(all. 1 - art. 1)
                               Art. 2.
Comma 1.
   La Fondazione persegue finalita' di utilita' sociale,  promuovendo
l'equilibrato  sviluppo  socio  economico del territorio nel quale ha
operato la  Cassa  di  risparmio  di  Piacenza  e  Vigevano  mediante
progetti   organici   di   intervento   preminentemente  nei  settori
dell'istruzione, dell'arte e cultura e dell'assistenza agli anziani e
disabili.
Comma 2.
  La Fondazione, nella realizzazione delle  finalita'  istituzionali,
opera preminentemente nei settori:
     a)  dell'istruzione  scolastica e universitaria, con particolare
riguardo alle esigenze di formazione per lo  sviluppo  delle  piccole
imprese;
     b)  dell'arte  e  della  cultura,  con particolare riguardo agli
interventi per i teatri, i musei e per il recupero  architettonico  e
urbano;
     c)   dell'assistenza   agli  anziani  e  ai  disabili,  mediante
interventi   volti   a   sostenere   l'attivita'   delle    strutture
socio-assistenziali.
Comma 3.
   Per   il   raggiungimento   di   tali  fini  la  Fondazione  opera
prevalentemente attraverso la realizzazione  di  propri  programmi  e
progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente
o  tramite  la  collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati,
interessati.
Comma 4.
   La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria  azione
e  per  sopperire  in maniera organica e programmata alle esigenze di
operativita' puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per
periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori tra quelli  previsti
dal presente statuto, attraverso apposite delibere.
   La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di
altri   enti   aventi   analoghe   finalita'   anche   attraverso  la
partecipazione ad istituzioni o ad organizzazioni  di  coordinamento,
per  la  realizzazione di progetti comuni che abbiano una particolare
valenza sotto il profilo economico e sociale e siano riferiti a fasce
di   destinatari   e/o   ad   ambiti   territoriali   particolarmente
svantaggiati del Paese.
Comma 5.
   Per  la  realizzazione di tali fini la Fondazione puo' compiere le
operazioni  finanziarie,   commerciali,   immobiliari   e   mobiliari
necessarie od opportune nei limiti di legge e dello statuto.
                               Art. 3.
   (Omissis).
Comma 2.
   La  Fondazione  non  puo' possedere partecipazioni di controllo ..
(Omissis);  puo',  invece,  acquisire  e  cedere  partecipazioni   di
minoranza  nel  capitale  di  altre  imprese  bancarie  e finanziarie
purche'  mantenga  non  meno  del  5%  delle  azioni  della  societa'
conferitaria  e  anche  maggioritarie  in  imprese  diverse da quelle
bancarie e finanziarie,  purche'  strumentali  al  perseguimento  dei
propri scopi statutari.
Comma 3.
   L'acquisto  e  la cessione di azioni della societa' conferitaria o
da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra  causa)  devono
avvenire  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle prescrizioni contenute
nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 356.
                               Art. 5.
   (Omissis).
Comma 2.
   La  Fondazione, finche' mantiene una partecipazione nella societa'
conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o  altra
causa),  che  non  potra' essere inferiore al 5%, accantona una quota
pari almeno al 20% dei proventi e delle rendite di cui  alla  lettera
a) del comma precedente .. (Omissis).
Comma 3.
   La  riserva puo' essere investita, esclusivamente, in titoli della
conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Comma 4.
   I proventi derivanti dalla cessione delle  azioni  della  societa'
conferitaria  o delle societa' da essa deriva te (per incorporazione,
fusione o altra causa) ed i diritti di opzione sulle  medesime,  sono
investiti,  nel  rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri
di impiego atti a salvaguardare il valore  economico  del  patrimonio
della   Fondazione.   Gli   altri   eventuali   proventi   di  natura
straordinaria .. (Omissis).
   (Omissis).
                               Art. 8.
   (Omissis).
Comma 3.
