Art. 6. 1. I produttori e gli importatori di sostanze sostitutive di quelle di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, singolarmente o in associazione tra loro e/o con altri operatori del settore, specializzati nell'installazione di apparecchi e impianti antincendio, sono tenuti a concludere accordi di programma, finalizzati alla: a) istituzione di centri di raccolta autorizzati; b) raccolta delle sostanze di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993. 2. La creazione dei centri di raccolta dovra' essere comunicata ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dalla loro costituzione. 3. I centri di raccolta dovranno analiticamente e tempestivamente comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria: le quantita' di sostanze in ingresso per tipo e la loro provenienza; le quantita' di sostanze in uscita per tipo e la loro destinazione. Nel caso di avvio a distruzione, dovra' essere richiesta, a chi provveda alla stessa, attestazione di avvenuta eliminazione da inviare in copia ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria. 4. All'atto della costituzione e poi trimestralmente, ogni 1 gennaio, aprile, luglio e ottobre, i centri di raccolta dovranno comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria le quantita' in giacenza per tipo di sostanza, anche se uguali a zero. 5. Chiunque utilizzi le sostanze della tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 3, punto 1, del presente decreto, prelevandolo dai centri di raccolta, dovra' farsi carico dei costi necessari al loro riciclo o rimessa a titolo. 6. Le quantita' necessarie di sostanze di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, e il numero di anni per i quali dovra' essere garantito il soddisfacimento degli usi critici sara' stabilito dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai legittimi intestatari degli stessi. 7. I costi della distruzione delle sostanze di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, eccedenti gli usi critici, ordinata dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, saranno a carico dei centri di raccolta, costituiti da imprese che abbiano provveduto a ritirarle, previa fornitura di sostanze sostitutive ammesse. Le sostanze di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, che non venissero sostituite per dismissione dell'impianto o altra causa, dovranno essere comunque conferite ai centri di raccolta che potranno esportarle nei paesi di cui ex art. 5 del Protocollo di Montreal, per impieghi critici consentiti, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria. 8. I centri di raccolta dovranno sottoporre ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, per l'approvazione: le procedure per la raccolta delle sostanze lesive; le procedure per il recupero e/o il riciclaggio e/o la rimessa a titolo delle sostanze lesive; i limiti ammessi di dispersione e le procedure per evitarla; i criteri dell'addestramento e il tipo di formazione del personale addetto; le tecniche di distruzione e chi procedera' alla stessa.