Art. 4. 1. E' consentito l'uso in impianti antincendio fissi, di inertizzazione, negli impianti veicolati e negli estintori portatili e carrellati, di qualunque sostanza gassosa - di cui alla tabella B, b), Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per le quali tale uso e' considerato essenziale - i cui valori massimi di indice di effetto serra (GWP- orizzonte 100 anni), di permanenza in atmosfera (ALT) e di impoverimento dello strato di ozono (ODP- model derived), non superino rispettivamente 3400, 42 anni e 0.065. 2. L'uso di agenti gassosi antincendio di cui alla tabella B, b) Gruppo I, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, per la sostituzione degli halons in impianti antincendio e di inertizzazione, ed in estintori portatili e carrellati, aventi valori di GWP, ODP e ALT superiori ai valori indicati al precedente comma, deve essere limitato a quelle applicazioni per le quali non sono disponibili altri prodotti sostitutivi o tecnologie alternative. A tal fine le aziende produttrici o installatrici di impianti anticendio nonche' quelle produttrici di estintori portatili e carrellati, che vogliano utilizzare tali agenti, devono inviare al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria una comunicazione corredata di idonea documentazione riguardante le quantita' che si intendono utilizzare e la valutazione dell'impatto ambientale globale dell'agente estinguente, anche utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli di cui al comma 1, purche' adottati da enti nazionali e agenzie di certificazione operanti nei paesi appartenenti all'area OECD, nonche' attestare l'impossibilita' al ricorso di prodotti alternativi. Al Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, e' attribuita la facolta' di sospendere l'utilizzo degli agenti qualora - a seguito di controlli - la documentazione risulti incompleta o non corrispondente ai dati caratteristici dell'estinguente utilizzato.