(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   "Art.  2.  -  L'Ente  persegue, oltre alle originarie finalita' di
assistenza e  beneficenza,  finalita'  di  interesse  pubblico  e  di
utilita'   sociale  nei  settori  della  ricerca  scientifica,  della
sanita', della cultura, attraverso le iniziative di  volta  in  volta
ritenute  idonee.  Esso privilegera' le due fondazioni da esso stesso
istituite e precisamente la 'Fondazione italiana per il volontariato'
e la 'Fondazione Europa occupazione: Impresa e solidarieta''. A  tali
fini   l'Ente   puo'   compiere   operazioni   finanziarie,   inclusa
l'assunzione e la cessione di partecipazioni azionarie anche  diverse
da  quelle  bancarie  e  finanziarie  nonche' operazioni commerciali,
immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto".
   "Art. 3. - L'Ente, fin tanto che ne sia  titolare,  amministra  la
partecipazione  nella  societa'  per azioni conferitaria dell'azienda
bancaria scorporata a' sensi del precedente art.  1,  nella  societa'
che comunque risulti dall'eventuale concentrazione della conferitaria
con  altro  ente  creditizio,  nella  societa'  che controlli l'una o
l'altra.
   L'acquisto e la cessione di azioni della societa' di cui al  primo
comma  del  presente  articolo dovra' avvenire nel rispetto di quanto
previsto dalla  legge  n.  218/1990  e  dal  decreto  legislativo  n.
356/1990.
   L'Ente  non  puo'  esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne'
possedere  partecipazioni  di  controllo  nel  capitale  di   imprese
bancarie  o  finanziarie diverse dalle societa' di cui al primo comma
del presente articolo. E'  consentito  l'acquisto  e  la  vendita  di
partecipazioni  di  minoranza al capitale di altre imprese bancarie e
finanziarie".
   "Art. 4. - Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali
l'Ente puo' utilizzare:
     a) proventi e  rendite  derivanti  dalla  gestione  del  proprio
patrimonio,  detratte  le spese di funzionamento e gli accantonamenti
di cui al secondo comma del presente articolo;
     b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
   Una quota pari almeno al 20% dei proventi e delle rendite  di  cui
alla  lettera  a)  del  comma  precedente,  al  lordo  delle spese di
funzionamento, e' accantonata ad apposita  riserva  finalizzata  alla
sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle societa' di cui
al primo comma dell'art. 3, nonche' al mantenimento della sostanziale
integrita'  del  capitale dell'Ente. La riserva puo' essere investita
in titoli delle societa' stesse e/o  in  titoli  emessi  o  garantiti
dallo Stato.
   Ai  sensi  dell'art.  15  della  legge 11 agosto 1991, n. 266, una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi e delle  rendite,
al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al
comma  precedente,  e'  destinata  alla costituzione dei fondi per il
volontariato.
   Una quota non inferiore ad un decimo dei proventi e delle rendite,
al netto delle spese di funzionamento, e' destinata alla  'Fondazione
italiana  per il volontariato', istituita dalla Cassa di risparmio di
Roma e riconosciuta con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 23 maggio 1991.
  Una  ulteriore  quota  non  inferiore  ad  un  quinto  degli stessi
proventi e  rendite,  al  netto  delle  spese  di  funzionamento,  e'
destinata    alla   'Fondazione   Europa   occupazione:   Impresa   e
solidarieta'' istituita  dall'Ente  Cassa  di  risparmio  di  Roma  e
riconosciuta  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
novembre 1995".
   "Art. 5. - L'Ente puo'  contrarre  debiti  con  societa'  da  esso
direttamente  o  indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle
medesime entro il limite massimo del  50%  dei  proventi  di  cui  al
precedente  art.  4,  primo comma, lettera a), risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
   L'Ente non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie per importo
complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio".
   "Art. 20. - Il consiglio di amministrazione e' composto da  undici
consiglieri.
   I consiglieri sono nominati dall'assemblea per la durata di cinque
anni e sono rieleggibili.
   I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra
persone  di  particolare  esperienza  in campo economico, creditizio,
professionale e negli specifici settori in cui si svolge  l'attivita'
istituzionale dell'Ente.
   Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per
i  quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio ai
sensi dell'art. 8".