al mantenimento della sostanziale integrita' del capitale dell'Ente. La riserva puo' essere investita in titoli delle societa' stesse e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al comma precedente, e' destinata alla costituzione dei fondi per il volontariato. Una quota non inferiore ad un decimo dei proventi e delle rendite, al netto delle spese di funzionamento, e' destinata alla 'Fondazione italiana per il volontariato', istituita dalla Cassa di risparmio di Roma e riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1991. Una ulteriore quota non inferiore ad un quinto degli stessi proventi e rendite, al netto delle spese di funzionamento, e' destinata alla 'Fondazione Europa occupazione: Impresa e solidarieta'' istituita dall'Ente Cassa di risparmio di Roma e riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 1995". "Art. 5. - L'Ente puo' contrarre debiti con societa' da esso direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite massimo del 50% dei proventi di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera a), risultanti dall'ultimo bilancio approvato. L'Ente non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio". "Art. 20. - Il consiglio di amministrazione e' composto da undici consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di particolare esperienza in campo economico, creditizio, professionale e negli specifici settori in cui si svolge l'attivita' istituzionale dell'Ente. Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio ai sensi dell'art. 8".