   Gli undici consiglieri sono nominati come segue:
   (Omissis).
    uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, da scegliersi  tra
persone residenti nel comune di Vigevano;
   (Omissis).
    uno   dalla   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel  comune
di Vigevano;
    cinque dall'Associazione fra le casse di risparmio .. (Omissis).
   (Omissis).
Comma 6.
   Quando  l'ente  cui  spetta  la  nomina  non  vi provvede entro il
termine di proroga previsto dalla normativa  vigente,  il  potere  di
nomina  e'  esercitato  in via esclusiva dal prefetto della provincia
ove ha sede l'ente inadempiente.
   (Omissis).
                              Art. 10.
   (Omissis).
Comma 2.
   I componenti del consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio  nel
rispetto della normativa vigente in materia di proroga degli organi.
   (Omissis).
                              Art. 12.
Comma 1.
   Al consiglio di amministrazione compete di:
   (Omissis).
    10)   deliberare,  sentito  il  parere  del  collegio  sindacale,
l'acquisto  e  la  cessione  di  azioni  della  societa'  per  azioni
derivante  per  incorporazione,  fusione  o  altra  causa,  diretta o
indiretta, dalla societa' a cui la Fondazione ha conferito  l'azienda
bancaria;
   (Omissis).
    13)   deliberare  sulla  eventuale  costituzione  di  commissioni
tecniche e scientifiche consultive,  anche  a  carattere  permanente,
formate  da  esperti,  scelti  fra  persone definendone i compiti, la
durata e le modalita' di funzionamento ed i compensi per i componenti
esterni;
   14) approvare il regolamento per la determinazione dei  criteri  e
delle    modalita'    relativi    allo   svolgimento   dell'attivita'
istituzionale nei settori di intervento e adottare le delibere di cui
all'art. 2, comma 3 del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3;
    15) deliberare su ogni altro .. (Omissis).
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
Comma 6.
   Le deliberazioni relative alle modificazioni  statutarie,  vengono
adottate  dal  consiglio  di  amministrazione  con il voto favorevole
della maggioranza dei membri in carica.
   (Omissis).
                              Art. 15.
   (Omissis).
Comma 5.
   Egli puo' delegare la rappresentanza al vice presidente e ad altri
componenti del consiglio di amministrazione, nonche' -  d'intesa  con
il segretario generale - a dipendenti muniti di apposita procura.
   (Omissis).
                              Art. 16.
Comma 1.
   Il collegio sindacale si compone di tre membri.
Comma 2.
   Di essi:
    uno e' nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Piacenza;
    gli  altri  due  dall'Associazione  tra  le  casse  di  risparmio
italiane,  uno  dei  due  deve  risultare  residente  nel  comune  di
Vigevano.
Comma 3.
   I  sindaci  devono  essere scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili e devono essere in possesso dei requisiti  di  cui
agli  articoli  4  e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350.
Comma 4.
   Se l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro il termine di
proroga  previsto  dalla  legge,  la  nomina  e'  demandata,  in  via
esclusiva,   al   prefetto   della   provincia  ove  ha  sede  l'ente
inadempiente perche' vi provveda nel piu' breve tempo possibile.
   (Omissis).
Ultimo comma.
   Il compenso annuo e la misura del gettone di presenza sono fissati
dal consiglio di amministrazione con riferimento alle vigenti tariffe
professionali.
                              Art. 17.
Comma 1.
   Il    segretario   generale   e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione  fra   persone   di   competenza   e   qualificazione
professionale  specifiche  in  relazione alle attivita' ed agli scopi
della Fondazione.
Comma 2.
   Il Consiglio determina il mandato del  segretario  generale  sulla
base della sua professionalita', specificandone i compiti.
                              Art. 18.
Comma 1.
  Il  consiglio  di  amministrazione puo' nominare un vice segretario
generale, con il compito di sostituire il segretario generale in caso
di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
   (Omissis).