Art. 2. Comma 1. La Fondazione persegue finalita' di utilita' sociale, promuovendo l'equilibrato sviluppo socio economico del territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano mediante progetti organici di intervento preminentemente nei settori dell'istruzione, dell'arte e cultura e dell'assistenza agli anziani e disabili. Comma 2. La Fondazione, nella realizzazione delle finalita' istituzionali, opera preminentemente nei settori: a) dell'istruzione scolastica e universitaria, con particolare riguardo alle esigenze di formazione per lo sviluppo delle piccole imprese; b) dell'arte e della cultura, con particolare riguardo agli interventi per i teatri, i musei e per il recupero architettonico e urbano; c) dell'assistenza agli anziani e ai disabili, mediante interventi volti a sostenere l'attivita' delle strutture socio-assistenziali. Comma 3. Per il raggiungimento di tali fini la Fondazione opera prevalentemente attraverso la realizzazione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati. Comma 4. La Fondazione, al fine di rendere piu' efficace la propria azione e per sopperire in maniera organica e programmata alle esigenze di operativita' puo' limitare la propria attivita' transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere. La Fondazione potra' raccordare la propria attivita' con quella di altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso la partecipazione ad istituzioni o ad organizzazioni di coordinamento, per la realizzazione di progetti comuni che abbiano una particolare valenza sotto il profilo economico e sociale e siano riferiti a fasce di destinatari e/o ad ambiti territoriali particolarmente svantaggiati del Paese. Comma 5. Per la realizzazione di tali fini la Fondazione puo' compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune nei limiti di legge e dello statuto. Art. 3. (Omissis). Comma 2. La Fondazione non puo' possedere partecipazioni di controllo .. (Omissis); puo', invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie purche' mantenga non meno del 5% delle azioni della societa' conferitaria e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purche' strumentali al perseguimento dei propri scopi statutari. Comma 3. L'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa) devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Art. 5. (Omissis). Comma 2. La Fondazione, finche' mantiene una partecipazione nella societa' conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione o altra causa), che non potra' essere inferiore al 5%, accantona una quota pari almeno al 20% dei proventi e delle rendite di cui alla lettera a) del comma precedente .. (Omissis). Comma 3. La riserva puo' essere investita, esclusivamente, in titoli della conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Comma 4. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della societa' conferitaria o delle societa' da essa deriva te (per incorporazione, fusione o altra causa) ed i diritti di opzione sulle medesime, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione. Gli altri eventuali proventi di natura straordinaria .. (Omissis). (Omissis). Art. 8. (Omissis). Comma 3. Gli undici consiglieri sono nominati come segue: (Omissis). uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di Vigevano; (Omissis). uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia, da scegliersi tra persone residenti nel comune di Vigevano; cinque dall'Associazione fra le casse di risparmio .. (Omissis). (Omissis). Comma 6. Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina e' esercitato in via esclusiva dal prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente. (Omissis). Art. 10. (Omissis). Comma 2. I componenti del consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio nel rispetto della normativa vigente in materia di proroga degli organi. (Omissis). Art. 12. Comma 1. Al consiglio di amministrazione compete di: (Omissis). 10) deliberare, sentito il parere del collegio sindacale, l'acquisto e la cessione di azioni della societa' per azioni derivante per incorporazione, fusione o altra causa, diretta o indiretta, dalla societa' a cui la Fondazione ha conferito l'azienda bancaria; (Omissis). 13) deliberare sulla eventuale costituzione di commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti, scelti fra persone definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento ed i compensi per i componenti esterni; 14) approvare il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' relativi allo svolgimento dell'attivita' istituzionale nei settori di intervento e adottare le delibere di cui all'art. 2, comma 3 del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3; 15) deliberare su ogni altro .. (Omissis). (Omissis). Art. 13. (Omissis). Comma 6. Le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie, vengono adottate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. (Omissis). Art. 15. (Omissis). Comma 5. Egli puo' delegare la rappresentanza al vice presidente e ad altri componenti del consiglio di amministrazione, nonche' - d'intesa con il segretario generale - a dipendenti muniti di apposita procura. (Omissis). Art. 16. Comma 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri. Comma 2. Di essi: uno e' nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Piacenza; gli altri due dall'Associazione tra le casse di risparmio italiane, uno dei due deve risultare residente nel comune di Vigevano. Comma 3. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Comma 4. Se l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro il termine di proroga previsto dalla legge, la nomina e' demandata, in via esclusiva, al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente perche' vi provveda nel piu' breve tempo possibile. (Omissis). Ultimo comma. Il compenso annuo e la misura del gettone di presenza sono fissati dal consiglio di amministrazione con riferimento alle vigenti tariffe professionali. Art. 17. Comma 1. Il segretario generale e' nominato dal consiglio di amministrazione fra persone di competenza e qualificazione professionale specifiche in relazione alle attivita' ed agli scopi della Fondazione. Comma 2. Il Consiglio determina il mandato del segretario generale sulla base della sua professionalita', specificandone i compiti. Art. 18. Comma 1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un vice segretario generale, con il compito di sostituire il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento e di coadiuvarlo nelle sue funzioni. (Omissis).