Art. 5.
  1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
detenga una quantita' qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab.
A  -  gruppo  II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in
impianti fissi in esercizio ovvero  ne  detenga,  in  apparecchiature
mobili, una quantita' non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve
darne  comunicazione  ai  Ministeri  dell'ambiente  e dell'industria,
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
indicando quantita' e tipologia dei prodotti posseduti.
  2.  Chiunque,  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
detenga, sul territorio nazionale, scorte di  sostanze  di  cui  alla
predetta  tabella  A  -  gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28
dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente  e
dell'industria  entro  novanta  giorni  dalla  entrata  in vigore del
presente decreto, indicandone quantita' e tipologia.