Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto non si applicano ad apparecchi ed impianti destinati ai seguenti usi critici: i) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari; ii) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari; iii) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari; iv) protezione delle piattaforme petrolifere. 2. La lista di cui al comma precedente sara' aggiornata periodicamente tenendo conto della eventuale disponibilita' di nuovi prodotti o tecnologie.