Art. 2. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto e' vietato l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993: a) negli apparecchi ed impianti venduti ed installati a decorrere dal 31 marzo 1996; b) in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1 gennaio 1999 ovvero precedentemente: a decorrere dalla data di effettuazione del primo eventuale collaudo, posteriore al 31 marzo 1996, richiesto da specifiche normative o leggi; a decorrere dalla data della prima eventuale ricarica che si renda necessaria dopo il 31 marzo 1996.