Art. 6.
  1. I produttori e gli importatori di sostanze sostitutive di quelle
di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del  28
dicembre 1993, singolarmente o in associazione tra loro e/o con altri
operatori del settore, specializzati nell'installazione di apparecchi
e   impianti   antincendio,  sono  tenuti  a  concludere  accordi  di
programma, finalizzati alla:
    a) istituzione di centri di raccolta autorizzati;
    b) raccolta delle sostanze di cui alla tabella  A  -  gruppo  II,
allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993.
  2.  La creazione dei centri di raccolta dovra' essere comunicata ai
Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta  giorni  dalla
loro costituzione.
  3.  I  centri di raccolta dovranno analiticamente e tempestivamente
comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria:
   le  quantita'  di  sostanze  in  ingresso  per  tipo  e  la   loro
provenienza;
   le   quantita'   di   sostanze  in  uscita  per  tipo  e  la  loro
destinazione.  Nel  caso  di  avvio  a  distruzione,  dovra'   essere
richiesta,  a  chi  provveda  alla  stessa,  attestazione di avvenuta
eliminazione  da  inviare  in  copia  ai  Ministeri  dell'ambiente  e
dell'industria.
  4.  All'atto  della  costituzione  e  poi  trimestralmente,  ogni 1
gennaio, aprile, luglio e ottobre,  i  centri  di  raccolta  dovranno
comunicare  ai  Ministeri dell'ambiente e dell'industria le quantita'
in giacenza per tipo di sostanza, anche se uguali a zero.
  5. Chiunque utilizzi le sostanze  della  tabella  A  -  gruppo  II,
allegata  alla  legge n. 549 del 28 dicembre 1993, ai sensi dell'art.
3,  punto  1,  del  presente  decreto,  prelevandolo  dai  centri  di
raccolta,  dovra'  farsi carico dei costi necessari al loro riciclo o
rimessa a titolo.
  6. Le quantita' necessarie di sostanze di  cui  alla  tabella  A  -
gruppo  II,  allegata  alla  legge  n. 549 del 28 dicembre 1993, e il
numero di anni per i quali dovra' essere garantito il soddisfacimento
degli usi critici sara' stabilito  dal  Ministero  dell'ambiente,  di
concerto   con   il   Ministero   dell'industria,  sulla  base  delle
informazioni e dei  dati  forniti  dai  legittimi  intestatari  degli
stessi.
  7. I costi della distruzione delle sostanze di cui alla tabella A -
gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, eccedenti
gli usi critici, ordinata dal Ministero dell'ambiente di concerto con
il Ministero dell'industria, saranno a carico dei centri di raccolta,
costituiti  da  imprese  che  abbiano  provveduto a ritirarle, previa
fornitura di sostanze sostitutive ammesse. Le sostanze  di  cui  alla
tabella  A  -  gruppo  II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre
1993, che non venissero sostituite per  dismissione  dell'impianto  o
altra causa, dovranno essere comunque conferite ai centri di raccolta
che  potranno esportarle nei paesi di cui ex art. 5 del Protocollo di
Montreal, per impieghi critici consentiti,  previa  comunicazione  ai
Ministeri dell'ambiente e dell'industria.
  8.   I   centri   di  raccolta  dovranno  sottoporre  ai  Ministeri
dell'ambiente e dell'industria, per l'approvazione:
   le procedure per la raccolta delle sostanze lesive;
   le  procedure  per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa a
titolo delle sostanze lesive;
   i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla;
   i criteri dell'addestramento e il tipo di formazione del personale
addetto;
   le tecniche di distruzione e chi procedera' alla stessa.