Art. 3.
  1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente  decreto  non  si
applicano  ad  apparecchi  ed  impianti  destinati  ai  seguenti  usi
critici:
   i) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di
carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
   ii) protezione dei vani motore e delle  sale  di  controllo  delle
imbarcazioni militari;
   iii)  soppressione  delle  esplosioni  e  inertizzazione  di mezzi
militari;
   iv) protezione delle piattaforme petrolifere.
  2.  La  lista  di  cui  al  comma   precedente   sara'   aggiornata
periodicamente  tenendo conto della eventuale disponibilita' di nuovi
prodotti o tecnologie.