Art. 5. 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga una quantita' qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab. A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantita' non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando quantita' e tipologia dei prodotti posseduti. 2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, indicandone quantita' e tipologia.