Art. 2.
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto  e'
vietato  l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A - gruppo II,
allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993:
    a) negli apparecchi ed impianti venduti ed installati a decorrere
dal 31 marzo 1996;
    b) in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1  gennaio
1999 ovvero precedentemente:
    a  decorrere  dalla  data  di  effettuazione  del primo eventuale
collaudo, posteriore  al  31  marzo  1996,  richiesto  da  specifiche
normative o leggi;
    a  decorrere  dalla  data  della  prima eventuale ricarica che si
renda necessaria dopo il 31 marzo 1996.